Stato di eccezione giudiziario: il caso italiano

L’emergenza politico-giudiziaria italiana

scontri

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L’exception permanente
Agamben, Lo Stato d’eccezione
Tolleranza zero: estensione dell’infrazione di terrorismo e nuovo spazio giudiziario europeo
La giudiziarizzazione dell’eccezione 2
Il caso italiano, lo Stato di eccezione giudiziario
Agamben, Europe des libertes ou europe des polices?

Storia della dottrina Mitterrand
Dalla dottrina Mitterrand alla dottrina Pisanu

La fine dell’asilo politico
Garapon, L’utopia moralizzatrice della giustizia internazionale
Carcere, gli spettri del 41-bis
Dopo la legge Gozzini tocca al 41-bis, giro di vite sui detenuti
Tarso Gendro, “l’Italia è ancora chiusa negli anni di piombo”
Brasile, stralci della decisione del ministro della giustizia Tarso Gendro

Rivolta delle banlieues: Parigi torna a bruciare

Spari, molotov e pietre contro la polizia, dopo la morte di un giovane della banlieue

Paolo Persichetti
Liberazione
17 Marzo 2009

Da un po’ di tempo la scena è sempre la stessa. Siamo in una banlieue, in questo caso francese ma potrebbe essere ovunque, tanto il teatro metropolitano comincia a essere identico. Una di quelle periferie sterminate che popolano le cinture urbane. Un paesaggio che alterna grandi assi di circolazione, tangenziali, autostrade, anelli di raccordo, zone industriali ricoperte da grandi capannoni. Nel mezzo aree residenziali, villini a schiera, alternate da piccoli lotti che si perdono a vista d’occhio e poi a macchia di leopardo enormi barre di cemento a delimitare l’orizzonte. Alveari umani. Quartieri ghetto. La sera è l’illuminazione pubblica che offre la migliore mappatura dei luoghi: brillanti di luce dove spuntano enormi centri commerciali, punti di ritrovo costruiti attorno ai tempi della postmodernità che accolgono il sacro rito del consumo. Enormi distese metropolitane abitate da pendolari, deserte dal lunedì al venerdì, animate nei pomeriggi del week end.
Accade così che all’imbrunire di un sabato, in uno dei tanti parcheggi che sorgono sotto le torri, bruci una macchina. Il fumo arriva alle finestre circostanti e l’odore acre dei pneumatici allerta i vicini che chiamano i numeri d’emergenza. Arrivano pompieri e polizia ma subito una fitta sassaiola li accoglie. Vola di tutto, sassi, pezzi di cemento, vecchie suppellettili. C’è chi usa fionde. Il commissariato invia rinforzi, ma non bastano. La notte diventa calda, giungono le compagnie antisommossa, il quartiere è accerchiato e asfissiato con i gas, proiettili in caucciù vengono esplosi con i flash ball, mentre gli uomini della Bac, la377d133 brigata speciale anticriminalità, costituita da poliziotti volontari dai modi estremamente violenti (spesso personale aderente ai sindacati di polizia d’estrema destra), odiati dai giovani, guidano il rastrellamento, scendono negli scantinati, entrano nelle hall delle torri, salgono sulle terrazze. Questo film si ripete quasi ogni fine settimana, per protrarsi a volte alcuni giorni finché la febbre scema per trasferirsi nella «cité» accanto.
È successo anche sabato 14 marzo, nel quartiere della Vigne-Blanche, a Mureaux, nel dipartimento delle Yvelines, area metropolitana a nord-ovest di Parigi, al culmine di una settimana di tensione iniziata il mercoledì precedente con il lancio di pietre contro le vetture della polizia, proseguita nei giorni successivi fino all’imboscata, da manuale di guerriglia metropolitana, attuato nella serata di sabato. Intorno alle 20 è arrivata la consueta chiamata ai pompieri. Per attirare la polizia era stata incendiata un’automobile. L’arrivo della forza pubblica è stato accolto dalla solita sassaiola, quindi nel quartiere è caduto il buio (sabotata la centralina elettrica). Nella confusione che è seguita diversi colpi di fucile a pompa hanno attinto almeno 24 poliziotti, dieci di loro sono rimasti feriti alle gambe da pallini di piccolo calibro. Un individuo è stato visto sparare da una scarpata. Bilancio della serata: oltre 30 bottiglie molotov ritrovate, 8 giovani fermati.
Ad originare gli incidenti sembra essere stata la reazione per la morte di un abitante del quartiere, un «mediatore municipale» (una delle figure che fanno da intermediari sociali tra giovani e amministrazione comunale). L’uomo era stato ucciso l’8 marzo da un membro della Bac che avrebbe sparato, secondo la versione ufficiale, «in situazione di legittima difesa» alla fine di un inseguimento automobilistico. Ma la vittima non era armata. Subito dopo, scontri con colpi d’arma da fuoco si erano avuti nello stesso quartiere. Questi incidenti hanno suscitato grosso allarme nei servizi di polizia. Uno dei responsabili della sotto-direzione dell’informazione generale, l’attuale Sdig (ex Renseignements généraux), sezione dei servizi preposta, tra l’altro, al monitoraggio delle violenze urbane, ha spiegato che ormai «un tabù è venuto meno. Sempre più frequente è l’uso delle armi nelle tensioni che esplodono in banlieue».
Il 2 febbraio, nel quartiere della Grande Borne a Grigny, 4 agenti di polizia erano stati feriti da tiri con cartucce caricate a piombini. Episodi analoghi si sono svolti nel marzo 2007 nella banlieue sud di Parigi. Furono esplosi almeno 20 colpi di carabina calibro 22 con binocolo di precisione. Tiri che ferirono un funzionario. E poi ancora a Alnauy-sous-Bois (zona est della capitale francese) vennero rinvenuti degli ordigni esplosivi di fattura artigianale. Anche durante la lunga rivolta del novembre 2005 furo esplosi colpi d’arma da fuoco in diversi quartieri della cinta periferica parigina. Più recentemente armi da fuoco sono state impiegate durante la mobilitazione sociale di febbraio-marzo in Guadalupa, banlieueMartinica e nell’isola della Réunion. Scene di guerra. E, in effetti, ormai di una vera e propria guerra sociale si tratta.
Secondo i Servizi queste violenze sarebbero una risposta indiretta ai colpi portati contro il traffico di stupefacenti che tiene in piedi l’economia illegale controllata dalle numerose bande sorte nelle periferie. Ma la realtà è più complessa: le bande spiegano l’abilità organizzativa, l’uso delle armi, il controllo del territorio, ma attirarsi addosso la polizia non è economicamente redditizio. C’è dell’altro. Questi scontri scaturiscono sempre da incidenti nei quali hanno trovato la morte dei giovani. Episodi che cristallizzano il sentimento d’ingiustizia e scatenano la rivolta nel vuoto della politica. Non a caso i dispositivi messi in piedi dal governo evocano apertamente la figura del nemico interno. Dispiegamento di tutte le ultime tecnologie antisommossa (elicotteri e droni), fino alla spettacolarizzazione delle retate di polizia con massiccio dispiegamento di forze sotto gli occhi delle telecamere, fermi in massa e creazione d’istituti giuridici come la «testimonianza sotto anonimato». Un vero stato d’eccezione.

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Spari, molotov e pietre contro la polizia dopo la morte di un giovane. La banlieue di Parigi torna a bruciare
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Banlieues: La guerra sognata da Sarkozy

La strategia del Presidente ha puntato tutto sulla repressione
Le conseguenze si vedono oggi. La periferia eterna emergenza

di Guido Caldiron
Liberazione
17 marzo 2009

Quando è iniziata la guerra che brucia in queste notti la periferia parigina? E perché a quattro anni dalla più grande rivolta delle banlieue che la Francia ricordi, quella scoppiata nell’inverno del 2005 a Clichy sous Bois, sono tornate le molotov e gli scontri con le forze dell’ordine, stavolta nel quartiere della Vigne-Blanche ai Mureaux, periferia ovest della regione parigina? I primi commenti a quanto accaduto si concentrano sul livello della violenza che ha caratterizzato il weekend della periferia di Parigi: un uomo ha sparato contro gli agenti con un fucile a aria compressa caricato con pallini di piombo da dodici millimetri. Il giorno dopo un commissariato di un quartiere vicino, Montgeron, è stato attaccato a colpi di fucile. In tutto la polizia ha sequestrato oltre trenta molotov e si contano una decina di agenti feriti, non nei corpo a corpo ma dai colpi esplosi contro di loro. La Francia scopre così che la ruggine tra i giovani delle periferie e gli agenti in divisa sta progressivamente scivolando dal lancio di pietre e lacrimogeni verso uno scenario degno di Belfast. Ma come si è arrivati a tanto?
Eletto alla presidenza della Repubblica nel maggio del 2007, Nicolas Sarkozy è stato forse il politico d’oltralpe che più ha utilizzato i riferimenti alla banlieue nella costruzione della sua immagine pubblica. Prima di lui, certo, i toni allarmistici non erano mancati, la denuncia dell’insicurezza, da destra, e della segregazione sociale, da sinistra, hanno accompagnato negli ultimi trent’anni lo sviluppo delle nuove periferie di Francia: non più quartieri popolari costruiti ai bordi delle vecchie zone operaie, ma “ville nouvelle” spesso distanti decine e decine di chilometri dal cuore della città storica di cui sono satelliti. Il caso dell’Ile de France su tutti: una regione-periferia con un centinaio di località, tra cittadine di campagna progressivamente inurbate e torri di cemento delle abitazioni Hlm, lo Iacp francese, a fare da cintura alla Grande Parigi.
Sarkozy ha fatto fino in fondo del tema della sicurezza la chiave della sua corsa, più che decennale, verso l’Eliseo, giocando su due elementi. Da un lato la stigmatizzazione dei giovani banlieusard: è lui che da Ministro degli Interni nell’ottobre del 2005 definì “racaille” (feccia) i ragazzi dei quartieri difficili e annunciò che avrebbe usato un “karcher”, una grande aspirapolvere, per liberare la banlieue di queste presenze. Quando, pochi giorni dopo, due adolescenti dei quartieri nord di Parigi, Zyed e Bouna rimasero uccisi per fuggire a un controllo delle forze dell’ordine, le parole di Sarkozy furono la miccia da cui partì la grande rivolta che avrebbe conquistato in poche settimane tutte le periferie del paese. «E’ per vendicarci delle parole di Sarko che diamo fuoco a tutto», spiegavano ai giornalisti del Nouvel Observateur alcuni giovani di Montfermeil coinvolti all’epoca negli scontri. Ma Sarko ha soprattutto evocato un altro aspetto del conflitto delle periferie. Da Ministro degli Interni ha sempre ribadito la sua vicinanza alla polizia, quale che fosse il comportamento degli agenti. Quando nel 2005 fu nominato agli Interni, Sarkozy decise di passare la notte dell’ultimo dell’anno proprio in un commissariato di banlieue per far sentire agli uomini in divisa, oggetto di aggressioni e attacchi, «il sostegno delle istituzioni». Sullo sfondo di un clima sociale sempre più teso, l’astro nascente della politica francese ha perciò giocato fino in fondo la carta dell’estremizzazione, soffiando sul fuoco della contrapposizione tra giovani e agenti e recuperando parte dell’armamentario ideologico del Front National di Jean Marie Le Pen, a cui ha sottratto parecchi voti, su temi quali “l’identità nazionale” e “il controllo dell’immigrazione” che nelle periferie hanno una particolare ricaduta visto che in questi quartieri si concentra una larga maggioranza dei figli degli immigrati arrivati nel paese negli anni Sessanta e Settanta. Il risultato di una tale politica è sotto gli occhi di tutti.
Dopo gli émeutes del 2005, che hanno portato a centinaia di arresti e perfino alla proclamazione del coprifuoco in alcune zone della Francia – come non avveniva dai tempi della guerra d’Algeria – e la vittoria di Sarkozy, la destra aveva annunciato un “piano Marshall” per le banlieue e aveva dato il via a una larga campagna di comunicazione nei confronti dei giovani ribelli della periferia. La nomina di Fadela Amara, già leader del movimento della ragazze di banlieue “Ni Putes Ni Soumises” (Né puttane né sottomesse) al segretariato di Stato per la politica urbana, e di Yazid Sabeg, imprenditore di origine algerina, come “Commissario alla diversità”, faceva parte di questa strategia che oggi mostra però tutti i suoi limiti. Come testimoniano le parole degli stessi protagonisti. Proprio in questi giorni, Sabeg ha lanciato l’allarme: «In Francia l’apartheid non esiste per legge, ma esiste nei fatti. E con la crisi saranno gli abitanti delle banlieue a pagare il prezzo più alto». E Amara, dal canto suo, ha criticato alcune delle posizioni già sostenute dallo stesso Sarkozy, spiegando: «le statistiche etniche, la discriminazione positiva, “quote” sono una caricatura. La nostra Repubblica non deve diventare un mosaico di comunità». Dei milioni di euro promessi da Sarkozy in campagna elettorale non c’è infatti traccia, inghiottiti o bloccati dalla burocrazia si dice, e tutto il dibattito ruota da mesi intorno all’idea, agitata dallo stesso presidente, di imitare l'”affirmative action” degli Stati Uniti che favorisce gli appartenenti alle minoranze nell’accesso a scuole, case e posti di lavoro.
In assenza di risposte da parte della politica, la scena è perciò tornata a essere dominata dagli elementi “militari”. Le forze dell’ordine, chiamate pressoché da sole a rispondere all'”emergenza” banlieue, hanno visto aumentare i loro effettivi e crescere il loro armamento, sempre più pesante e pericoloso. Con il risultato che la lunga serie di “bavures”, le “sbavature” come vengono definite “le violazioni” del codice di comportamento degli agenti che costano sistematicamente la vita a qualche ragazzo della periferia – è successo anche ai Mureaux giovedi notte con un inseguimento finito male – non hanno fatto che allungarsi. Solo tra il 1981 e il 2001 oltre 175 banlieusard avrebbero trovato la morte in questo modo: per mano delle forze dell’ordine. E nell’ultimo decennio la media dei decessi “occasionali” avrebbe subito un ulteriore incremento. Così, passo dopo passo la banlieue è trasfigurata, trasformandosi in una sorta di scenario da western metropolitano. E di fronte agli agenti hanno cominciato a muoversi gruppi organizzati, bande di quartiere che non possono che essere in guerra con gli uomini in divisa, visto che è questo il solo volto dello Stato che hanno fin qui conosciuto.

