La giudiziarizzazione della eccezione

La giudiziarizzazione della eccezione (1)

Paolo Persichetti
da Carmilla on line
Pubblicato Dicembre 21, 2006 06:15 PM

Un dilemma ossessiona il pensiero giuridico ogni qualvolta il potere costituente assume la forma di un potere costituito: quale posto attribuire allo stato di eccezione? Iscriverlo all’interno di uno statuto giuridico, anche se singolare, come ha proposto Carl Schmitt? Oppure rifiutarne ogni collocazione, come suggerisce la tradizione del formalismo kelseniano, relegandolo ad daumier32una manifestazione pregiuridica propria dello stato di natura, ad una regressione antigiuridica che riafferma, sotto le spoglie di un decisionismo politico rivestito di diritto, il potere nella sua forma più brutale e pura? All’incertezza giuridica si aggiunge anche la confusione terminologica: mentre la dottrina tedesca non esita a impiegare espressioni quali «stato di eccezione» e «stato di necessità», l’italiana e la francese preferiscono ricorrere a «decreti d’urgenza» e «stato di assedio» (politico o fittizio), allorché nella tradizione anglosassone prevalgono termini come «legge marziale» o «poteri d’emergenza». Lo stesso diritto canonico fornisce la formula «pieni poteri».[1]

Un fatto è certo: la presenza della eccezione è una condizione che investe la vita degli ordinamenti statuali fin dalle loro origini. Ma come si concilia e si manifesta questo singolare paradosso, questa forma di autonegazione che vede emergere situazioni di rottura e sospensione della norma dall’interno dell’ordinamento stesso? Nell’accezione classica lo stato di eccezione designa «l’insieme dei mezzi previsti per fare fronte ad una situazione d’estremo pericolo. Questi mezzi tesi a favorire il rafforzamento del potere e la concentrazione del suo esercizio sono di due tipi: restrizione o sospensione delle libertà pubbliche e di alcune garanzie costituzionali; oppure violazione più o meno estesa del principio di separazione dei poteri a vantaggio dell’esecutivo, fino alla possibilità di trasferire i poteri ordinari di polizia e alcune competenze giurisdizionali all’autorità militare».[2]

Per pericolo estremo in generale viene intesa una situazione in cui lo Stato subisce gravi disordini o minacce tali che l’ordine interno è messo gravemente a rischio da uno o più fattori la cui eliminazione richiede il ricorso a mezzi straordinari o d’emergenza: invasione del territorio nazionale da parte di Paesi terzi, moti sovversivi o insurrezioni, oppure calamità naturali. In queste situazioni, dove vi è in genere esautorazione o ridimensionamento del potere legislativo – osserva Giorgio Agamben, riprendendo una tesi di Derrida[3] vengono ad assumere valenza specifica una serie di atti e decisioni emanati da chi gestisce l’esecutivo.

Provvedimenti che pur non avendo efficacia di legge, ne conservano la stessa forza applicativa. L’apertura di questo spazio, la divaricazione sempre più estesa che viene a crearsi tra la norma che vige, ma non si applica, non avendo più «forza», e gli atti che non hanno valore di legge ma ne acquistano la «forza», è la caratteristica tipica di quel vuoto giuridico pieno di forza in cui agisce lo stato di eccezione classico. Come comprendere un tale elemento mistico – si domanda sempre Agamben – che consente alla legge di sopravvivere alla sua cancellazione agendo come forza pura nello stato di eccezione?

L’eccezione: una forma della sovranità costituente?
Per Emmanuel-Joseph Sieyès, teorico della sovranità costituente nella sua forma insorgente, è chiaro che la Nazione, fonte della sovranità, e per questo detentrice del potere costituente, «rimane sempre allo stato di natura» e non può essere imbrigliata poiché la sovranità non può avere un quadro fisso e soprattutto risiede all’esterno del sistema. Antesignano della rivoluzione permanente, egli ritiene che la sovranità quando si esprime vada oltre ogni barriera e assetto legale costituito poiché detiene la legittimità originaria e assoluta da cui trae fondamento successivo la legalità. In questo senso la rottura della tradizione, cioè della norma precedente, assume la veste di una situazione eccezionale che si propone come momento costituente di un nuovo ordine. Successivamente però s’impone la necessità di legalizzare l’eccezione, ristabilendo il quadro di una ritrovata, se pur diversa, normalità. Non a caso la definizione giuridica della eccezione moderna è stata elaborata dalla tradizione giacobino -democratica e messa in forma contemporaneamente alla costruzione dello Stato costituzionale liberale, nel corso degli eventi rivoluzionari del 1848. Abbozzata nella Costituzione dell’anno ottavo (art. 92: «La legge può sospendere l’autorità della Costituzione nel luogo e nel tempo che essa decide di determinare»); presente in un decreto di Napoleone del 24 dicembre 1811, nel quale si introduce lo stato di assedio «fittizio o politico» opposto al tradizionale stato di assedio militare, «essa trova la sua formulazione classica nelle leggi sullo stato d’assedio promulgate in Francia (nel 1849) e in Prussia (nel 1851)».[4]

Una volta applicata alle situazioni di disordine interno, l’eccezione viene finalmente recuperata e monopolizzata dall’ordine politico costituito e diventa un passaggio cruciale, un punto limite e un momento rivelatore. Dichiarata per affrontare situazioni estreme, essa rivela il suo significato ontologico, portando alla luce il luogo «dove si situa il centro dello Stato», obbligando a definire e nominare il soggetto della sovranità. Anche la dittatura del proletariato ha rappresentato una figura dello stato di eccezione costituente, che dalla originaria matrice giacobino-liberale è transitata nella tradizione socialista.

Elaborata in origine come una fase provvisoria, necessaria alla conquista ed al controllo totale della macchina statale, momento ritenuto determinante per il successo e la difesa della rivoluzione proletaria, essa sarebbe stata successivamente sostituita dalla formazione del nuovo Stato socialista, in vista di quel superamento (estinzione) dell’orizzonte statuale rappresentato dalla società comunista. Ma alla prova dell’esperienza storica, la trappola dell’eccezione si è dimostrata ancora più insidiosa dei limiti politici imputati alla sua assenza durante la Comune di Parigi, condizionando il progetto comunista ad una tecnica di presa del potere. Questo processo ha condotto il movimento operaio all’abbraccio dello Stato e all’ingessamento organizzativo nella forma del partito weberiano, partito dei professionisti della politica, o, nel caso della variante antigradualista dei bolscevichi, dei professionisti della rivoluzione. All’autoemancipazione, all’autorganizzazione, fondata su una visione sociocentrica dello sviluppo storico e del superamento del capitalismo, è subentrato il modello statocentrico e la funzione guida di un apparato unico, nel quale non era tanto il partito a farsi Stato, ma lo Stato che si faceva partito. L’annoso contrasto creatosi tra riforme e rivoluzione verteva sui tempi e i modi del mutamento: per un verso l’accumulo di forza, la progressione lenta e graduale, l’anticipazione di elementi della società futura, la conquista dall’interno della fortezza nemica; per l’altro la necessità di una prodigiosa accelerazione, il bisogno ineluttabile di una fase d’eccezione indispensabile per sbaragliare la resistenza dell’avversario.