Tarso Genro: «L’Italia è chiusa ancora negli anni di piombo

Quella verità indicibile

«L’Italia è chiusa ancora negli anni di piombo, la differenza è che in Brasile siamo più avanzati su questo argomento, tanto che stiamo discutendo sulla nostra legge di amnistia».

Tarso Genro, il ministro della Giustizia brasiliano che ha concesso l’asilo politico a Cesare Battisti, ha messo il dito nella piaga pronunciando l’indicibile nel corso di una intervista rilasciata al quotidiano O Globo. Invece di citare Bobbio (i poteri invisibili che evocano l’immagine sul doppio Stato) e la letteratura girotondina, Genro avrebbe fatto meglio a citare Giorgio Agamben o Antoine Garapon che parlano di democrazia dell’emergenza, che descrivono lo stato di eccezione giudiziario, il male che rode le democrazie moderne. Non serve evocare dittature mai esistite. Il problema sta tutto nel modello di democrazia che ha preso piede alla fine degli anni 70. L’America di Bush non era certo una dittatura eppure ha fatto Guantanamo e Abu Grahib. La Francia della guerra d’Algeria non era una dittatura, aveva persino i socialisti al governo, eppure si è macchiata di crimini nefandi, con quasi un milione di morti, dove ha sperimentato le tecniche della tortura moderna poi esportate nelle scuole del Sud e Nord America.

Il ministro Traso Genro in un momento di relax

Il ministro Traso Genro in un momento di relax


A proposito della richiesta di proclamare lo stato di eccezione
avanzata dal professor Angelo Panebianco sul
Corriere delle Sera

Le democrazie si sono sempre macchiate dei peggiori crimini, e allora cosa pretendono le Destre e i girotondini italiani che hanno reagito con veemenza a queste parole perché pensano che solo le dittature creano gli stati d’eccezione e pensano di non poter essere giudicati da nessun paese e dalla storia?
È strano, ma quando si parla di democrazie liberali si omette sempre di ricordare che questi sistemi prevedono, in caso di grave minaccia, specifiche clausole di autosospensione del proprio ordinamento costituzionale.
Per funzionare il sistema giuridico ha bisogno di normalità, perché ciò avvenga esso si avvale di momenti di interruzione che vengono chiamati «stato di eccezione». È questo un punto cruciale, poiché chi introduce una tale misura è in buona sostanza l’ultimo a decidere, non a caso chi ha questo potere è stato indicato come il sovrano reale. Non lo stato di diritto, dunque, ma chi può decidere sulla sua sospensione rappresenterebbe il vero arcana imperii della sovranità.
A ricordarcelo è stato il professor Panebianco che sul Corriere della Sera per ben tre volte (il 13 e 15 agosto e poi il 3 settembre 2006) si è soffermato sull’argomento invocando l’introduzione dello stato di eccezione. Ma c’è un problema: se, a quanto pare, le democrazie non possono sfuggire a quel destino crudele che ne prevede l’autosospensione, non c’è invece unanimità sui modi in cui questa interruzione debba avvenire. Infatti, esistono almeno tre modelli contrapposti:

1. Quello tradizionale di ispirazione giacobina, codificato nelle costituzioni liberali dell’800 e del 900, che attribuisce pieni poteri all’esecutivo e sospende le garanzie giuridiche per un periodo limitato nel tempo e nello spazio. Un modello che sarebbe ormai divenuto superfluo di fronte alla natura asimmetrica dei nuovi conflitti.

2. Per questo l’amministrazione Bush ha varato un nuovo modello di applicazione della eccezione caratterizzato da misure stabili e permanenti, che pur salvaguardando regole e procedure prevedono la presenza di buchi neri, «zone grigie» in cui il confine tra legalità e illegalità resta incerto, «ambiti riservati davanti ai quali lo stato di diritto arretra». Una sorta di doppio binario: legalità e diritti riconosciuti solo per una parte della popolazione e trattamenti differenziati per la restante. In egual modo, alcune tipologie di reato sfuggono al regime normale della legge. Uno stato di eccezione postfordista insomma: flessibile, modulabile, a macchia di leopardo, capace persino di delocalizzare ed esternalizzare le incombenze più triviali e compromettenti, organizzando una sorta di stato di eccezione extraterritoriale che conserva per i poteri statali e nella madrepatria unicamente la direzione strategica delle operazioni. images-3

3. Esiste, infine, un terzo modello, lo stato di eccezione giudiziario inventato in Italia alla fine degli anni 70. Quest’ultimo, però, non piace affatto a Panebianco perché «l’eccezione può essere riconosciuta solo se il suo controllo rimane nelle mani della magistratura. Il che riflette lo stato dei rapporti di forza fra magistratura e classe politica». Tuttavia ciò non ha impedito, ricorda sempre l’editorialista del Corriere, che «una qualche forma di stato di eccezione sia stata dichiarata. Brigate rosse, mafia: fenomeni affrontati con leggi speciali (la legislazione antiterrorismo, il 41 bis, ecc)». images-1

Chissà cosa avranno pensato, leggendo queste parole, Bruti Liberati e l’associazione nazionale magistrati che durante la vicenda Battisti si prodigarono per raccontare ai francesi la favola di una Italia giardino incantato dello stato di diritto? Singolare vicenda quella italiana: i costituenti, infatti, per marcare una netta differenza con i tribunali speciali del fascismo, esclusero dalla Costituzione qualsiasi richiamo alla stato di eccezione. Successivamente, però, questo ostacolo venne aggirato riservando alla magistratura, piuttosto che all’esecutivo, il ruolo di dominus dello stato di eccezione.
Ciò, oltre a costituire una novità assoluta, non ha fornito alcuna particolare garanzia in più, ma ha solamente rafforzato una sfera giudiziaria depositaria di un potere di delega che nel tempo si è trasformato in una supplenza politica completa. In questo modo la pratica della eccezione ha assunto una forma ancora più subdola e insidiosa poiché ha potuto legittimarsi con maggiore efficacia attraverso la sua innovativa capacità d’integrare, e non più sospendere, il sistema giuridico-costituzionale, trasformandosi a tutti gli effetti in regola stabile e permanente attraverso il ricorso ad un vasto arsenale di leggi speciali e trattamenti differenziali. Al punto che non è più possibile pensare di poter ripristinare la normalità giuridica poiché non vi è mai stata sospensione, ma unicamente ibridazione di più registri giuridici e penali, legislativi e procedurali, fino ad determinare un groviglio inestricabile che non consente più alcun riassorbimento o fuoriuscita. Allora un simulacro di Stato di diritto ha preso forma a partire dalla sedimentazione successiva e stratificazione ripetuta di fasi replicate di emergenza.
Questo nuovo modello ha reso obsolete tutte le obiezioni legate alla natura extragiuridica della eccezione, poiché essa appartiene oramai interamente alle istituzioni giuridiche dello Stato costituzionale, grazie ad un singolare paradosso che ha fatto del formalismo giuridico non più l’antagonista ma il ricettacolo della dottrina della emergenza. L’introduzione di misure straordinarie e speciali, la cui giustificazione legale impone una messa in forma giuridica sempre più complessa, ha mascherato la rottura della norma: non potendo più far scomparire l’eccezione, la dottrina si è protesa sempre più ad assimilarla e costituzionalizzarla.
È dunque giusto parlare di stato di eccezione giudiziario, non solo perché si è creato un sistema penale ibrido, dove norma regolare e regola speciale convivono, si integrano e si sostengono reciprocamente, ma perché il giudiziario è diventato il centro del sistema, il nuovo sovrano che decide. Scriveva in proposito Montesquieu: «Non può esserci libertà, se la potenza di giudicare non resta separata dalla potenza legislativa e da quella esecutiva. Se questa si salda alla potenza legislativa, il potere esercitato sulla vita e la libertà dei cittadini sarebbe arbitrario poiché il magistrato diverrebbe legislatore. Se venisse unita alla potenza esecutiva, il magistrato potrebbe avere la forza di un oppressore».

La giudiziarizzazione della eccezione

La giudiziarizzazione della eccezione (1)

Paolo Persichetti
da Carmilla on line
Pubblicato Dicembre 21, 2006 06:15 PM

Un dilemma ossessiona il pensiero giuridico ogni qualvolta il potere costituente assume la forma di un potere costituito: quale posto attribuire allo stato di eccezione? Iscriverlo all’interno di uno statuto giuridico, anche se singolare, come ha proposto Carl Schmitt? Oppure rifiutarne ogni collocazione, come suggerisce la tradizione del formalismo kelseniano, relegandolo ad daumier32una manifestazione pregiuridica propria dello stato di natura, ad una regressione antigiuridica che riafferma, sotto le spoglie di un decisionismo politico rivestito di diritto, il potere nella sua forma più brutale e pura? All’incertezza giuridica si aggiunge anche la confusione terminologica: mentre la dottrina tedesca non esita a impiegare espressioni quali «stato di eccezione» e «stato di necessità», l’italiana e la francese preferiscono ricorrere a «decreti d’urgenza» e «stato di assedio» (politico o fittizio), allorché nella tradizione anglosassone prevalgono termini come «legge marziale» o «poteri d’emergenza». Lo stesso diritto canonico fornisce la formula «pieni poteri».[1]

Un fatto è certo: la presenza della eccezione è una condizione che investe la vita degli ordinamenti statuali fin dalle loro origini. Ma come si concilia e si manifesta questo singolare paradosso, questa forma di autonegazione che vede emergere situazioni di rottura e sospensione della norma dall’interno dell’ordinamento stesso? Nell’accezione classica lo stato di eccezione designa «l’insieme dei mezzi previsti per fare fronte ad una situazione d’estremo pericolo. Questi mezzi tesi a favorire il rafforzamento del potere e la concentrazione del suo esercizio sono di due tipi: restrizione o sospensione delle libertà pubbliche e di alcune garanzie costituzionali; oppure violazione più o meno estesa del principio di separazione dei poteri a vantaggio dell’esecutivo, fino alla possibilità di trasferire i poteri ordinari di polizia e alcune competenze giurisdizionali all’autorità militare».[2]

Per pericolo estremo in generale viene intesa una situazione in cui lo Stato subisce gravi disordini o minacce tali che l’ordine interno è messo gravemente a rischio da uno o più fattori la cui eliminazione richiede il ricorso a mezzi straordinari o d’emergenza: invasione del territorio nazionale da parte di Paesi terzi, moti sovversivi o insurrezioni, oppure calamità naturali. In queste situazioni, dove vi è in genere esautorazione o ridimensionamento del potere legislativo – osserva Giorgio Agamben, riprendendo una tesi di Derrida[3] vengono ad assumere valenza specifica una serie di atti e decisioni emanati da chi gestisce l’esecutivo.

Provvedimenti che pur non avendo efficacia di legge, ne conservano la stessa forza applicativa. L’apertura di questo spazio, la divaricazione sempre più estesa che viene a crearsi tra la norma che vige, ma non si applica, non avendo più «forza», e gli atti che non hanno valore di legge ma ne acquistano la «forza», è la caratteristica tipica di quel vuoto giuridico pieno di forza in cui agisce lo stato di eccezione classico. Come comprendere un tale elemento mistico – si domanda sempre Agamben – che consente alla legge di sopravvivere alla sua cancellazione agendo come forza pura nello stato di eccezione?