Da una parte, l’illusione di utilizzare la macchina statale per cambiare le cose, correggere le storture e gli eccessi del capitalismo, senza pensare di finire a propria volta cambiati e metabolizzati; dall’altra, la costruzione speculare di un apparato che agisce come uno Stato in potenza, uno Stato clonato che si sostituisce all’altro dopo la presa del potere. Il dilemma – ricorda Agamben – era stato affrontato anche da Walter Benjamin, il quale si era interrogato sulla maniera di spezzare la dialettica tra violenza che pone il diritto e violenza che lo conserva (ma il termine Gewalt, impiegato dal filosofo tedesco, precisa sempre Agamben, può indicare sia la violenza sia un potere assolutamente al di fuori e al di là del diritto), per arrivare ad una terza ipotesi che lo depone.

L’eccezione: un potere della sovranità costituita?
È questo il parere di Carl Schmitt, che vede nella eccezione il fulcro di una sorta di teoria della sovranità. Per il giurista del Terzo Reich, lo stato di eccezione non è assimilabile allo stato di natura hobbesiano. Esso non esprime quella situazione di caos che precede la costituzione dell’ordine giuridico, tantomeno raffigura condizioni che oltrepassano semplicemente lo stato di normalità. Ciò spiega anche perché altre situazioni che eccedono la norma, come le guerre civili, le insurrezioni, il diritto di resistenza, non possono essere accomunate allo stato di eccezione. La similitudine è solo apparente – spiega Agamben – poiché storicamente l’eccezione appare come una risposta del potere statuale ai conflitti interni più estremi. L’eccezione schmittiana è per cosi dire la normalità costituita che si difende, distinguendosi profondamente dalla teoria del potere costituente proposta da Sieyès, che invece mira a sovvertire il vecchio ordinamento non più legittimo ed istituirne uno nuovo.

Ma che le cose siano ancora più complicate lo dimostra la paradossale situazione intercorsa nel XX secolo, quando fu lo stesso Stato nazista a dichiarare una guerra civile condotta dall’alto verso il basso, situazione riassunta da René Schnur nella formula «guerra civile legale». Anche il tentativo di spiegare l’eccezione attraverso l’attribuzione di una capacità creatrice allo stato di necessità, come ha sostenuto il giurista Santi Romano di fronte al terremoto di Messina del 1908 («la necessità crea la legittimità»), non risolve il dilemma. Se la necessità è fonte del diritto, sia nella versione del diritto di resistenza, del diritto naturale favorevole all’individuo, oppure soggettivo dello Stato, cioè unicamente rivolto alla propria autoconservazione, perché quella che di per sé dovrebbe essere già una norma giuridica, e non un semplice fatto, ha comunque bisogno di una ratifica della legge positiva? L’eccezione è dunque altra cosa da una semplice spugna che consente all’ordinamento di assorbire eventi nuovi, situazioni impreviste, oppure colmare lacune.

Secondo Schmitt, essa vive in stretta e paradossale relazione con la ricerca di un ordine, anche se non si tratta di un ordine giuridico, che al contrario ha l’ambizione di sospendere. Non è quindi il precipizio verso l’anarchia pregiuridica, ma ciò che si erge a fondamento dell’ordine giuridico stesso e lo preserva. Per funzionare, l’architettura giuridica ha bisogno di una situazione di normalità che soltanto l’intervento della eccezione può creare, mettendo fine al caos. Per questo l’ordine giuridico può sussistere solo in quanto mantiene una relazione costante con l’eccezione. Senza di essa, la norma non avrebbe potuto e nemmeno continuato ad esistere. La sua essenza si raccoglie, dunque, nella capacità di autosospensione e di ripristino dell’ordinamento vigente. L’esserne fuori e tuttavia appartenervi, che consente alla norma di «essere sospesa, senza cessare con ciò di rimanere in vigore». Non lo Stato di diritto, ma la decisione sulla sua sospensione, cioè sulla proclamazione dello stato di eccezione, rivela – secondo Schmitt – il vero arcano della sovranità. Tesi assolutamente non gradita ai teorici dello Stato di diritto, i quali al contrario vedono nell’affermazione di un regime fondato sul rule of law l’emancipazione dallo stato di eccezione, la sua esatta negazione. Obiezione che però non smentisce la presenza della figura giuridica dello stato di eccezione in numerosi ordinamenti costituzionali liberali: la Costituzione americana, infatti, conferisce al presidente un ampio potere nella proclamazione e nell’esercizio dello stato di eccezione (il patriot act ne è solo l’esempio più recente). D’altronde nel 1948 uno studioso statunitense, Clinton Lawrence Rossiter, aveva individuato l’esistenza di una «dittatura costituzionale» attivabile in condizioni di emergenza.[5]

Anche la Costituzione francese della Quinta Repubblica, all’articolo 16 prevede l’attribuzione di poteri speciali al capo dello Stato in caso di circostanze eccezionali. Nel corso della rivolta delle banlieues del novembre 2005, il governo di Parigi ha potuto avvalersi anche di una vecchia legge del 1955, varata ai tempi della guerra d’Algeria, per proclamare uno stato di eccezione attenuato nelle periferie urbane.[6]

Le consuetudini giuridiche in vigore nella Gran Bretagna consentono all’esecutivo di esercitare poteri d’emergenza: opportunità ampiamente sfruttata nel corso della guerra nell’Irlanda del Nord. Proclamato nel corso dei due conflitti mondiali da tutti i paesi belligeranti, e non solo, dal secondo dopoguerra in poi il ricorso allo stato di emergenza si è esteso sempre più, fino a divenire un paradigma di governo degli attuali regimi democratico-costituzionali. Non è quindi affatto dimostrata l’incompatibilità teorica e normativa tra Stato di diritto e stato di eccezione, anzi molti sostenitori attuali dei regimi democratico-liberali appoggiano con sempre maggiore vigore la necessità di un impiego su larga scala dello stato di eccezione per fare fronte alla nuova forma di guerra asimmetrica, inaugurata dagli attentati dell’11 settembre 2001.[7]