L’eccezione: una forma della sovranità costituente?
Per Emmanuel-Joseph Sieyès, teorico della sovranità costituente nella sua forma insorgente, è chiaro che la Nazione, fonte della sovranità, e per questo detentrice del potere costituente, «rimane sempre allo stato di natura» e non può essere imbrigliata poiché la sovranità non può avere un quadro fisso e soprattutto risiede all’esterno del sistema. Antesignano della rivoluzione permanente, egli ritiene che la sovranità quando si esprime vada oltre ogni barriera e assetto legale costituito poiché detiene la legittimità originaria e assoluta da cui trae fondamento successivo la legalità. In questo senso la rottura della tradizione, cioè della norma precedente, assume la veste di una situazione eccezionale che si propone come momento costituente di un nuovo ordine. Successivamente però s’impone la necessità di legalizzare l’eccezione, ristabilendo il quadro di una ritrovata, se pur diversa, normalità. Non a caso la definizione giuridica della eccezione moderna è stata elaborata dalla tradizione giacobino -democratica e messa in forma contemporaneamente alla costruzione dello Stato costituzionale liberale, nel corso degli eventi rivoluzionari del 1848. Abbozzata nella Costituzione dell’anno ottavo (art. 92: «La legge può sospendere l’autorità della Costituzione nel luogo e nel tempo che essa decide di determinare»); presente in un decreto di Napoleone del 24 dicembre 1811, nel quale si introduce lo stato di assedio «fittizio o politico» opposto al tradizionale stato di assedio militare, «essa trova la sua formulazione classica nelle leggi sullo stato d’assedio promulgate in Francia (nel 1849) e in Prussia (nel 1851)».[4]

Una volta applicata alle situazioni di disordine interno, l’eccezione viene finalmente recuperata e monopolizzata dall’ordine politico costituito e diventa un passaggio cruciale, un punto limite e un momento rivelatore. Dichiarata per affrontare situazioni estreme, essa rivela il suo significato ontologico, portando alla luce il luogo «dove si situa il centro dello Stato», obbligando a definire e nominare il soggetto della sovranità. Anche la dittatura del proletariato ha rappresentato una figura dello stato di eccezione costituente, che dalla originaria matrice giacobino-liberale è transitata nella tradizione socialista.

Elaborata in origine come una fase provvisoria, necessaria alla conquista ed al controllo totale della macchina statale, momento ritenuto determinante per il successo e la difesa della rivoluzione proletaria, essa sarebbe stata successivamente sostituita dalla formazione del nuovo Stato socialista, in vista di quel superamento (estinzione) dell’orizzonte statuale rappresentato dalla società comunista. Ma alla prova dell’esperienza storica, la trappola dell’eccezione si è dimostrata ancora più insidiosa dei limiti politici imputati alla sua assenza durante la Comune di Parigi, condizionando il progetto comunista ad una tecnica di presa del potere. Questo processo ha condotto il movimento operaio all’abbraccio dello Stato e all’ingessamento organizzativo nella forma del partito weberiano, partito dei professionisti della politica, o, nel caso della variante antigradualista dei bolscevichi, dei professionisti della rivoluzione. All’autoemancipazione, all’autorganizzazione, fondata su una visione sociocentrica dello sviluppo storico e del superamento del capitalismo, è subentrato il modello statocentrico e la funzione guida di un apparato unico, nel quale non era tanto il partito a farsi Stato, ma lo Stato che si faceva partito. L’annoso contrasto creatosi tra riforme e rivoluzione verteva sui tempi e i modi del mutamento: per un verso l’accumulo di forza, la progressione lenta e graduale, l’anticipazione di elementi della società futura, la conquista dall’interno della fortezza nemica; per l’altro la necessità di una prodigiosa accelerazione, il bisogno ineluttabile di una fase d’eccezione indispensabile per sbaragliare la resistenza dell’avversario.

Da una parte, l’illusione di utilizzare la macchina statale per cambiare le cose, correggere le storture e gli eccessi del capitalismo, senza pensare di finire a propria volta cambiati e metabolizzati; dall’altra, la costruzione speculare di un apparato che agisce come uno Stato in potenza, uno Stato clonato che si sostituisce all’altro dopo la presa del potere. Il dilemma – ricorda Agamben – era stato affrontato anche da Walter Benjamin, il quale si era interrogato sulla maniera di spezzare la dialettica tra violenza che pone il diritto e violenza che lo conserva (ma il termine Gewalt, impiegato dal filosofo tedesco, precisa sempre Agamben, può indicare sia la violenza sia un potere assolutamente al di fuori e al di là del diritto), per arrivare ad una terza ipotesi che lo depone.

L’eccezione: un potere della sovranità costituita?
È questo il parere di Carl Schmitt, che vede nella eccezione il fulcro di una sorta di teoria della sovranità. Per il giurista del Terzo Reich, lo stato di eccezione non è assimilabile allo stato di natura hobbesiano. Esso non esprime quella situazione di caos che precede la costituzione dell’ordine giuridico, tantomeno raffigura condizioni che oltrepassano semplicemente lo stato di normalità. Ciò spiega anche perché altre situazioni che eccedono la norma, come le guerre civili, le insurrezioni, il diritto di resistenza, non possono essere accomunate allo stato di eccezione. La similitudine è solo apparente – spiega Agamben – poiché storicamente l’eccezione appare come una risposta del potere statuale ai conflitti interni più estremi. L’eccezione schmittiana è per cosi dire la normalità costituita che si difende, distinguendosi profondamente dalla teoria del potere costituente proposta da Sieyès, che invece mira a sovvertire il vecchio ordinamento non più legittimo ed istituirne uno nuovo.

Ma che le cose siano ancora più complicate lo dimostra la paradossale situazione intercorsa nel XX secolo, quando fu lo stesso Stato nazista a dichiarare una guerra civile condotta dall’alto verso il basso, situazione riassunta da René Schnur nella formula «guerra civile legale». Anche il tentativo di spiegare l’eccezione attraverso l’attribuzione di una capacità creatrice allo stato di necessità, come ha sostenuto il giurista Santi Romano di fronte al terremoto di Messina del 1908 («la necessità crea la legittimità»), non risolve il dilemma. Se la necessità è fonte del diritto, sia nella versione del diritto di resistenza, del diritto naturale favorevole all’individuo, oppure soggettivo dello Stato, cioè unicamente rivolto alla propria autoconservazione, perché quella che di per sé dovrebbe essere già una norma giuridica, e non un semplice fatto, ha comunque bisogno di una ratifica della legge positiva? L’eccezione è dunque altra cosa da una semplice spugna che consente all’ordinamento di assorbire eventi nuovi, situazioni impreviste, oppure colmare lacune.

Secondo Schmitt, essa vive in stretta e paradossale relazione con la ricerca di un ordine, anche se non si tratta di un ordine giuridico, che al contrario ha l’ambizione di sospendere. Non è quindi il precipizio verso l’anarchia pregiuridica, ma ciò che si erge a fondamento dell’ordine giuridico stesso e lo preserva. Per funzionare, l’architettura giuridica ha bisogno di una situazione di normalità che soltanto l’intervento della eccezione può creare, mettendo fine al caos. Per questo l’ordine giuridico può sussistere solo in quanto mantiene una relazione costante con l’eccezione. Senza di essa, la norma non avrebbe potuto e nemmeno continuato ad esistere. La sua essenza si raccoglie, dunque, nella capacità di autosospensione e di ripristino dell’ordinamento vigente. L’esserne fuori e tuttavia appartenervi, che consente alla norma di «essere sospesa, senza cessare con ciò di rimanere in vigore». Non lo Stato di diritto, ma la decisione sulla sua sospensione, cioè sulla proclamazione dello stato di eccezione, rivela – secondo Schmitt – il vero arcano della sovranità. Tesi assolutamente non gradita ai teorici dello Stato di diritto, i quali al contrario vedono nell’affermazione di un regime fondato sul rule of law l’emancipazione dallo stato di eccezione, la sua esatta negazione. Obiezione che però non smentisce la presenza della figura giuridica dello stato di eccezione in numerosi ordinamenti costituzionali liberali: la Costituzione americana, infatti, conferisce al presidente un ampio potere nella proclamazione e nell’esercizio dello stato di eccezione (il patriot act ne è solo l’esempio più recente). D’altronde nel 1948 uno studioso statunitense, Clinton Lawrence Rossiter, aveva individuato l’esistenza di una «dittatura costituzionale» attivabile in condizioni di emergenza.[5]

Anche la Costituzione francese della Quinta Repubblica, all’articolo 16 prevede l’attribuzione di poteri speciali al capo dello Stato in caso di circostanze eccezionali. Nel corso della rivolta delle banlieues del novembre 2005, il governo di Parigi ha potuto avvalersi anche di una vecchia legge del 1955, varata ai tempi della guerra d’Algeria, per proclamare uno stato di eccezione attenuato nelle periferie urbane.[6]

Le consuetudini giuridiche in vigore nella Gran Bretagna consentono all’esecutivo di esercitare poteri d’emergenza: opportunità ampiamente sfruttata nel corso della guerra nell’Irlanda del Nord. Proclamato nel corso dei due conflitti mondiali da tutti i paesi belligeranti, e non solo, dal secondo dopoguerra in poi il ricorso allo stato di emergenza si è esteso sempre più, fino a divenire un paradigma di governo degli attuali regimi democratico-costituzionali. Non è quindi affatto dimostrata l’incompatibilità teorica e normativa tra Stato di diritto e stato di eccezione, anzi molti sostenitori attuali dei regimi democratico-liberali appoggiano con sempre maggiore vigore la necessità di un impiego su larga scala dello stato di eccezione per fare fronte alla nuova forma di guerra asimmetrica, inaugurata dagli attentati dell’11 settembre 2001.[7]

Dittatura e stato di eccezione

Agamben conduce un’incursione nel diritto romano che consente di comprendere la vera essenza concettuale dello stato di eccezione. Nella Costituzione romana erano presenti due istituti giuridici speciali: la dittatura e lo iustitium. La prima era una magistratura specifica che assumeva i pieni poteri per un tempo determinato non superiore a sei mesi, grazie ad una legge votata dal popolo. Lo iustitium, al contrario, al pari della eccezione moderna, non implicava l’elezione o l’introduzione di una nuova magistratura dai poteri speciali, ma una sorta di deposizione dell’intero ordinamento giuridico, una disattivazione di tutte le istanze normative, una sospensione dell’ordine giuridico in quanto tale. Il senato romano, prendendo atto della presenza di un tumultus, poteva proclamarlo, chiedendo ai consoli di prendere tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza dello Stato: «Il magistrato che agisce durante lo iustitium, al pari dell’ufficiale nello stato di eccezione, non applica la legge, non la trasgredisce e tantomeno ne crea una nuova. Si potrebbe dire, ricorrendo ad una espressione paradossale, ch’egli non la esegue».[8]

Sono raffigurate qui le due concezioni, contradditorie tra loro, con le quali si è tentato di rappresentare nel pensiero giuridico lo stato di eccezione: per un verso, la pienezza stessa del diritto che viene a coincidere con la totalità del reale, sorta di summum jus che – come già recitava l’antica massima latina – viene a corrispondere alla summa injuria; nell’altro, la vacanza giuridica, la situazione di completa anomia nella quale ogni potere e struttura giuridica vengono aboliti. Una singolare dualità che porta Agamben a criticare l’errore di chiamare dittature, anziché stato di eccezione, alcuni regimi totalitari. La distinzione appare impercettibile eppure il ricorso all’eccezione non è il ripristino di un potere assoluto che stravolge la dottrina della separazione dei poteri.

Fascismo e nazismo vi giunsero legalmente senza ricorrere a rotture costituzionali, esercitando invece quel potere di sospensione, proprio dell’eccezione, che consentì loro di mantenere formalmente in vigore i precedenti ordinamenti. Né lo Statuto albertino, né la Costituzione di Weimar vennero mai aboliti, furono affiancati invece da una seconda struttura che nel caso dell’esperienza nazista lo storico Ernst Fraenkel definì, in un suo libro del 1942, «Stato duale».[9] Formula che ha conosciuto in Italia, nel corso degli anni Ottanta, un successo molto particolare, dovuto al suo impiego del tutto improprio da parte dello storico Franco De Felice. Stravolgendone il significato originario, in un saggio intitolato Doppia lealtà e doppio Stato,[10] questi ne aveva fatto un confuso quanto fragile paradigma a sostegno delle teorie del complotto, impiegate all’epoca per spiegare l’azione armata dei gruppi della sinistra rivoluzionaria degli anni Settanta.

La confusione di prospettiva tra dittatura e stato di eccezione è la ragione che più d’ogni altra ha impedito di interrogarsi sul fatto che l’eccezione non è solo prerogativa degli Stati totalitari, ma è una figura propria della tradizione democratica moderna. Benjamin e lo stato di eccezione permanente Nella teoria di Schmitt, lo stato di eccezione ha per funzione di sospendere temporaneamente l’esercizio della norma al fine di proteggerne l’esistenza e consentirne il successivo ripristino. Questo dispositivo, però, viene meno nel momento in cui l’eccezione divenendo permanente si trasforma essa stessa in regola. Si tratta della constatazione contenuta nella ottava tesi sul concetto di storia redatta da Walter Benjamin. Il filosofo tedesco assisteva alla drammatica realtà che stava travolgendo la repubblica di Weimar: il regime nazista, applicando l’art. 48 della Costituzione che ne prevedeva l’autosospensione, aveva potuto dispiegarsi legalmente sotto forma di uno stato di eccezione permanente.

Benjamin osservava l’avvenuto passaggio dallo stato di eccezione fittizio (che Schmitt identificava nell’esempio fornito dalla dottrina giuridica francese dello stato di assedio regolato per legge, proprio della tradizione liberale dello Stato di diritto) allo stato di eccezione effettivo. Una distinzione raramente percepita ma essenziale, sottolinea Agamben, poiché permette di cogliere il momento in cui l’eccezione non si distingue più dalla regola, al punto che «ogni finzione sul legame tra violenza e diritto scompare e resta soltanto una zona d’anomia nella quale prevale la violenza pura priva di qualsiasi copertura giuridica».[11]

Il carattere permanente sarebbe dunque la peculiarità dello stato di eccezione contemporaneo, sia perché ad esso sembrano rifarsi sempre più alcune modalità di governo, sia per la novità introdotta dalla globalizzazione, ovvero quella tendenza che vede dispiegarsi uno stato di eccezione non più localizzato e stabile nei confini prefissati di un territorio nazionale, ma ormai esteso e mobile in vaste aree del pianeta secondo le necessità della congiuntura. Non a caso, conclude Agamben, dopo la seconda guerra mondiale nessun nuovo conflitto armato viene più dichiarato, non c’è più uno stato di guerra proclamato secondo i canoni del diritto internazionale, che consente di stabilire il momento in cui una guerra comincia e finisce. Ormai è sempre meno possibile distinguere militari e civili. Siamo in una guerra civile globale non solo perché delle entità non statali attaccano degli Stati, ma anche perché tra Stati e Stati e popolazioni belligeranti si agisce in questo modo:[12] «Il fatto più enigmatico è che il terrore possa coniugarsi con la forma vuota della regola, che nel nome della sicurezza si possa ricostituire l´insicurezza e nel nome della regola l’arbitrario. Questa forma vuota della regola, che copre di nuovo il dispotismo, è quella stessa che si ripete instancabilmente nel vuoto tautologico di slogan e parole d’ordine del tipo: bisogna mantenere l’ordine, difendere la civiltà, preservare i valori; perché l’ordine è l’ordine, la civiltà è la civiltà, i valori sono i valori».[13]

[continua]

[1] Cfr. Giorgio Agamben, Stato di eccezione, Bollati Boringhieri, Torino 2003. Ma anche Id., L’état d’exception, in Le Monde, 12 dicembre 2002.

[2] Jean-François Kervégan, «État d’exception», in Dictionnaire de philosophie politique, a cura di Philippe Reyanoud e Stéphan Rials, PUF, Paris 1996, pp. 231-234.

[3] Cfr. Jacques Derrida, Force de loi, Galilée, Paris 1994 (tr. it. Forza di legge, Bollati Boringhieri, Torino 2003).

[4] Kervégan, op. cit., p. 231.

[5] Clinton Lawrence Rossiter, Constitutional Dictatorship. Crisis Governement in the Modern Democracies, Harcourt Brace, New York 1948.

[6] «La loi permet “d’interdire la circulation des personnes ou des véhicules dans les lieux et aux heures fixés par arrêté”», in Le Monde.fr, 8 novembre 2005.

[7] Si veda in proposito l’articolo di Angelo Panebianco, La nuova guerra (negata), in Corriere della Sera, 3 settembre 2006.

[8] Agamben, L’état d’exception, cit.

[9] Ernst Fraenkel, Il doppio Stato. Contributi alla teoria della dittatura, Einaudi, Torino 1983.

[10] Franco De Felice, Doppia lealtà e doppio Stato, in Studi storici, 3, 1989, pp. 493-563.

[11] Agamben, L’état d’exception, cit.

[12] Id., in Conversazione con Giorgio Agamben, in Alias, supplemento a il manifesto, 35, 9 settembre 2006. In effetti viene qui ricalcata l’analisi che Carl Schmitt aveva già proposto in Teoria del partigiano (Berlino 1963 1975), il Saggiatore, Milano 1981.

[13] Yves Michaud, Violence et politique, Gallimard, Paris 1978, p. 172.

Link
L’exception permanente
Agamben, Lo Stato d’eccezione
Tolleranza zero: estensione dell’infrazione di terrorismo e nuovo spazio giudiziario europeo
La giudiziarizzazione dell’eccezione 2
Il caso italiano, lo Stato di eccezione giudiziario
Agamben, Europe des libertes ou europe des polices?

Storia della dottrina Mitterrand
Dalla dottrina Mitterrand alla dottrina Pisanu

La fine dell’asilo politico
Garapon, L’utopia moralizzatrice della giustizia internazionale
Carcere, gli spettri del 41-bis
Dopo la legge Gozzini tocca al 41-bis, giro di vite sui detenuti
Tarso Gendro, “l’Italia è ancora chiusa negli anni di piombo”
Brasile, stralci della decisione del ministro della giustizia Tarso Gendro

La giudiziarizzazione della eccezione (2)

La giudiziarizzazione della eccezione (2)

Paolo Persichetti
da Carmilla on line
Pubblicato Dicembre 22, 2006 07:47 PM

Lo stato di eccezione postfordista
La «guerra asimmetrica», nuova categoria utilizzata in campo geopolitico per interpretare i conflitti dopo gli attentati del 11 settembre 2001, ha spinto l’amministrazione Bush a varare nuove modalità di applicazione dello stato di eccezione caratterizzate da misure stabili e permanenti, che pur salvaguardando regole e procedure prevedono la presenza di buchi neri, «zone grigie» in cui il confine tra legalità e illegalità resta incerto, «ambiti riservati davanti ai quali lo Stato di diritto arretra». Una sorta di doppio binario: legalità e diritti riconosciuti solo per una parte della popolazione e trattamenti differenziati per la restante.[14]

In egual modo, alcune tipologie di reato sfuggono al regime normale della legge. Un artificio che ha consentito di esportare lo stato di eccezione al di fuori dei sistemi politici territoriali e conservare all´interno delle frontiere nazionali soltanto la direzione strategica delle operazioni, disponendo una sorta di stato di eccezione extraterritoriale (in modo da poter sfuggire ai limiti eventualmente posti dalla sovranità della legge nazionale), secondo forme tipicamente postfordiste di organizzazione e divisione del lavoro repressivo: flessibile, modulabile, a macchia di leopardo, capace persino di delocalizzare ed esternalizzare le incombenze più triviali e compromettenti. Grandi agenzie private di sicurezza hanno ricevuto in appalto per i loro contractors la gestione o lo svolgimento di compiti che un tempo appartenevano alle tradizionali prerogative regie dello Stato, come la gestione di carceri, campi di prigionia, o le attività “non ortodosse” di raccolta delle informazioni.

È questo il caso dei campi di concentramento di Guantanamo e Diego-Garcia, della prigione irakena di Abu Ghraib o del «sistema di detenzione globale», la rete di prigioni segrete della Cia, sparse in Paesi compiacenti legati da accordi segreti con gli Usa,[15] nei quali risulta più agevole praticare torture e forme di imprigionamento e violazione dei diritti e delle garanzie della persona, dando vita in questo modo ad un vero e proprio mercato globale della sicurezza e ad una privatizzazione selvaggia dell’uso legittimo della forza e della guerra.[16]

Non sono mancate le operazioni speciali sotto copertura, tra queste i rapimenti (extraordinary rendition) in paesi terzi di persone considerate sospette (come nel caso dell´imam della moschea di via Quaranta a Milano, Abu Omar, sequestrato il 7 febbraio 2003 con la collaborazione di agenti del Sismi).[17] Lo stato di eccezione di diritto: un’aporia Alcune tradizioni ispirate ai principi del costituzionalismo democratico hanno provato a venir fuori da questo paradigma, tentando di dimostrare che non vi è affatto un legame di necessità tra la norma e la possibilità di una sua sospensione, riaffermando al contrario il principio della indivisibilità dello Stato di diritto. Questa filosofia alternativa allo stato di eccezione si ritrova – spiega Antoine Garapon – nelle opinioni dissidenti dei giudici inglesi, americani o israeliani che hanno contestato la massima ciceroniana Inter arma silent leges («quando le armi parlano la legge tace»).[18]

Anche questi oppositori al regime di eccezione ritengono i momenti di crisi un rivelatore, la circostanza in cui si manifesta il sovrano reale. Ma in netto contrasto con la tesi di Schmitt, reputano fondamentale respingere ogni rottura dell’ordinamento giuridico, e questo perché la prova della validità delle democrazie e della loro sovranità risiederebbe proprio nel mantenimento della loro continuità giuridica. In verità, queste concezioni non escludono affatto – comunque non hanno la forza per farlo – il ricorso all’eccezione, ma ripropongono soltanto forme (attenuate) di stato di eccezione fittizio, cioè legalmente controllato e limitato nello spazio e nel tempo, come è il caso del presidente della Corte suprema dello Stato di Israele, Aharon Barak, che introduce una differenza tra «democrazia difensiva» e «democrazia incontrollata». Secondo questa concezione, ad assicurare che la separazione tra pace e guerra non diventi talmente radicale da consentire ad esercito e servizi segreti d’agire senza limiti dovrebbe essere la magistratura: «non per sostituirsi alle decisioni strategiche, ma per fornire loro la cauzione del diritto e garantire a tutti il rispetto dei diritti fondamentali».[19]

Il giudice Sandra Day O’Connor, estensore della sentenza pronunciata dalla Corte suprema degli Stati Uniti il 28 giugno 2004 in merito ad un ricorso avanzato da un cittadino statunitense catturato in Afghanistan (Yasser Hamdi), ha scritto che «lo stato di guerra non è un assegno in bianco per il presidente quando si tratta dei diritti dei cittadini americani». Riconoscendo che la «legge patriottica» varata dal Congresso il 25 ottobre 2001 concede al presidente poteri supplementari per perseguire e arrestare i terroristi, ma non quello di detenere indefinitamente e senza giudizio un cittadino americano, si dice certa che «non vi sia alcuna ragione per dubitare che i tribunali, di fronte a soggetti sensibili, accordino la necessaria attenzione alle questioni della sicurezza nazionale che possono esistere in alcuni casi individuali proteggendo le libertà essenziali che restano in vigore anche nei periodi di pericolo».

Al riguardo Garapon ricorda un passaggio tuttora ritenuto un riferimento giurisprudenziale costante presso giurisdizioni di diverse parti del mondo, nel quale Lord Atkins affermava (1941): «nel bel mezzo del rumore delle armi, le leggi non restano silenziose. Esse possono cambiare ma continuano a parlare la stessa lingua in tempo di guerra come in tempo di pace. Che i giudici […] s’interpongano tra il soggetto e ogni tentativo di calpestare le sue libertà da parte del potere esecutivo, sempre pronto a ritenere che qualsiasi azione coercitiva è giustificata dal diritto, è stato sempre uno dei pilastri della libertà, uno dei principi della libertà».[20]

Garapon propone ancora altri esempi, ma la sostanza non cambia. Il concetto espresso è sufficientemente chiaro: lo stato di eccezione offre soltanto una garanzia illusoria. Se fornisce l’impressione di combattere più efficacemente il «flagello terrorista», esso in realtà discredita lo Stato di diritto: «questo svuotamento del diritto è una minaccia per la democrazia, che in questo modo viene eviscerata fino a trasformare quel ruolo di protezione contro la violenza indiscriminata, che ha giustificato in origine la presenza dello Stato, nel più grande pericolo per la sicurezza personale».[21]

Ma i meriti morali di questa cultura giuridica non solo si sono sempre scontrati con l’incapacità di sormontare le dinamiche storiche reali che hanno investito le democrazie costituzionali, le quali hanno ripetutamente dato spazio a momenti di eccezione, ma hanno introdotto, con la loro pretesa di ritenere la magistratura l’unico organo garante titolato alla verifica della necessità e dell’esercizio della emergenza, una variante concettuale dello stato di eccezione e una sua deriva concreta ancora più insidiose. Partendo da posizioni di contestazione della eccezione, queste concezioni formaliste non hanno svolto una vera azione di contrasto, ma sono diventate finalmente un altro luogo dove si è riversata quella eccezione che pretendevano respingere.