Dittatura e stato di eccezione

Agamben conduce un’incursione nel diritto romano che consente di comprendere la vera essenza concettuale dello stato di eccezione. Nella Costituzione romana erano presenti due istituti giuridici speciali: la dittatura e lo iustitium. La prima era una magistratura specifica che assumeva i pieni poteri per un tempo determinato non superiore a sei mesi, grazie ad una legge votata dal popolo. Lo iustitium, al contrario, al pari della eccezione moderna, non implicava l’elezione o l’introduzione di una nuova magistratura dai poteri speciali, ma una sorta di deposizione dell’intero ordinamento giuridico, una disattivazione di tutte le istanze normative, una sospensione dell’ordine giuridico in quanto tale. Il senato romano, prendendo atto della presenza di un tumultus, poteva proclamarlo, chiedendo ai consoli di prendere tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza dello Stato: «Il magistrato che agisce durante lo iustitium, al pari dell’ufficiale nello stato di eccezione, non applica la legge, non la trasgredisce e tantomeno ne crea una nuova. Si potrebbe dire, ricorrendo ad una espressione paradossale, ch’egli non la esegue».[8]

Sono raffigurate qui le due concezioni, contradditorie tra loro, con le quali si è tentato di rappresentare nel pensiero giuridico lo stato di eccezione: per un verso, la pienezza stessa del diritto che viene a coincidere con la totalità del reale, sorta di summum jus che – come già recitava l’antica massima latina – viene a corrispondere alla summa injuria; nell’altro, la vacanza giuridica, la situazione di completa anomia nella quale ogni potere e struttura giuridica vengono aboliti. Una singolare dualità che porta Agamben a criticare l’errore di chiamare dittature, anziché stato di eccezione, alcuni regimi totalitari. La distinzione appare impercettibile eppure il ricorso all’eccezione non è il ripristino di un potere assoluto che stravolge la dottrina della separazione dei poteri.

Fascismo e nazismo vi giunsero legalmente senza ricorrere a rotture costituzionali, esercitando invece quel potere di sospensione, proprio dell’eccezione, che consentì loro di mantenere formalmente in vigore i precedenti ordinamenti. Né lo Statuto albertino, né la Costituzione di Weimar vennero mai aboliti, furono affiancati invece da una seconda struttura che nel caso dell’esperienza nazista lo storico Ernst Fraenkel definì, in un suo libro del 1942, «Stato duale».[9] Formula che ha conosciuto in Italia, nel corso degli anni Ottanta, un successo molto particolare, dovuto al suo impiego del tutto improprio da parte dello storico Franco De Felice. Stravolgendone il significato originario, in un saggio intitolato Doppia lealtà e doppio Stato,[10] questi ne aveva fatto un confuso quanto fragile paradigma a sostegno delle teorie del complotto, impiegate all’epoca per spiegare l’azione armata dei gruppi della sinistra rivoluzionaria degli anni Settanta.

La confusione di prospettiva tra dittatura e stato di eccezione è la ragione che più d’ogni altra ha impedito di interrogarsi sul fatto che l’eccezione non è solo prerogativa degli Stati totalitari, ma è una figura propria della tradizione democratica moderna. Benjamin e lo stato di eccezione permanente Nella teoria di Schmitt, lo stato di eccezione ha per funzione di sospendere temporaneamente l’esercizio della norma al fine di proteggerne l’esistenza e consentirne il successivo ripristino. Questo dispositivo, però, viene meno nel momento in cui l’eccezione divenendo permanente si trasforma essa stessa in regola. Si tratta della constatazione contenuta nella ottava tesi sul concetto di storia redatta da Walter Benjamin. Il filosofo tedesco assisteva alla drammatica realtà che stava travolgendo la repubblica di Weimar: il regime nazista, applicando l’art. 48 della Costituzione che ne prevedeva l’autosospensione, aveva potuto dispiegarsi legalmente sotto forma di uno stato di eccezione permanente.

Benjamin osservava l’avvenuto passaggio dallo stato di eccezione fittizio (che Schmitt identificava nell’esempio fornito dalla dottrina giuridica francese dello stato di assedio regolato per legge, proprio della tradizione liberale dello Stato di diritto) allo stato di eccezione effettivo. Una distinzione raramente percepita ma essenziale, sottolinea Agamben, poiché permette di cogliere il momento in cui l’eccezione non si distingue più dalla regola, al punto che «ogni finzione sul legame tra violenza e diritto scompare e resta soltanto una zona d’anomia nella quale prevale la violenza pura priva di qualsiasi copertura giuridica».[11]

Il carattere permanente sarebbe dunque la peculiarità dello stato di eccezione contemporaneo, sia perché ad esso sembrano rifarsi sempre più alcune modalità di governo, sia per la novità introdotta dalla globalizzazione, ovvero quella tendenza che vede dispiegarsi uno stato di eccezione non più localizzato e stabile nei confini prefissati di un territorio nazionale, ma ormai esteso e mobile in vaste aree del pianeta secondo le necessità della congiuntura. Non a caso, conclude Agamben, dopo la seconda guerra mondiale nessun nuovo conflitto armato viene più dichiarato, non c’è più uno stato di guerra proclamato secondo i canoni del diritto internazionale, che consente di stabilire il momento in cui una guerra comincia e finisce. Ormai è sempre meno possibile distinguere militari e civili. Siamo in una guerra civile globale non solo perché delle entità non statali attaccano degli Stati, ma anche perché tra Stati e Stati e popolazioni belligeranti si agisce in questo modo:[12] «Il fatto più enigmatico è che il terrore possa coniugarsi con la forma vuota della regola, che nel nome della sicurezza si possa ricostituire l´insicurezza e nel nome della regola l’arbitrario. Questa forma vuota della regola, che copre di nuovo il dispotismo, è quella stessa che si ripete instancabilmente nel vuoto tautologico di slogan e parole d’ordine del tipo: bisogna mantenere l’ordine, difendere la civiltà, preservare i valori; perché l’ordine è l’ordine, la civiltà è la civiltà, i valori sono i valori».[13]

[continua]

[1] Cfr. Giorgio Agamben, Stato di eccezione, Bollati Boringhieri, Torino 2003. Ma anche Id., L’état d’exception, in Le Monde, 12 dicembre 2002.

[2] Jean-François Kervégan, «État d’exception», in Dictionnaire de philosophie politique, a cura di Philippe Reyanoud e Stéphan Rials, PUF, Paris 1996, pp. 231-234.