L’emergenza italiana: uno stato di eccezione giudiziario
«Per tradizione costituzionale – afferma Angelo Panebianco – non siamo in grado di fare i conti con uno “stato di guerra” che non abbia i caratteri della guerra convenzionale classica. Non abbiamo gli strumenti per far convivere, come questa guerra sui generis richiederebbe, lo Stato di diritto e il riconoscimento dello “stato di eccezione” connesso alla gravità della minaccia. A differenza di altre democrazie, abbiamo conservato, a favore dell’esecutivo, ben poco dell’antica “prerogativa regia” (i mezzi mediante i quali, anche in democrazia, si governa lo stato di eccezione)». A dire il vero, aggiunge il professore ed editorialista del Corriere della Sera, «non sono mancate nella storia repubblicana situazioni in cui una qualche forma di “stato di eccezione” sia stata dichiarata. Brigate rosse, mafia: fenomeni affrontati con leggi speciali (la legislazione antiterrorismo, il 41 bis, ecc).

Ma il punto è che in Italia l’assenza di una prerogativa regia, dei poteri d’emergenza dell’esecutivo, fa sì che lo stato di eccezione possa essere riconosciuto solo se è la magistratura (non il governo e i suoi apparati) a gestirne forme e modalità. Ciò riflette lo stato dei rapporti di forza fra magistratura e classe politica».[22] Lamentando il fatto che in Italia lo stato di eccezione può essere riconosciuto solo se il suo controllo rimane nelle mani della magistratura, Panebianco tuttavia descrive l’aspetto specifico che esso ha assunto in questo paese a partire dalla fine degli anni Settanta. La sua particolarità risiede, infatti, nell’evoluzione della categoria della eccezione classica, che non si presenta più come una interruzione o una sospensione, totale o parziale, nel tempo e nello spazio, della legalità ordinaria a vantaggio di una legalità straordinaria, o con la creazione di spazi vuoti di diritto, come i campi d’internamento.

All’epoca, l’impossibilità di governare normalmente spinse il ceto politico-istituzionale a delegare alcuni suoi poteri alla magistratura. Profittando dell’assenza di uno stato di eccezione apertamente dichiarato e formalizzato, questa funzione supplettiva assunse progressivamente una dimensione ipertrofica. In questo modo l’eccezione italiana si è rivelata un fenomeno ancora più subdolo e insidioso poiché in grado di legittimarsi con maggiore efficacia attraverso la sua innovativa capacità d’integrare, e non più sospendere, il sistema giuridico-costituzionale, trasformandosi a tutti gli effetti in regola stabile e permanente attraverso il ricorso ad un vasto arsenale di leggi speciali e trattamenti differenziali. L’eccezione non si è posta più fuori dall’ordinamento, ma si è situata nell’ordinamento stesso, al punto che non è più possibile pensare di poter ripristinare la normalità giuridica poiché non vi è mai stata sospensione, ma unicamente ibridazione di più registri giuridici e penali, legislativi e procedurali, fino a determinare un groviglio inestricabile che non consente più alcun riassorbimento o fuoriuscita.

Un simulacro dello Stato di diritto ha preso forma a partire dalla sedimentazione successiva e stratificazione ripetuta di fasi replicate di emergenza. Verso la metà degli anni Ottanta, un dibattito dai contenuti ambigui si è aperto sui modi per «uscire dall’emergenza». In realtà, questa breve fase di post-emergenza ha coinciso con la stabilizzazione delle politiche della eccezione: «una operazione attraverso la quale il diritto speciale politico, epurato dei suoi aspetti più contingenti, è stato inserito nel corpo delle leggi cosiddette ordinarie, ricevendo al tempo stesso una nuova legittimazione».[23]

Questo ritorno ad una pretesa normalità ha permesso, in realtà, di preparare il terreno ad nuova moltiplicazione delle emergenze: antimafia, anticorruzione, antimmigrazione clandestina, L’azione politica si è tramutata in una rincorsa alla proliferazione delle emergenze che ha aperto la strada ad una nuova demagogia: il giustizialismo populista. Questo nuovo modello ha reso obsolete tutte le precedenti obiezioni legate alla natura extragiuridica dell’eccezione, poiché essa appartiene oramai interamente alle istituzioni giuridiche dello Stato costituzionale, grazie ad un singolare paradosso che fa del formalismo giuridico non più l’antagonista ma il ricettacolo della dottrina dell’emergenza.

L’introduzione di misure straordinarie e speciali a carattere permanente e atemporale, la cui giustificazione legale impone una messa in forma giuridica sempre più complessa, ha mascherato la rottura della norma: non potendo più far scomparire l’eccezione, la dottrina si è protesa sempre più ad assimilarla e costituzionalizzarla. Se nella eccezione classica si assisteva ad una rottura dell’equilibrio tradizionale della separazione dei poteri, col conseguente rafforzamento dell’esecutivo a discapito del legislativo e del giudiziario, l’eccezione avviata nell’Italia degli anni Settanta ha modificato questa morfologia tradizionale.

La novità assoluta è venuta dal rafforzamento del giudiziario, depositario di un potere di delega che nel tempo si è trasformato in una supplenza politica completa. AI punto che sarebbe più giusto parlare di stato di eccezione giudiziario, non solo perché si è creato un sistema penale ibrido, dove norma regolare e regola speciale convivono, si integrano e si sostengono reciprocamente, ma perché il giudiziario è diventato il centro del sistema, il nuovo sovrano che decide.[24]

Scriveva in proposito Charles-Louis de Secondat, barone di Montesquieu: «Non vi è libertà se il potere giudiziario non è separato dal potere legislativo e dall’esecutivo. Se fosse unito al potere legislativo, il potere sulla vita e la libertà dei cittadini sarebbe arbitrario: infatti il giudice sarebbe legislatore. Se fosse unito al potere esecutivo, il giudice potrebbe avere la forza di un oppressore».[25]

L’eccezione inconfessabile La netta differenza che i costituenti vollero marcare con l’esperienza dei tribunali speciali del fascismo li portò ad escludere dalla carta costituzionale qualsiasi richiamo allo stato di eccezione. Il lodevole intento contenuto nella lettera della Costituzione era però minato alla radice dalla presenza di un codice penale mai riformato, nel quale sopravviveva un amplissimo arsenale penale speciale concepito per essere applicato proprio dalle giurisdizioni di eccezione del regime fascista. Insomma un dispositivo schizofrenico, una doppiezza costitutiva mai risolta, fu all’origine dello Stato repubblicano.

Ciò ha favorito il proliferare nel tempo, soprattutto quando le circostanze storiche hanno posto la repubblica nata dalla Resistenza di fronte a fenomeni d’insorgenza politica e sociale di carattere rivoluzionario, il diffondersi di una ipocrisia emergenziale che, negando sul piano formale la possibilità che si potesse ricorrere a misure di stato di eccezione, di fatto sul piano sostanziale non solo faceva largo uso della legislazione speciale impiegata a suo tempo contro gli antifascisti, ma addirittura ne amplificava e inaspriva esponenzialmente la portata repressiva. La cultura del «compromesso storico» e il clima di «unità nazionale», diffuso nella seconda metà degli anni Settanta, e il ruolo di supplenza affidato alla magistratura, hanno quindi impedito di riconoscere la presenza di un clima di guerra civile, e la politicità dei gruppi rivoluzionari che avevano agito sul terreno della violenza e delle armi.

Al contrario, si è fatto in modo che la questione restasse confinata nell’ambito di una tipologia di diritto penale comune. Ma questo atteggiamento è stato poi ampiamente contraddetto sul piano pratico, Infatti, se si fosse trattato di semplice criminalità, infatti, lo Stato non avrebbe avuto bisogno di dispiegare una moltitudine di leggi speciali (traccia formale dell’instaurazione di pratiche d’eccezione), di ricorrere a dispositivi e trattamenti differenziali e premiali fuori norma, d’interpretare leggi ordinarie secondo un contesto speciale, tanto meno di applicare circostanze aggravanti o modifiche alla procedura, al codice penale e all’ordinamento penitenziario, integrando nuovi delitti o doppiando e triplicando la loro qualificazione oltre quelli già esistenti.

L’applicazione della legge penale ordinaria sarebbe stata più che sufficiente, a maggior ragione poiché lo Stato aveva in mano uno strumento, quale era il capitolo sui delitti contro la personalità interna dello Stato, che il giurista del regime fascista Alfredo Rocco aveva lasciato in eredità alla Repubblica. Un arsenale giuridico che i ministri dell’Interno delle altre democrazie formali invidiavano all’Italia per le innumerevoli possibilità che esso offriva all’esercizio del potere repressivo. Per questo motivo si può ben dire che la madre di tutte le emergenze è nata sotto i tratti di un’eccezione mascherata. Non c’è mai stata rottura formale, ma un travestimento legale che ha permesso lo sviluppo senza precedenti di una guerra celata sotto le apparenze di una giustizia ordinaria. Così la politica penale e giudiziaria dell’emergenza si è costituita per estensioni successive, sovrapposizioni, slittamenti, aggiramenti, torsioni e violazioni della legge ordinaria. Il risultato è stato un modello d’ibridazione, di vasi comunicanti e d’osmosi, particolarmente devastante.

Quando nel 1991, cessato l’allarme sociale antisovversione, l’allora presidente della repubblica Francesco Cossiga, denunciando i danni che la generalizzazione delle pratiche di eccezione avevano prodotto sull’insieme del ordinamento giudiziario, propose una amnistia per ristabilire condizioni di normalità giuridica, nessuno più l’ascoltò. L’emergenza come forma di governo era diventata simile a quei parassiti che dopo essersi incistati nell’organismo ne prendono lentamente ed inesorabilmente possesso. La storia italiana ha assunto allora le sembianze di quel palazzo del re scosso dalla ribellione degli schiavi rinchiusi nelle segrete. Per soffocare la rivolta, i suoi consiglieri ebbero la brillante idea di avvelenare le condotte che distribuivano l’acqua nei sotterranei. Domata la ribellione e terminata l’euforia, si accorsero con orrore che l’acqua contaminata stava risalendo le altre canalizzazioni del palazzo. Arrivata alle cucine, poi nei locali dei domestici e della guardia, ormai aveva raggiunto i quartieri alti dei cortigiani e dei funzionari, e già scorreva dai rubinetti della stanza del sovrano, che assaporava in questo modo una illusoria vittoria dal gusto amaro.

Il decennio Novanta ha avuto un sapore d’arsenico per le élites politiche ed economiche italiane. Questa giustizia speciale dissimulata in giustizia penale ordinaria che ha il suo dominus in una teoria della magistratura percepita come antidoto contro i pericoli che insidiano la democrazia, questa natura di eccezione inconfessabile, costituisce ancora oggi la specificità dagli effetti molteplici e durevoli dell’emergenza italiana.

[Fine]

Note

[14] La Corte suprema degli Stati Uniti ha sancito con due sentenze del 2004 e del 2006 sia che lo statuto di «combattenti nemici» e di «combattenti irregolari» non può essere sinonimo di non-diritto – stabilendo così l’illegittimità della detenzione infinita impiegata per realizzare interrogatori –, sia il diritto ad essere informati delle accuse, oltre alla possibilità per i detenuti statunitensi o stranieri rinchiusi a Guantanamo di potersi avvalere dei mezzi di ricorso previsti dalla giustizia civile americana. L’amministrazione Bush ha risposto con una legge che prevede l’instaurazione di corti militari speciali per condurre processi nei quali vengono mantenute nascoste le accuse a carico degli imputati, considerando legali anche quelle raccolte con «procedure alternative» (tortura).

[15] Circa ottocento voli sospetti di Hercules utilizzati dalla Cia hanno sorvolato i cieli d’Europa, atterrando in basi americane situate in Inghilterra, Italia (Aviano), Germania, Polonia, Romania, Kosovo. Una piattaforma situata a Parigi per il coordinamento tra servizi americani e francesi, finalizzata alla realizzazione di queste azioni illegali, è trapelata sui media dalle autorità francesi.