[3] Cfr. Jacques Derrida, Force de loi, Galilée, Paris 1994 (tr. it. Forza di legge, Bollati Boringhieri, Torino 2003).

[4] Kervégan, op. cit., p. 231.

[5] Clinton Lawrence Rossiter, Constitutional Dictatorship. Crisis Governement in the Modern Democracies, Harcourt Brace, New York 1948.

[6] «La loi permet “d’interdire la circulation des personnes ou des véhicules dans les lieux et aux heures fixés par arrêté”», in Le Monde.fr, 8 novembre 2005.

[7] Si veda in proposito l’articolo di Angelo Panebianco, La nuova guerra (negata), in Corriere della Sera, 3 settembre 2006.

[8] Agamben, L’état d’exception, cit.

[9] Ernst Fraenkel, Il doppio Stato. Contributi alla teoria della dittatura, Einaudi, Torino 1983.

[10] Franco De Felice, Doppia lealtà e doppio Stato, in Studi storici, 3, 1989, pp. 493-563.

[11] Agamben, L’état d’exception, cit.

[12] Id., in Conversazione con Giorgio Agamben, in Alias, supplemento a il manifesto, 35, 9 settembre 2006. In effetti viene qui ricalcata l’analisi che Carl Schmitt aveva già proposto in Teoria del partigiano (Berlino 1963 1975), il Saggiatore, Milano 1981.

[13] Yves Michaud, Violence et politique, Gallimard, Paris 1978, p. 172.

Link
L’exception permanente
Agamben, Lo Stato d’eccezione
Tolleranza zero: estensione dell’infrazione di terrorismo e nuovo spazio giudiziario europeo
La giudiziarizzazione dell’eccezione 2
Il caso italiano, lo Stato di eccezione giudiziario
Agamben, Europe des libertes ou europe des polices?

Storia della dottrina Mitterrand
Dalla dottrina Mitterrand alla dottrina Pisanu

La fine dell’asilo politico
Garapon, L’utopia moralizzatrice della giustizia internazionale
Carcere, gli spettri del 41-bis
Dopo la legge Gozzini tocca al 41-bis, giro di vite sui detenuti
Tarso Gendro, “l’Italia è ancora chiusa negli anni di piombo”
Brasile, stralci della decisione del ministro della giustizia Tarso Gendro

1982: Torture contro i militanti della lotta armata arrestati

Il 1982 è uno degli anni dove la pratica della tortura diventa sistematica. Organizzata centralmente viene realizzata attraverso l’azione di alcune squadre della polizia di Stato specificamente addestrate. La decisione era stata presa in una riunione del comitato interministeriale per la sicurezza, sotto l’impulso diretto del presidente del consiglio Giovanni Spadolini mini_torture_affiorate1

12 Gennaio 1982: Gli avvocati Edoardo di Giovanni e Giovanna Lombardi, nel corso di una conferenza stampa, denunciano le torture cui sono stati sottoposti due loro assistiti: Stefano Petrella e Ennio Di Rocco.

22 Gennaio 1982: Durante una caccia all’uomo nella zona di Tuscania, viene catturato Gianfranco Fornoni. La sua denuncua sulle torture subite troverà spazio solo su Lotta Continua e Il Manifesto. Intanto proseguono gli arresti di massa; nel mese di marzo il sottosegretario agli Interni Francesco Spinelli dichiarerà che in circa 2 mesi sono state arrestate 385 persone, con l’accusa di banda armata. Lo stesso Spinelli, riferendosi alle denuncie di tortura, con cinica arroganza afferma: “Non mi risulta che sia mai morto nessuno. Diciamo che nei confronti degli arrestati ci sono stati trattamenti piuttosto duri, ma sono cose che capitano in tutte le polizie del mondo.

Marzo 1982: Amnesty International dichiara di aver raccolto in 3 mesi una “mole impressionante” di denunce di torture in Italia. “…Tra le nostre fonti non ci sono solo le dichiarazioni delle vittime. Esistono anche lettere di agenti di polizia che lamentano la frequenza con cui la tortura verrebbe applicata a persone arrestate per terrorismo (Espresso 21-3-82)

29 Marzo 1982: Luca Villoresi, giornalista di Repubblica viene arrestato per reticenza. Aveva pubblicato un articolo, il 18 marzo, in cui venivano riportate le testimonianze anonime di due agenti che avevano visto torturare una ragazza. Questo racconto coincideva con quello di Alberta Biliato, che ha denunciato di essere stata torturata nella sede del III distretto di polizia di Mestre.

Dalla perizia del medico legale Mario Marigo, 3 febbraio 1982 Padova. Tracce di tortura compiuta con elettrodi sui genitali di Cesare Di Lenardo, militante dell Brigate rosse in carcere da 29 anni. “Qualcuno prese in mano il mio pene dalla parte anteriore e vi avvicinò qualcosa, forse un filo, attraverso il quale ricevetti una scarica elettrica. La stessa cosa fu ripetuta ai testicoli e all'inguine”.

Torture praticate agli imputati del sequestro Dozier

Sentenza di rinvio a giudizio per 7 agenti del 17 marzo 1983:

1) Genova Salvatore
2) Amore Danilo
3) Di Janni Carmelo
4) Laurenzi Fabio
5) Aralla Giancarlo
6) D’Onofrio Nicandro
7) Carabalona Massimo
8 ) Ignoti

IMPUTATI:

A) del reato di cui agli art. 110, 112 nn.1 e 2, 605/1° e 2° C.P. e 61 n. C.P. per aver illecitamente privato Di Lenardo Cesare della libertà personale, perchè in concorso fra loro prelevavano il Di Lenardo dai locali dell’ispettorato di zona del 2° Reparto Celere, dove era legittimamente detenuto in seguito all’arresto avvenuto il 28/02/82, sottraendolo a coloro che erano investiti della custodia, lo caricavano con mani e piedi legati e con gli occhi bendati nel bagagliaio di un’autovettura e lo trasportavano in una località sconosciuta, dove il Di Lenardo veniva fatto scendere e sottoposto alle percosse e minacce descritte nel capo seguente; indi lo trasportavano nuovamente (sempre nel bagagliaio) nell’area 2° del Reparto Celere e lo conducevano in un sotterraneo, nel quale il Di Lenardo era sottoposto alle percosse e alla violenza descritte nel capo seguente, al termine delle quali veniva riportato nei locali di legittima detenzione; con le aggravanti di aver commesso il fatto abusando dei poteri inerenti alle funzioni di pubblico ufficiale proprie di ciascuno, in numero non inferiore a 5 persone ed al fine di commettere il reato di cui al capo seguente; per Genova inoltre di aver promosso e organizzato la cooperazione nel reato, nonchè di aver diretto l’attività delle persone che vi sono concorse; in Padova tra le 21 e le 24 del 31.03.1982;

B) del reato di cui agli art. 56, 81 cpv., 110, 112 nn.1 e 2, 605/1° e 2° C.P in relazione all’art. 339 C.P., per aver in concorso tra loro e con altri con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso mediante violenza, consistita in percosse in diverse parti del corpo, e minaccia, consistita nell’esplosione di un colpo d’arma da fuoco e successivamente mediante violenza, consistita nel legarlo su di un tavolo, sul quale era stato steso, facendo inghiottire del sale grosso, di cui gli era stata riempita la bocca,e , permanendo lo stato di costrizione sul tavolo, venendogli inoltre impedito di respirare con il naso, facendogli ingoiare una grande quantità d’acqua che veniva continuamente versata nella sua bocca, compiuti atti idonei in modo univoco a costringere Di Lenardo Cesare a rendere dichiarazioni sui reati da lui commessi, senza però che tale evento si verificasse; con le aggravanti di aver commesso il fatto in più persone riunite, con abuso dei poteri e violazione dei doveri inerenti alla pubblica funzione da ciascuno svolta; per Genova, inoltre, di aver promosso e organizzato la cooperazione di più persone nel reato;

C) del reato di cui agli art. 110, 61 n.9, 112 nn. 1 e 2, 582 C.P per aver in concorso tra loro e con altri, volontariamente cagionato a Di Lenardo Cesare, mediante le percosse e la violenza descritte al capo B, lesioni personali in diverse parti del corpo e in particolare all’orecchio sinistro; con le aggravanti di aver commesso il fatto con abuso dei poteri e violazione dei doveri inerenti alla pubblica funzione da ciascuno svolta, in numero non inferiore a 5 persone; per Genova, inoltre, di aver promosso e organizzato la cooperazione di più persone nel reato;

Segni delle violenze subite dopo l'arresto nella caserma del II° reparto celere di Padova, 28 febbraio 1982

Amore, Di Janni e Laurenzi del capo
D) del reato di cui agli art. 110, 81 cpv, 61 n.9, 56 e 610 1°e 2° con. C.P. in relazione all’art. 339, per aver in concorso tra loro e con altre persone non identificate, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, con violenza consistita in percosse, nonchè nella provocazione di ustioni alle mani e in altre parti del corpo, nonché una serie di ferite provocate al polpaccio della gamba sinistra con strumenti taglienti od acuminati e nella somministrazione di scariche elettriche, mediante applicazione di strumenti idonei agli organi genitali e nella zona addominale, posti in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere Di Lenardo Cesare a rendere dichiarazioni sui reati da lui commessi nonchè sulla struttura ed organizzazione della banda armata di cui faceva parte; con le aggravanti di aver commesso il fatto in più persone riunite e con abuso dei poteri e violazione dei doveri inerenti alle qualità di pubblico ufficiale;

E) del reato di cui agli art. 110, 81 cpv., 61 n.9, 582 e 585 C.P. per avere con le modalità indicate nel capo precedente cagionato a Di Lenardo Cesare lesioni personali guarite in 20 giorni: con le aggravanti di aver commesso il fatto con abuso dei poteri e violazione dei doveri inerenti alla qualità di pubblico ufficiale;

Amore inoltre del capo

F) del reato di cui agli art. 110, 610/1° e 2° co. in relazione all’art. 339, 61 n.9 C.P., perchè in concorso con altre persone non identificate, mediante violenza, consistita in percosse in diverse parti del corpo e minaccia, consistita nel preannunciarle ulteriori e più gravi atti di violenza, costretto Libera Emilia a rendere dichiarazioni sui reati da lei commessi; con le aggravanti di aver commesso il fatto in più persone riunite e con abuso dei poteri e violazione dei doveri inerenti alla qualità di pubblico ufficiale

Ignoti del capo
G) del reato di cui agli art. 81 cpv., 61 n.9 e 610/1° e 2° co. C.P. in relazione all’art. 339, per avere, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, mediante violenza consistita in percosse in diverse parti del corpo, e mediante minaccia consistita nel preannunciare nuovi e più gravi atti di violenza, costretto Savasta Antonio, Libera Emilia, Frascella Emanuela, Ciucci Giovanni a rendere dichiarazioni sui reati da loro commessi; con le aggravanti di aver commesso il fatto in più persone riunite e con abuso dei poteri e violazione dei doveri inerenti alla qualità di pubblico ufficiale:

Segni di elettrodi sul petto di Cesare di Lenardo riscontrati dalla perizia medico-legale

ENNIO DI ROCCO, PROCESSO VERBALE, ROMA 11 GENNAIO 1982
[Interrogatorio avanti al P.M. Domeni Sica]
“La sera del mio arresto venni condotto prima al 1° Distretto di polizia ove ricevetti, nella cella, calci e schiaffi. Poi sono stato spostato alla caserma di Castro Pretorio. Dopo circa un’ora sono arrivati tre incappucciati che hanno incappucciato anche me, mi hanno caricato su un furgone e mi hanno condotto in un luogo che non so riconoscere perchè incappucciato, ma che ritengo essere una casa. In questo luogo per la notte e il giorno successivo (per quel che ho potuto capire) sono stato – a rotazione di squadrette di 3 o 4 persone- picchiato con calci, pugni e bastonate ed in pratica in ogni modo, con le manette strette ai polsi di dietro che venivano torte. Mi è stata poi praticata una puntura al braccio destro. Poi sono stato fatto sdraiare su di un letto e coperto con due coperte, chiaramente al fine di farmi sudare. Per un periodo di tempo che non so dire, dopo che avevo subito la puntura, si sono alternate domande suadenti e botte. Non credo di avere detto nulla sotto questo trattamento.
Il giorno dopo c’è stata una nuova rotazione di percosse, sino a che non è arrivata una squadretta che ha continuato a battermi con i bastoni sulla pianta e sul dorso dei piedi e sulle caviglie; preciso che in tutto questo tempo ero legato con mani e piedi ad un letto. Sono stato picchiato anche sulle ginocchia, sul petto ed in testa. In tutto questo periodo sentivo le urla dell’altro compagno, che ritengo fosse Stefano Petrella, che però ovviamente non vedevo.
Può darsi che io dimentichi qualche altro particolare di questi tre giorni. Incappucciato e dentro a un furgone sono stato spostato in un altro edificio; dopo un viaggio di 45 minuti. Nel nuovo luogo di detenzione sono stato costretto a bere tre bottiglie di Caffè Borghetti, così mi dicevano. Mi sono addormentato e nel sonno mi facevano delle domande in relazione a cose che volevano sapere e alle quali ritengo, bene o male, di essere riuscito a non rispondere.
Può darsi che poi io abbia avuto delle allucinazioni, perchè sognavo di gridare e poi mi sono svegliato dopo essermi orinato addosso. Allora qualcuno si è avvicinato. Dopo un intervallo abbastanza lungo, durante il quale non mi è stato fatto niente, mi hanno fatto mangiare.
Subito dopo sono stato prelevato dal letto e portato in una cucina (che ho potuto intravedere attraverso le bende agli occhi). Sono stato disteso lungo su un tavolo, mi è stato tolto il maglione e la camicia e messo con mezzo busto fuori dal tavolo. Ero a pancia all’aria e avevo le mani e i piedi legati alle gambe del tavolo. Una persona mi torceva gli alluci; altri due mi tenevano gambe e braccia; un altro mi teneva il naso chiuso e mi reggeva la testa. Qualcun altro mi mandava acqua e sale nella bocca, non facendomi respirare e tentando di soffocarmi. Non so quanto tempo ciò sia durato; ad un certo momento finì l’acqua salata e cominciò quella semplice. Ho tentato di uccidermi trattenendo il respiro ma non ci sono riuscito”.