[16] Compagnie di global security come Halliburton, Blackwatter, Caci e Titan hanno beneficiato di importanti commesse del Pentagono per le loro attività in Afghanistan e in Irak. Nella prigione di Abu Ghraib gli interrogatori ‘non ortodossi’, che poi sono stati all’origine dello scandalo sulle sevizie e i maltrattamenti, venivano condotti da personale della Caci. Il ruolo della Titan e della Caci nelle attività di tortura è stato descritto in un rapporto redatto dal generale dell’esercito americano Antonio Taguba. Si veda a tale proposito l’inchiesta-documentario di Robert Greenwald, Iraq for sale, citato in Miriam Toma, «Iraq for sale», i profitti di una guerra privatizzata, in Liberazione, 15 settembre 2006.

[17] Se i campi d’internamento extraterritoriali rappresentano la forma estrema tra le misure di eccezione introdotte, esse non mancano di estendersi anche ad una vasta panoplia di provvedimenti interni, come la riduzione delle garanzie giuridiche per i cittadini americani inquisiti e arrestati sul suolo statunitense, i poteri di indagine e di discrezionalità accresciuti a dismisura in favore dell’Fbi e dei servizi di intelligence, la proliferazione di questi ultimi, insieme ad un vasto programma di intercettazioni telefoniche clandestine affidato alla Nsa.

[18] Antoine Garapon, Comment lutter démocratiquement contre le terrorisme?, in Paul Ricœur, Cahiers de l’Herne (sous la direction de Myriam Revault d’Allonnes et François Azouvi), L’Herne, Paris 2004, pp. 308-350.

[19] Ivi, p. 343.

[20] Ibid.

[21] Ibid.

[22] Panebianco, op. cit.

[23] Amedeo Santosuosso – Floriana Colao, Politici e amnistia, Verona 1986, p. 197.

[24] «Ci scandalizza la posizione di chi sostiene che, siccome siamo in stato di guerra, per questioni di sicurezza si può spostare il confine dello Stato di diritto», ha affermato il pubblico ministero Armando Spataro, esponente di rilievo della magistratura emergenzialista, nel corso della requisitoria contro un gruppo di militanti jihadisti sottoposti a processo di fronte ad una corte di assise milanese nel settembre 2006. «Quando, il 17 febbraio 2003, venne rapito Abu Omar – ha proseguito il pubblico ministero – fu un atto ignobile. Senza quel sequestro, Abu Omar sarebbe in quest’aula e sarebbe giudicato con le leggi italiane». Come è noto, l’imam della moschea di via Quaranta venne letteralmente soffiato dalla Cia, con la complicità di funzionari del Sismi, alle indagini condotte dalla Digos per conto dello stesso Spataro. Questa circostanza getta una luce assai diversa sulle parole del capo del dipartimento antiterrorismo della procura di Milano, ben noto per gli usi e gli abusi dell’emergenza che fece sul finire degli anni Settanta e lungo gli anni Ottanta. Esse non sembrano affatto un segno di risipiscenza verso le pratiche di eccezione, ma solo una disputa di potere che ha come posta in gioco la sovranità sui modi e le forme della eccezione, che la magistratura emergenzialista non vuole assolutamente cedere agli apparati tradizionali che fanno capo all’esecutivo. Esemplare, in proposito, la dimostrazione di forza della procura milanese, che è riuscita a condurre intercettazioni ambientali e telefoniche nei confronti dei vertici del Sismi, violandone con facilità sorprendente la loro ragion d’essere, ovvero la riservatezza. Un’attività del tutto legale, poiché l’azione dell’intelligence non può certo considerarsi al di sopra della legge, ma che rivela la natura dei rapporti di forza tra le due istituzioni e ridicolizza un apparato di sicurezza che oramai più dei servizi segreti ricorda i servizi pubblici, come ha chiosato, facendo ricorso al suo proverbiale sarcasmo, l’ex presidente della Repubblica Francesco Cossiga (cfr. Liberazione, 13 settembre 2006 e Corriere della Sera, 22 settembre 2006).

[25] Montesquieu, Lo spirito delle leggi, Libro XI, cap. sesto, Bur, Milano 2004, p. 310.

Link
L’exception permanente
Agamben, Lo Stato d’eccezione
Tolleranza zero: estensione dell’infrazione di terrorismo e nuovo spazio giudiziario europeo
La giudiziarizzazione dell’eccezione (1)
Il caso italiano, lo Stato di eccezione giudiziario
Agamben, Europe des libertes ou europe des polices?

Storia della dottrina Mitterrand
Dalla dottrina Mitterrand alla dottrina Pisanu

La fine dell’asilo politico
Garapon, L’utopia moralizzatrice della giustizia internazionale
Carcere, gli spettri del 41-bis
Dopo la legge Gozzini tocca al 41-bis, giro di vite sui detenuti
Tarso Gendro, “l’Italia è ancora chiusa negli anni di piombo”
Brasile, stralci della decisione del ministro della giustizia Tarso Gendro

Anni 70: L’odiosa rivoluzione

Libri – da Il Nemico inconfessabile, Paolo Persichetti e Oreste Scalzone, Odradek 1999


L’odiosa rivoluzione – Capitolo primo

Nuove generazioni in rivolta, figlie di epoche curiose, ritroveranno la traccia delle rivoluzioni sconfitte, dimenticate, estradate dalla storia. Ai loro occhi la potenza del passaggio rivoluzionario ritroverà il suo vigore, la sua energia, i suoi saperi. Quest’oblio è un destino migliore della sorte riservata a quelle rivoluzioni vittoriose, trasfigurate in icone di Stato, disseccate in vuoti simboli paradossali e derisorii del «movimento reale che trasforma le cose presenti».9788886973083g Nondimeno, le rivoluzioni sconfitte subiscono a lungo l’insulto della denigrazione e della criminalizzazione. Ogni strumento è utile per trascinarle nel fango e sottoporle al linciaggio. L’obiettivo è sempre lo stesso: minarne la potenza e stroncare non solo il diritto, ma l’idea stessa della possibilià della rivolta. La dimensione e la profondità sociale, l’estensione temporale e geografica, l’intensità politica della rivolta che ha traversato l’Italia nel corso degli anni Settanta, fino agli echi giunti ben oltre la metà degli anni Ottanta, ne hanno fatto l’episodio rivoluzionario più significativo dell’Europa occidentale dal ’45 a oggi. Ciò spiega anche le ragioni dell’implacabile offensiva denigratrice, potente e sistematica, cui è ancora sottoposta. Il Sessantotto fu «la bella rivoluzione, la rivoluzione della simpatia generale, perché gli antagonismi che si erano manifestati non erano ancora sviluppati, si limitavano all’esistenza della frase, del verbo». Gli anni Settanta furono quelli della «rivoluzione odiosa e ripugnante» perché al posto della «frase subentrò la cosa»(1).  Il Segretario generale del Pci, Enrico Berlinguer, in risposta alla cacciata al grido di «via, via, la nuova polizia!» del Segretario generale della Cgil, Luciano Lama, e del suo servizio d’ordine dall’Università di Roma, definì «untorelli» i protagonisti di quel movimento(2). Fu quello il segnale dello scontro aperto, dichiarato, tra il sommovimento sociale e il partito della classe operaia dentro lo Stato, trasformatosi in partito dello Stato dentro la classe operaia, alla stregua dei suoi fratelli dell’est, al potere nei paesi del «socialismo reale». Allora il più grande Partito comunista d’Occidente dismise l’azione di recupero attraverso il sindacato delle forme di autorganizzazione autonoma delle lotte operaie dei primi anni Settanta, e ostentò l’intenzione di sedare la rivolta a tutti i costi e con ogni mezzo. La strategia del «compromesso storico» – presentato come alleanza tra le masse popolari d’ispirazione comunista, socialista e cattolica, e sul quale il Paese avrebbe dovuto risorgere dalla crisi economica – da mesi aveva partorito una funesta alleanza di governo con gli “avversari” della Democrazia cristiana, annunciandosi come «politica dei sacrifici e dell’austerità», cioè di sistematica concertazione subalterna al padronato. L’atteggiamento di apertura, di mediazione e recupero, verso la contestazione del Sessantotto politico e culturale era finito. Il nuovo ceto politico dei gruppi extraparlamentari era chiamato a entrare per la porta di servizio, nell’area istituzionale, confinato al ruolo di satellite del Pci, oppure sciogliersi o essere criminalizzato. Si apriva una competizione frontale che estendeva ora a ogni angolo della società la contesa che fino ad allora sembrava riguardare solo i luoghi alti del conflitto capitalistico, le fabbriche, dove la si voleva contenere. La «politica dei sacrifici» trovava ostacoli e nemici su tutto il territorio e vedeva di fronte a sé, incontenibile, una pluralità di movimenti sociali ammutinati, autorganizzati (disoccupati, precari, donne, studenti, senza casa, prigionieri) cresciuti attorno all’esempio delle lotte operaie.  Il compromesso storico – strategia che rispondeva al regime di «democrazia a sovranità limitata» attribuito all’Italia – con le sue politiche accomodanti e supine, di contenimento del protagonismo sociale di fronte alle compatibilità economiche, apparve inaccettabile. L’urto tra la situazione dinamica della realtà sociale e le soluzioni statiche messe in piedi dall’alto del sistema politico divenne inevitabile. La risposta alla rivolta sociale fu l’edificazione del sistema dell’emergenza. La nozione di «emergenza»3, concepita inizialmente come esigenza economica, divenne una categoria dello spirito, per poi estendersi al campo giuridico, sociale e politico. Si trasformò in uno strumento per governare il conflitto all’interno di una nuova concezione della democrazia come spazio blindato composto da territori recintati oltre i quali non era consentito fuoriuscire. La legalità era il nuovo filo spinato che designava in modo assolutamente rigido lo spazio dell’agire legittimo. Il conflitto veniva messo a nudo, spogliato di ogni rappresentanza che ne tentasse un recupero in termini di dialettica sociale e politica, per divenire una questione di ordine pubblico, di codice penale. Per avere legittimità i movimenti sociali dovevano rientrare nel recinto stabilito dalle rappresentanze istituzionali, oppure subire la criminalizzazione. Il Pci elaborò la linea di attacco ideologico contro il sommovimento sociale di opposizione facendosi propugnatore di uno «Stato democratico forte» e fu la punta di diamante della risposta statale cercando di costruire il consenso sociale attorno all’azione repressiva delle forze di polizia e magistratura. Una nuova disciplina, la «dietrologia»(4), designò nella figura dell’agente provocatore il profilo di un nemico – particolarmente criminale e pericoloso per la democrazia – attore di un «complotto di destabilizzazione»(5) del processo di ulteriore democratizzazione dell’Italia, cioè l’arrivo al potere del Pci(6). L’assalto sociale armato al cielo della politica, la «critica delle armi», divenne allora la forma espressiva progressivamente dominante della moltitudine del rifiuto e della rivolta, che non volle restare rinchiusa nel recinto della marginalità politica. Nel caso dell’Italia, la contro-insurrezione è andata ben oltre la congiuntura connessa alla necessità di delegittimare l’avversario, attraverso l’uso di menzogne, distorsioni e intossicazioni della realtà, per combatterlo con maggiore efficacia. Si è trattato di una offensiva “totale” che ha raggiunto una dimensione molto più inquietante fino a diventare una specie di “auto-illusione”, di “auto-accecamento”, una catastrofe del mentale, un indizio dell’alienazione del politico che ha colpito nel profondo il pensiero critico. L’ossessione di voler nascondere il carattere politico del nemico interno è uno degli aspetti maggiori delle politiche controrivoluzionarie moderne, recepito in modo unanime oramai in tutti i codici, accordi internazionali e convenzioni sulle estradizioni(7). L’Italia ha dato prova di notevole capacità nell’esercizio di questa ipocrisia. Una lunga serie di norme e leggi speciali, aggravanti e nuove figure di reato, reati associativi, modificazioni procedurali, uso speciale di leggi normali, procedure in deroga, introduzione di un diritto differenziato che premia comportamenti processuali favorevoli alle tesi accusatorie (pentimento e dissociazione), la moltiplicazione dei trattamenti differenziati su base tipologica, a livello penitenziario e giudiziario, hanno di fatto costituito l’edificio di una giustizia reale di eccezione contro i comportamenti di sovversione, e per estensione, di opposizione politica e sociale. Ciò che è definito il sistema delle garanzie – le libertà civili, alcune libertà costituzionali – ha subito molte limitazioni dando luogo a un vero stato d’eccezione opportunamente camuffato. Fin dall’inizio il movimento italiano degli anni Settanta è stato protagonista di una rivoluzione negata, una rivoluzione occultata, e le figure sociali che vi presero parte – gli operai, le donne, i giovani, i disoccupati – apparvero da subito come il nemico inconfessabile.