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Il giornalista Buffa arrestato per aver raccontato le torture affiorate
Proletari armati per il comunismo, una inchiesta a suon di torture

La giudiziarizzazione della eccezione (2)

La giudiziarizzazione della eccezione (2)

Paolo Persichetti
da Carmilla on line
Pubblicato Dicembre 22, 2006 07:47 PM

Lo stato di eccezione postfordista
La «guerra asimmetrica», nuova categoria utilizzata in campo geopolitico per interpretare i conflitti dopo gli attentati del 11 settembre 2001, ha spinto l’amministrazione Bush a varare nuove modalità di applicazione dello stato di eccezione caratterizzate da misure stabili e permanenti, che pur salvaguardando regole e procedure prevedono la presenza di buchi neri, «zone grigie» in cui il confine tra legalità e illegalità resta incerto, «ambiti riservati davanti ai quali lo Stato di diritto arretra». Una sorta di doppio binario: legalità e diritti riconosciuti solo per una parte della popolazione e trattamenti differenziati per la restante.[14]

In egual modo, alcune tipologie di reato sfuggono al regime normale della legge. Un artificio che ha consentito di esportare lo stato di eccezione al di fuori dei sistemi politici territoriali e conservare all´interno delle frontiere nazionali soltanto la direzione strategica delle operazioni, disponendo una sorta di stato di eccezione extraterritoriale (in modo da poter sfuggire ai limiti eventualmente posti dalla sovranità della legge nazionale), secondo forme tipicamente postfordiste di organizzazione e divisione del lavoro repressivo: flessibile, modulabile, a macchia di leopardo, capace persino di delocalizzare ed esternalizzare le incombenze più triviali e compromettenti. Grandi agenzie private di sicurezza hanno ricevuto in appalto per i loro contractors la gestione o lo svolgimento di compiti che un tempo appartenevano alle tradizionali prerogative regie dello Stato, come la gestione di carceri, campi di prigionia, o le attività “non ortodosse” di raccolta delle informazioni.

È questo il caso dei campi di concentramento di Guantanamo e Diego-Garcia, della prigione irakena di Abu Ghraib o del «sistema di detenzione globale», la rete di prigioni segrete della Cia, sparse in Paesi compiacenti legati da accordi segreti con gli Usa,[15] nei quali risulta più agevole praticare torture e forme di imprigionamento e violazione dei diritti e delle garanzie della persona, dando vita in questo modo ad un vero e proprio mercato globale della sicurezza e ad una privatizzazione selvaggia dell’uso legittimo della forza e della guerra.[16]

Non sono mancate le operazioni speciali sotto copertura, tra queste i rapimenti (extraordinary rendition) in paesi terzi di persone considerate sospette (come nel caso dell´imam della moschea di via Quaranta a Milano, Abu Omar, sequestrato il 7 febbraio 2003 con la collaborazione di agenti del Sismi).[17] Lo stato di eccezione di diritto: un’aporia Alcune tradizioni ispirate ai principi del costituzionalismo democratico hanno provato a venir fuori da questo paradigma, tentando di dimostrare che non vi è affatto un legame di necessità tra la norma e la possibilità di una sua sospensione, riaffermando al contrario il principio della indivisibilità dello Stato di diritto. Questa filosofia alternativa allo stato di eccezione si ritrova – spiega Antoine Garapon – nelle opinioni dissidenti dei giudici inglesi, americani o israeliani che hanno contestato la massima ciceroniana Inter arma silent leges («quando le armi parlano la legge tace»).[18]

Anche questi oppositori al regime di eccezione ritengono i momenti di crisi un rivelatore, la circostanza in cui si manifesta il sovrano reale. Ma in netto contrasto con la tesi di Schmitt, reputano fondamentale respingere ogni rottura dell’ordinamento giuridico, e questo perché la prova della validità delle democrazie e della loro sovranità risiederebbe proprio nel mantenimento della loro continuità giuridica. In verità, queste concezioni non escludono affatto – comunque non hanno la forza per farlo – il ricorso all’eccezione, ma ripropongono soltanto forme (attenuate) di stato di eccezione fittizio, cioè legalmente controllato e limitato nello spazio e nel tempo, come è il caso del presidente della Corte suprema dello Stato di Israele, Aharon Barak, che introduce una differenza tra «democrazia difensiva» e «democrazia incontrollata». Secondo questa concezione, ad assicurare che la separazione tra pace e guerra non diventi talmente radicale da consentire ad esercito e servizi segreti d’agire senza limiti dovrebbe essere la magistratura: «non per sostituirsi alle decisioni strategiche, ma per fornire loro la cauzione del diritto e garantire a tutti il rispetto dei diritti fondamentali».[19]

Il giudice Sandra Day O’Connor, estensore della sentenza pronunciata dalla Corte suprema degli Stati Uniti il 28 giugno 2004 in merito ad un ricorso avanzato da un cittadino statunitense catturato in Afghanistan (Yasser Hamdi), ha scritto che «lo stato di guerra non è un assegno in bianco per il presidente quando si tratta dei diritti dei cittadini americani». Riconoscendo che la «legge patriottica» varata dal Congresso il 25 ottobre 2001 concede al presidente poteri supplementari per perseguire e arrestare i terroristi, ma non quello di detenere indefinitamente e senza giudizio un cittadino americano, si dice certa che «non vi sia alcuna ragione per dubitare che i tribunali, di fronte a soggetti sensibili, accordino la necessaria attenzione alle questioni della sicurezza nazionale che possono esistere in alcuni casi individuali proteggendo le libertà essenziali che restano in vigore anche nei periodi di pericolo».