* * *

Nei capitoli che seguono verranno affrontate alcune matrici, sovradeterminazioni e macrocontesti che hanno caratterizzato lo spazio di azione e di espressione politica delle figure sociali che hanno costituito il nemico inconfessabile. Ne saranno descritte le molteplici originalità, la ricchezza e la potenza del discorso sovversivo, la modernità delle rivendicazioni, l’intuizione di tematiche e contraddizioni che s’imporranno nei decenni successivi. In modo particolare saranno tratteggiati quegli aspetti specifici che hanno contraddistinto i limiti cronici e al tempo stesso le capacità di sviluppo della società italiana, al punto da essere considerati da alcuni come una «anomalia» nel quadro europeo.

Ben al di là di ventimila furono le persone denunciate, oltre quattromila quelle condannate per una cifra globale dell’area sociale sovversiva che il ministero degli Interni stimava oltre le centomila. L’evidenza delle cifre della rivolta toglie sostanza a ogni tentativo di riduzionismo storico. Un’analisi veloce delle cartografie che descrivono la nascita e il rapido sviluppo delle formazioni politiche, classificate dalla giustizia come sovversive, mostra come la violenza politica fosse un elemento endogeno di questa rivolta in un contesto sociale, politico e statale, che già largamente ricorreva al suo impiego. Di fronte all’offensiva sociale, la società politica, in difficoltà, ha risposto severamente a ciò che le sembrava essere (non a torto) la premessa di una catastrofica destabilizzazione. La sua azione si Ë posta all’insegna di una emergenza nata sotto la forma di una eccezione mascherata. L’ipertrofia dell’azione giudiziaria sovraccaricata di compiti morali e politici, la rottura degli equilibri costituzionali tra poteri e contro-poteri, dovuta all’apparizione di un modello di democrazia giudiziaria, ha dato luogo a uno stato d’eccezione permanente. Vero paradigma inconfessato, esso si è imposto come un modello di governo della società, la cui esportazione ha aperto la strada al rischio di una deriva europea. La crescente giudiziarizzazione” della società solleva un dibattito che ormai oltrepassa i confini italiani e le stesse ragioni storiche della sua origine.

La sconfitta, il riflusso e la repressione dei movimenti sociali degli anni 70 hanno suscitato reazioni divergenti. La ricerca affannosa di differenziazioni, nell’intenzione di attenuare le proprie posizioni processuali, ha portato alcuni a esportare le proprie responsabilità politiche. Atteggiamento che sotto l’offensiva inesorabile della giustizia d’eccezione si è trasformato in uno slittamento della colpa giuridica verso altri. La “dissociazione politica dal terrorismo” ha avuto ripercussioni culturali, politiche e giudiziarie ben pi profonde del fenomeno dei “pentiti”. La capacità di critica e di autonomia rispetto all’ordine costituito sono state indebolite da questa stagione del rinnegamento. Il giudizio penale ha mutato natura non rivolgendosi pi all’identificazione delle responsabilità personali ma alla verifica e al sanzionamento delle opinioni della persona giudicata.

Prima di concludere affronteremo le ragioni talvolta sorprendenti, molteplici e complesse, che hanno ostacolato, finora, la realizzazione di una amnistia per tutte le condanne legate alla sovversione sociale e politica che ha attraversato l’Italia tra gli anni 70 e 80. Gli effetti perversi dell’emergenza hanno avuto un ruolo fondamentale nella strutturazione di un blocco sociale trasversale oggettivamente nemico della chiusura di questa epoca. Dagli apparati dello Stato, attori della macchina della giustizia d’eccezione, a certi settori integralisti dell’antagonismo sociale, dalle divisioni dei prigionieri politici all’inconsistenza del ceto politico-istituzionale, dal protagonismo di una magistratura travestita nei panni di cavalieri post-moderni garanti della morale e dell’etica, a certi gruppi editorial-finanziari che fabbricano il mentale e strutturano l’opinione pubblica; tutti da sinistra a destra, sulla base di motivazioni ideologiche e politiche diverse, convergono sulla stessa posizione di boicottagio o di timore dell’amnistia.


Note

1 Il riferimento è a Marx: “La rivoluzione di febbraio era stata la bella rivoluzione, la rivoluzione della simpatia generale, perché gli antagonismi che erano scoppiati in essa contro la monarchia, sonnecchiavano tranquilli l’uno accanto all’altro, non ancora sviluppati; perché la lotta sociale che formava il loro sostrato aveva soltanto raggiunto una esistenza vaporosa, l’esistenza della frase, della parola. La rivoluzione di giugno è la rivoluzione brutta, la rivoluzione repugnante, perché al posto della frase è subentrata la cosa”, Karl Marx Lotte di classe in Francia dal1848 al 1850, Opere, vol. X, Roma, Editori Riuniti, 1977, p. 65.

2

3 Il termine emergenza designa il ricorso a pratiche di eccezione in campo giuridico e politico che si differenziano dalla forma classica dello stato di eccezione. Il termine emergenza, inteso come “stato d’emergenza”, “modello” o “sistema dell’emergenza”, “politica dell’emergenza”, “giustizia dell’emergenza”, “post-emergenza” si è affermato in Italia all’interno del linguaggio politico e giuridico a partire dalla metà degli anni Settanta. Secondo alcuni autori la nozione di emergenza ha costituito una vera e propria ideologia di sostegno al processo di modernizzazione autoritaria della giustizia penale. L’intenzione di perseguire i movimenti armati ha accompagnato la volontà di normalizzare la conflittualità sociale. L’emergenza ha contribuito alla legittimazione degli equilibri politici e del sistema penale.

4

5 Secondo questa logica, la storia d’Italia, dal dopoguerra fino alla vittoria elettorale, nel 1996, del Pds, oggi Ds ed ex Pci, è interpretata come la trama di un “doppio Stato”: l’uno corrotto e con propaggini occulte, che ha criminalmente detenuto il potere nella prima Repubblica; l’altro leale e legale che avrebbe fatto da baluardo al sovversivismo atavico delle classi dominanti. Inutile precisare che il Pci-Pds-Ds ne sarebbe sempre stato il pilastro essenziale. Sulla natura del complotto si sono confrontate due “dottrine”: la prima, anche in ordine di tempo, che ha ipotizzato il “ruolo consapevole e diretto” giocato dai movimenti sociali e in particolare dalla lotta armata, il “partito armato”, contro il Pci; la seconda che ha ipotizzato “l’eterodirezione”, la “complicità inconsapevole”, delle Brigate rosse in particolare, come se esse fossero state nient’altro che delle pedine manovrate da potenze occulte. Per chi voglia documentarsi sugli stati modificati della coscienza, suscitati dalla frequentazione eccessiva con queste flatulenze cerebrali, suggeriamo come testo esemplare, per comprendere gli effetti devastanti a cui possono condurre alcune forme irreparabili di psicopatologia della menzogna storica: Sergio Flamign, La tela del ragno. Il delitto Moro, Roma, Edizioni Associate, 1988. Sospinto da oscuri mandanti Sergio Flamigni replica dieci anni dopo in Convergenze parallele, Milano, Kaos edizioni, 1998. Un altro testo che testimonia dei risultati suscitati da queste turbe legate alla sindrome maniacale da ossessione del complotto e metacomplotto è quello di Guy Debord, Préface à la quatrièmme édition italienne de la Société du spectacle, in Commentaires sur la société du spectacle, Gallimard folio, 1997, pp. 133-147; nonché Gianfranco Sanguinetti, Del terrorismo e dello Stato. La teoria e la pratica del terrorismo per la prima volta divulgate, Milano, 1979.

6 Berlinguer, riflettendo sui fatti del Cile, osservava che le sovradeterminazioni geopolitiche avrebbero impedito all’opposizione di governare anche se il Pci avesse da solo raggiunto il 50 % più uno dei suffragi. Lo scenario del golpe cileno, che aveva visto stroncato nel sangue il governo d’Unitad popular di Salvador Allende, era interpretato come l’anticipazione di un possibile scenario italiano che andava evitato. Il Pci, dunque, teorizzava autonomamente l’impossibilità di andare al governo, anche vincendo le elezioni, in assenza di un preventivo accordo con la Dc, di una alleanza con i ceti medi e di un patto col padronato. In realt?, appare evidente come l’ipotesi dello “scenario cileno” abbia favorito una lettura rovesciata (cioé, “mai più senza fucile”) di quella posta a fondamento del “compromesso storico”. Interpretazione che motivava ulteriormente la scelta della rottura rivoluzionaria di quel vuoto simulacro rappresentato da una democrazia a sovranit? limitata che era la Repubblica italiana. Per tutto questo si veda il famoso saggio berlingueriano: “Riflessioni sull’Italia dopo i fatti del Cile”, in Rinascita, 28 settembre, 5 e 9 ottobre 1973.

7 Convenzione europea per la repressione del terrorismo, Strasburgo, 1977, ratificata dalla Francia solo nel dicembre 1987; “Convenzione per le estradizioni dell’Unione Europea”, Dublino, settembre 1996.

L’eccezione giudiziaria


Il pene della Repubblica: risposta a Miguel Gotor
Miguel Gotor diventa negazionista sulle torture e lo stato di eccezione giudiziario praticato dallo stato per fronteggiare la lotta armata

Miguel Gotor risponde alle critiche
La vera storia del processo di Torino al “nucleo-storico” delle Brigate rosse: il Pci intervenne sui giurati popolari
Dalla vendetta giudiziaria alla soluzione politica
L’exception permanente
Agamben, Lo stato d’eccezione
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La giudiziarizzazione dell’eccezione 1
La giudiziarizzazione dell’eccezione 2
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L’inquisizione italiana: legge sui pentiti, dissociazione e politiche premiali
La liberazione condizionale e la lettera scarlatta
La dissociazione politica dal terrorismo

L’esportazione della colpa (1)
Sergio Segio: “Scalzone e i parigini condannino la lotta armata” (2)
Segio ha dimostrato solo di avere ancora molte cambiali da pagare per la sua libertà” (3)

“Monsieur de la calomnie” (4)
Scalzone: “Caro Segio, non c’ è nulla da cui mi devo dissociare” (5)
Sergio Segio, il narcisismo del senso di colpa (6)
Segio e l’ideologia del ravvedimento (7)
Miccia corta e cervello pure
La Prima linea, il film che vorrebbe seppellire gli anni 70 sotto il peso del senso di colpa
I Ravveduti
Il merlo, il dissociato e il fuoriuscito

Le torture affiorate
Le rivelazioni dell’ex capo dei Nocs, Salvatore Genova: “squadre di torturatori contro i terroristi rossi”
Tortura: quell’orrore quotidiano che l’Italia non riconosce come reato
Salvatore Genova, che liberò Dozier, racconta le torture ai brigatisti

1982, dopo l’arresto i militanti della lotta armata vengono torturati
Proletari armati per il comunismo, una inchiesta a suon di torture
Torture: l’arresto del giornalista Piervittorio Buffa e i comunicati dei sindacati di polizia, Italia 1982
L’énnemi interieur: genealogia della tortura nella seconda metà del Novecento
Ancora torture
Torture nel bel Paese
Pianosa, l’isola carcere dei pestaggi, luogo di sadismo contro i detenuti



Una storia politica dell’amnistia

Libri – Une histoire politique de l’amnistie, a cura di Sophie Wahnich Puf, Parigi, aprile 2007, 263 pp, 24 euro

Paolo Persichetti
Liberazione
Sabato 25 agosto 2007

Solo pochi decenni fa l’amnistia era considerata ancora una parola di sinistra. Nata con la democrazia ateniese, era parte del repertorio delle forze che si dicevano democratiche. Fin dalle origini aveva animato le battaglie di libertà del movimento operaio. Convogliava un’idea di società tollerante e progressiva, conteneva una domanda di giustizia moderatrice consapevole dell’importanza che il ricorso a strumenti di correzione politica della fermezza penale, ispirati a quella mitezza tratta dalle vecchie massime latine che richiamano prudenza ed equità nell’applicazione della legge, svolgeva una funzione riparatrice delle ingiustizie. 41jpad5dx5l_ss500_Ma alla fine del Novecento una drastica inversione di tendenza sospinge paesi e società civili occidentali a ripudiare questo strumento di soluzione dei conflitti. Ciò non è vero ovunque, basti pensare alla Gran Bretagna di Blair che, nell’ambito del processo di soluzione politica della questione nord-irlandese, ha amnistiato tutti i militanti coinvolti negli scontri armati. Anche se l’esperienza più innovatrice viene dal Sud Africa di Mandela che, ispirandosi ai principi della giustizia ricostruttiva, ha scartato la via penale tradizionale per istituire un criterio d’accertamento dei fatti in cambio di clemenza e risarcimento pubblico delle vittime. Operazione che però ha messo sullo steso piano la violenza istituzionale che appoggiava il sistema segregazionista e quella antistituzionale che lottava in armi contro l’apartheid. Ipotesi che terrorizzerebbe qualsiasi esponente, passato e presente, dello Stato italiano chiamato a dover rispondere delle stragi della strategia della tensione e delle centinaia di morti che hanno insanguinato la gestione dell’ordine pubblico nei primi decenni della repubblica, quando nessuno a Sinistra aveva ancora scelto la via della violenza. Tuttavia queste due esperienze restano episodi minoritari rispetto ad un diritto penale internazionale sempre più ostile alle istituzioni della clemenza. Proprio dal tentativo di trovare una risposta a questo discredito parte l’opera collettanea curata da Sophie Wahnich, storica e ricercatrice del Cnrs, Une histoire politique de l’amnistie. Il volume, frutto di una ricerca multidisciplinare avviata nel 2003 e condotta su scala comparativa tra diversi paesi europei, poggia sulla convinzione che ormai, date le interdipendenze, una soluzione amnistiale per le insorgenze politiche degli anni 70-80 possa essere trovata unicamente coinvolgendo i livelli istituzionali dell’Unione europea, attraverso nuove forme di clemenza sopranazionale. Storicamente le amnistie sono state sempre accompagnate da dispositivi di riscrittura della storia, spesso opposti tra loro: far dimenticare, accertare la verità o renderla illeggibile. Molto diversa è poi la natura delle clemenze che sanciscono forme d’impunità preventiva, tipiche dei poteri costituiti, come accaduto per le dittature militari sudamericane o per i colpi di spugna sui reati economico-finanziari. In questo caso l’amnistia ha aiutato l’oscuramento dei fatti. Altro significato hanno invece le clemenze che temperano, dopo decenni di carcere, le dure repressioni contro gli oppositori politici, ripristinando quando ormai gli eventi sono ampiamente accertati una situazione di normalità giudiziaria stravolta dalle misure d’eccezione. Ma tutte queste distinzioni scompaiono di fronte all’attuale tendenza a voler confondere qualunque amnistia con l’impunità. È questo l’atteggiamento tenuto in Italia da un ceto politico che ha tutto l’interesse a far dimenticare le proprie ascendenze riversando sui reprobi degli anni 70 le pagine più ingombranti del proprio Novecento. Una rimozione che impedendo la chiusura del decennio 70 riemerge continuamente sotto forma di spettri che agitano fobie, polemiche, grottesche imitazioni del passato, ciniche speculazioni delle agenzie repressive, col risultato di avvelenare lo spazio pubblico. Ma la regressione della clemenza ha altre ragioni ancora più strutturali che investono la mutazione dei sistemi politici occidentali insieme all’emergere impetuoso del paradigma vittimario. Le democrazie occidentali sono ben lontane dal costituire degli esempi di superamento dell’inimicizia politica. E ciò, anche in ragione di un’ideologia umanitaria che attorno al «criterio dell’inerme» ha perso ogni capacità di discernimento tra i crimini di lesa umanità universalmente riconosciuti, come tortura, schiavitù, genocidio, misfatti coloniali, o quell’orrorismo di cui ha recentemente scritto Adriana Cavarero (Feltrinelli 2007), e le infrazioni commesse da chi ha esercitato il diritto di resistenza. In realtà chi dice umanità vuole ingannare, metteva in guardia Proudhon. Il diritto penale umanitario (tragico ossimoro) è divenuto lo strumento di distinzione tra bene e male, tra barbaro e civilizzato, favorendo l’emergere di assoluti etico-morali che depoliticizzano e destoricizzano sistematicamente gli eventi, fino a smarrire la differenza che passa tra l’illegalità degli oppressi e quella dei poteri costituiti. Non stupisce allora che la retorica umanitaria sia diventata la nuova arma ideologica con la quale gli Stati hanno moltiplicato guerre e spogliato della loro veste politica le infrazioni commesse da chi si organizza contro l’oppressione, relegandole a mera fattispecie criminale. Ma non tutti gli assoluti servono per essere rispettati, così nulla impedisce di scendere a patti con i tagliatori di teste Talebani, o chi pratica lo sterminio suicida come Hamas, mentre era assolutamente vietato negoziare con le Br. In questo caso il criterio non è più l’umano e l’inumano ma l’omologia tra le entità statali costituite dell’Occidente e quelle in formazione degli islamisti, radicalmente opposte al demone della rivoluzione sociale. Ciò rende più comprensibile anche quel grande stupro di senso che ha portato ad accomunare in un’unica giornata, non certo per ragioni di pietas, il ricordo delle vittime delle stragi di Stato e quelle della lotta armata. Resta da capire dove collocare i morti ammazzati come Pinelli o le centinaia di manifestanti falciati, dal 1946 fino a Carlo Giuliani, dalle forze dell’ordine. Vicende storiche opposte e inconciliabili sono riassunte in un unico paradigma che nulla c’entra col dolore ma assolve unicamente il potere. Altro che ricerca della verità e tentativo di riconciliazione. Il Sud Africa è lontano e le vittime delle stragi muoiono una seconda volta. L’uso strumentale della figura della vittima è uno dei passaggi centrali di questo processo, a cui è dedicato un intero capitolo nel quale si spiega che il diritto alla riparazione simbolica dell’offeso è lentamente scivolato verso un potere di punire quantificato in base alla natura e all’entità della pena da infliggere e al riconoscimento di una capacità d’interdizione e ostracismo perpetuo sul corpo del reo. Questo processo di privatizzazione della giustizia trae la sua origine dalla convinzione che la liturgia del processo penale possa svolgere una funzione terapeutica. Il sistema giudiziario perde il suo ruolo di ricerca delle responsabilità per rivestire la funzione di riparazione psicologica della persona offesa. Una svolta culturale cui sembra aver contribuito la nozione di «stress post-traumatico» introdotta dalla psicologia clinica anglosassone dopo la guerra del Vietnam. Ma può un eventuale sentimento d’ingiustizia considerarsi una «ferita psicologica» sanabile per il mezzo di una condanna penale? In questa prospettiva la ricerca della verità giudiziaria non offre scampo. Essendo un momento necessario all’elaborazione del lutto, la dichiarazione di colpevolezza e l’ostracismo perpetuo restano l’unica soluzione accettabile perché il proscioglimento o la reintegrazione civile dell’accusato ostacolerebbe la guarigione mentale della vittima. L’uso strumentale della retorica vittimistica ha così legittimato il capovolgimento dell’onere della prova, il passaggio alla presunzione di colpevolezza, l’aggravamento delle sanzioni, la limitazione dei diritti dell’accusato e l’immoralità delle amnistie, fino al paradossale esercizio di un’etica selettiva che perde improvvisamente tutta la sua intransigenza di fronte a quella ragion di Stato che premia pentiti e dissociati.

Il caso italiano: lo stato di eccezione giudiziario

A proposito della richiesta di proclamare lo stato di eccezione avanzata dal professor Panebianco sul Corriere delle Sera

Paolo Persichetti
18 settembre 2006

È strano, ma quando si parla di democrazie liberali si omette sempre di ricordare che questi sistemi prevedono, in caso di grave minaccia, specifiche clausole di autosospensione del proprio ordinamento costituzionale.
Per funzionare il sistema giuridico ha bisogno di normalità, perché ciò avvenga esso si avvale di momenti di interruzione che vengono chiamati «stato di eccezione». È questo un punto cruciale, poiché chi introduce una tale misura è in buona sostanza l’ultimo a decidere, non a caso chi ha questo potere è stato indicato come il sovrano reale (Carl Schmitt). Non lo stato di diritto, dunque, ma chi può decidere sulla sua sospensione rappresenta il vero arcana imperii della sovranità.
A ricordarcelo è stato il professor Panebianco che sul Corriere della Sera per ben tre volte (il 13 e 15 agosto 2016 e poi ancora il 3 settembre successivo) si è soffermato sull’argomento invocando l’introduzione dello stato di eccezione. Ma c’è un problema: se, a quanto pare, le democrazie non possono sfuggire a quel destino crudele che ne prevede l’autosospensione, non c’è invece unanimità sui modi in cui questa interruzione debba avvenire. Infatti, esistono almeno tre modelli contrapposti:

1. Quello tradizionale di ispirazione giacobina, codificato nelle costituzioni liberali dell’800 e del 900, che attribuisce pieni poteri all’esecutivo e sospende le garanzie giuridiche per un periodo limitato nel tempo e nello spazio. Un modello che sarebbe ormai divenuto superfluo di fronte alla natura asimmetrica dei nuovi conflitti.

2. Per questo l’amministrazione Bush ha varato un nuovo modello di applicazione della eccezione caratterizzato da misure stabili e permanenti, che pur salvaguardando regole e procedure prevedono la presenza di buchi neri, «zone grigie» in cui il confine tra legalità e illegalità resta incerto, «ambiti riservati davanti ai quali lo stato di diritto arretra». Una sorta di doppio binario: legalità e diritti riconosciuti solo per una parte della popolazione e trattamenti differenziati per la restante. In egual modo, alcune tipologie di reato sfuggono al regime normale della legge. Uno stato di eccezione postfordista insomma: flessibile, modulabile, a macchia di leopardo, capace persino di delocalizzare ed esternalizzare le incombenze più triviali e compromettenti, organizzando una sorta di stato di eccezione extraterritoriale che conserva per i poteri statali e nella madrepatria unicamente la direzione strategica delle operazioni.

3. Esiste, infine, un terzo modello, lo stato di eccezione giudiziario inventato in Italia alla fine degli anni 70. Quest’ultimo, però, non piace affatto a Panebianco perché «l’eccezione può essere riconosciuta solo se il suo controllo rimane nelle mani della magistratura. Il che riflette lo stato dei rapporti di forza fra magistratura e classe politica». Tuttavia ciò non ha impedito, ricorda sempre l’editorialista del Corriere, che «una qualche forma di stato di eccezione sia stata dichiarata. Brigate rosse, mafia: fenomeni affrontati con leggi speciali (la legislazione antiterrorismo, il 41 bis, ecc)».

Chissà cosa avranno pensato, leggendo queste parole, Bruti Liberati,  Armando Spataro e l’associazione nazionale magistrati che durante la vicenda Battisti si sono prodigati per raccontare ai francesi la favola di una Italia giardino incantato dello stato di diritto?
Singolare vicenda quella italiana: i costituenti, infatti, per marcare una netta differenza con i tribunali speciali del fascismo, esclusero dalla Costituzione qualsiasi richiamo alla stato di eccezione. Successivamente, però, questo ostacolo venne aggirato riservando alla magistratura, piuttosto che all’esecutivo, il ruolo di dominus dello stato di eccezione. Circostanza che oltre a costituire una novità assoluta non ha fornito alcuna particolare garanzia in più, ma ha solamente rafforzato una sfera giudiziaria depositaria di un potere di delega che nel tempo si è trasformato in una supplenza politica completa. In questo modo la pratica della eccezione ha assunto una forma ancora più subdola e insidiosa poiché ha potuto legittimarsi con maggiore efficacia attraverso la sua innovativa capacità d’integrare, e non più sospendere, il sistema giuridico-costituzionale, trasformandosi a tutti gli effetti in regola stabile e permanente attraverso il ricorso ad un vasto arsenale di leggi speciali e trattamenti differenziali.
Al punto che non è stato più possibile ripristinare la normalità giuridica poiché non vi era mai stata sospensione, ma unicamente ibridazione di più registri giuridici e penali, legislativi e procedurali, fino ad determinare un groviglio inestricabile che non consente più alcun riassorbimento o fuoriuscita.
In questo modo ha preso forma un simulacro di stato di diritto a partire dalla sedimentazione successiva e stratificazione ripetuta di fasi replicate di emergenza. Questo nuovo modello ha reso obsolete tutte le obiezioni legate alla natura extragiuridica della eccezione, poiché essa appartiene oramai interamente alle istituzioni giuridiche dello stato costituzionale, grazie ad un singolare paradosso che ha fatto del formalismo giuridico non più l’antagonista ma il ricettacolo della dottrina della emergenza. L’introduzione di misure straordinarie e speciali, la cui giustificazione legale ha imposto una messa in forma giuridica sempre più complessa, ha mascherato la rottura della norma: non potendo più far scomparire l’eccezione, la dottrina si è protesa sempre più ad assimilarla e costituzionalizzarla.
È dunque giusto parlare di stato di eccezione giudiziario non solo perché si è creato un sistema penale ibrido, dove norma regolare e regola speciale convivono, si integrano e si sostengono reciprocamente, ma perché il giudiziario è diventato il centro del sistema, il nuovo sovrano che decide.
Scriveva in proposito Montesquieu: «Non può esserci libertà, se la potenza di giudicare non resta separata dalla potenza legislativa e da quella esecutiva. Se questa si salda alla potenza legislativa, il potere esercitato sulla vita e la libertà dei cittadini sarebbe arbitrario poiché il magistrato diverrebbe legislatore. Se venisse unita alla potenza esecutiva, il magistrato potrebbe avere la forza di un oppressore».

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