Al riguardo Garapon ricorda un passaggio tuttora ritenuto un riferimento giurisprudenziale costante presso giurisdizioni di diverse parti del mondo, nel quale Lord Atkins affermava (1941): «nel bel mezzo del rumore delle armi, le leggi non restano silenziose. Esse possono cambiare ma continuano a parlare la stessa lingua in tempo di guerra come in tempo di pace. Che i giudici […] s’interpongano tra il soggetto e ogni tentativo di calpestare le sue libertà da parte del potere esecutivo, sempre pronto a ritenere che qualsiasi azione coercitiva è giustificata dal diritto, è stato sempre uno dei pilastri della libertà, uno dei principi della libertà».[20]

Garapon propone ancora altri esempi, ma la sostanza non cambia. Il concetto espresso è sufficientemente chiaro: lo stato di eccezione offre soltanto una garanzia illusoria. Se fornisce l’impressione di combattere più efficacemente il «flagello terrorista», esso in realtà discredita lo Stato di diritto: «questo svuotamento del diritto è una minaccia per la democrazia, che in questo modo viene eviscerata fino a trasformare quel ruolo di protezione contro la violenza indiscriminata, che ha giustificato in origine la presenza dello Stato, nel più grande pericolo per la sicurezza personale».[21]

Ma i meriti morali di questa cultura giuridica non solo si sono sempre scontrati con l’incapacità di sormontare le dinamiche storiche reali che hanno investito le democrazie costituzionali, le quali hanno ripetutamente dato spazio a momenti di eccezione, ma hanno introdotto, con la loro pretesa di ritenere la magistratura l’unico organo garante titolato alla verifica della necessità e dell’esercizio della emergenza, una variante concettuale dello stato di eccezione e una sua deriva concreta ancora più insidiose. Partendo da posizioni di contestazione della eccezione, queste concezioni formaliste non hanno svolto una vera azione di contrasto, ma sono diventate finalmente un altro luogo dove si è riversata quella eccezione che pretendevano respingere.

L’emergenza italiana: uno stato di eccezione giudiziario
«Per tradizione costituzionale – afferma Angelo Panebianco – non siamo in grado di fare i conti con uno “stato di guerra” che non abbia i caratteri della guerra convenzionale classica. Non abbiamo gli strumenti per far convivere, come questa guerra sui generis richiederebbe, lo Stato di diritto e il riconoscimento dello “stato di eccezione” connesso alla gravità della minaccia. A differenza di altre democrazie, abbiamo conservato, a favore dell’esecutivo, ben poco dell’antica “prerogativa regia” (i mezzi mediante i quali, anche in democrazia, si governa lo stato di eccezione)». A dire il vero, aggiunge il professore ed editorialista del Corriere della Sera, «non sono mancate nella storia repubblicana situazioni in cui una qualche forma di “stato di eccezione” sia stata dichiarata. Brigate rosse, mafia: fenomeni affrontati con leggi speciali (la legislazione antiterrorismo, il 41 bis, ecc).

Ma il punto è che in Italia l’assenza di una prerogativa regia, dei poteri d’emergenza dell’esecutivo, fa sì che lo stato di eccezione possa essere riconosciuto solo se è la magistratura (non il governo e i suoi apparati) a gestirne forme e modalità. Ciò riflette lo stato dei rapporti di forza fra magistratura e classe politica».[22] Lamentando il fatto che in Italia lo stato di eccezione può essere riconosciuto solo se il suo controllo rimane nelle mani della magistratura, Panebianco tuttavia descrive l’aspetto specifico che esso ha assunto in questo paese a partire dalla fine degli anni Settanta. La sua particolarità risiede, infatti, nell’evoluzione della categoria della eccezione classica, che non si presenta più come una interruzione o una sospensione, totale o parziale, nel tempo e nello spazio, della legalità ordinaria a vantaggio di una legalità straordinaria, o con la creazione di spazi vuoti di diritto, come i campi d’internamento.

All’epoca, l’impossibilità di governare normalmente spinse il ceto politico-istituzionale a delegare alcuni suoi poteri alla magistratura. Profittando dell’assenza di uno stato di eccezione apertamente dichiarato e formalizzato, questa funzione supplettiva assunse progressivamente una dimensione ipertrofica. In questo modo l’eccezione italiana si è rivelata un fenomeno ancora più subdolo e insidioso poiché in grado di legittimarsi con maggiore efficacia attraverso la sua innovativa capacità d’integrare, e non più sospendere, il sistema giuridico-costituzionale, trasformandosi a tutti gli effetti in regola stabile e permanente attraverso il ricorso ad un vasto arsenale di leggi speciali e trattamenti differenziali. L’eccezione non si è posta più fuori dall’ordinamento, ma si è situata nell’ordinamento stesso, al punto che non è più possibile pensare di poter ripristinare la normalità giuridica poiché non vi è mai stata sospensione, ma unicamente ibridazione di più registri giuridici e penali, legislativi e procedurali, fino a determinare un groviglio inestricabile che non consente più alcun riassorbimento o fuoriuscita.

Un simulacro dello Stato di diritto ha preso forma a partire dalla sedimentazione successiva e stratificazione ripetuta di fasi replicate di emergenza. Verso la metà degli anni Ottanta, un dibattito dai contenuti ambigui si è aperto sui modi per «uscire dall’emergenza». In realtà, questa breve fase di post-emergenza ha coinciso con la stabilizzazione delle politiche della eccezione: «una operazione attraverso la quale il diritto speciale politico, epurato dei suoi aspetti più contingenti, è stato inserito nel corpo delle leggi cosiddette ordinarie, ricevendo al tempo stesso una nuova legittimazione».[23]

Questo ritorno ad una pretesa normalità ha permesso, in realtà, di preparare il terreno ad nuova moltiplicazione delle emergenze: antimafia, anticorruzione, antimmigrazione clandestina, L’azione politica si è tramutata in una rincorsa alla proliferazione delle emergenze che ha aperto la strada ad una nuova demagogia: il giustizialismo populista. Questo nuovo modello ha reso obsolete tutte le precedenti obiezioni legate alla natura extragiuridica dell’eccezione, poiché essa appartiene oramai interamente alle istituzioni giuridiche dello Stato costituzionale, grazie ad un singolare paradosso che fa del formalismo giuridico non più l’antagonista ma il ricettacolo della dottrina dell’emergenza.

L’introduzione di misure straordinarie e speciali a carattere permanente e atemporale, la cui giustificazione legale impone una messa in forma giuridica sempre più complessa, ha mascherato la rottura della norma: non potendo più far scomparire l’eccezione, la dottrina si è protesa sempre più ad assimilarla e costituzionalizzarla. Se nella eccezione classica si assisteva ad una rottura dell’equilibrio tradizionale della separazione dei poteri, col conseguente rafforzamento dell’esecutivo a discapito del legislativo e del giudiziario, l’eccezione avviata nell’Italia degli anni Settanta ha modificato questa morfologia tradizionale.

La novità assoluta è venuta dal rafforzamento del giudiziario, depositario di un potere di delega che nel tempo si è trasformato in una supplenza politica completa. AI punto che sarebbe più giusto parlare di stato di eccezione giudiziario, non solo perché si è creato un sistema penale ibrido, dove norma regolare e regola speciale convivono, si integrano e si sostengono reciprocamente, ma perché il giudiziario è diventato il centro del sistema, il nuovo sovrano che decide.[24]

Scriveva in proposito Charles-Louis de Secondat, barone di Montesquieu: «Non vi è libertà se il potere giudiziario non è separato dal potere legislativo e dall’esecutivo. Se fosse unito al potere legislativo, il potere sulla vita e la libertà dei cittadini sarebbe arbitrario: infatti il giudice sarebbe legislatore. Se fosse unito al potere esecutivo, il giudice potrebbe avere la forza di un oppressore».[25]

L’eccezione inconfessabile La netta differenza che i costituenti vollero marcare con l’esperienza dei tribunali speciali del fascismo li portò ad escludere dalla carta costituzionale qualsiasi richiamo allo stato di eccezione. Il lodevole intento contenuto nella lettera della Costituzione era però minato alla radice dalla presenza di un codice penale mai riformato, nel quale sopravviveva un amplissimo arsenale penale speciale concepito per essere applicato proprio dalle giurisdizioni di eccezione del regime fascista. Insomma un dispositivo schizofrenico, una doppiezza costitutiva mai risolta, fu all’origine dello Stato repubblicano.

Ciò ha favorito il proliferare nel tempo, soprattutto quando le circostanze storiche hanno posto la repubblica nata dalla Resistenza di fronte a fenomeni d’insorgenza politica e sociale di carattere rivoluzionario, il diffondersi di una ipocrisia emergenziale che, negando sul piano formale la possibilità che si potesse ricorrere a misure di stato di eccezione, di fatto sul piano sostanziale non solo faceva largo uso della legislazione speciale impiegata a suo tempo contro gli antifascisti, ma addirittura ne amplificava e inaspriva esponenzialmente la portata repressiva. La cultura del «compromesso storico» e il clima di «unità nazionale», diffuso nella seconda metà degli anni Settanta, e il ruolo di supplenza affidato alla magistratura, hanno quindi impedito di riconoscere la presenza di un clima di guerra civile, e la politicità dei gruppi rivoluzionari che avevano agito sul terreno della violenza e delle armi.

Al contrario, si è fatto in modo che la questione restasse confinata nell’ambito di una tipologia di diritto penale comune. Ma questo atteggiamento è stato poi ampiamente contraddetto sul piano pratico, Infatti, se si fosse trattato di semplice criminalità, infatti, lo Stato non avrebbe avuto bisogno di dispiegare una moltitudine di leggi speciali (traccia formale dell’instaurazione di pratiche d’eccezione), di ricorrere a dispositivi e trattamenti differenziali e premiali fuori norma, d’interpretare leggi ordinarie secondo un contesto speciale, tanto meno di applicare circostanze aggravanti o modifiche alla procedura, al codice penale e all’ordinamento penitenziario, integrando nuovi delitti o doppiando e triplicando la loro qualificazione oltre quelli già esistenti.

L’applicazione della legge penale ordinaria sarebbe stata più che sufficiente, a maggior ragione poiché lo Stato aveva in mano uno strumento, quale era il capitolo sui delitti contro la personalità interna dello Stato, che il giurista del regime fascista Alfredo Rocco aveva lasciato in eredità alla Repubblica. Un arsenale giuridico che i ministri dell’Interno delle altre democrazie formali invidiavano all’Italia per le innumerevoli possibilità che esso offriva all’esercizio del potere repressivo. Per questo motivo si può ben dire che la madre di tutte le emergenze è nata sotto i tratti di un’eccezione mascherata. Non c’è mai stata rottura formale, ma un travestimento legale che ha permesso lo sviluppo senza precedenti di una guerra celata sotto le apparenze di una giustizia ordinaria. Così la politica penale e giudiziaria dell’emergenza si è costituita per estensioni successive, sovrapposizioni, slittamenti, aggiramenti, torsioni e violazioni della legge ordinaria. Il risultato è stato un modello d’ibridazione, di vasi comunicanti e d’osmosi, particolarmente devastante.

Quando nel 1991, cessato l’allarme sociale antisovversione, l’allora presidente della repubblica Francesco Cossiga, denunciando i danni che la generalizzazione delle pratiche di eccezione avevano prodotto sull’insieme del ordinamento giudiziario, propose una amnistia per ristabilire condizioni di normalità giuridica, nessuno più l’ascoltò. L’emergenza come forma di governo era diventata simile a quei parassiti che dopo essersi incistati nell’organismo ne prendono lentamente ed inesorabilmente possesso. La storia italiana ha assunto allora le sembianze di quel palazzo del re scosso dalla ribellione degli schiavi rinchiusi nelle segrete. Per soffocare la rivolta, i suoi consiglieri ebbero la brillante idea di avvelenare le condotte che distribuivano l’acqua nei sotterranei. Domata la ribellione e terminata l’euforia, si accorsero con orrore che l’acqua contaminata stava risalendo le altre canalizzazioni del palazzo. Arrivata alle cucine, poi nei locali dei domestici e della guardia, ormai aveva raggiunto i quartieri alti dei cortigiani e dei funzionari, e già scorreva dai rubinetti della stanza del sovrano, che assaporava in questo modo una illusoria vittoria dal gusto amaro.

Il decennio Novanta ha avuto un sapore d’arsenico per le élites politiche ed economiche italiane. Questa giustizia speciale dissimulata in giustizia penale ordinaria che ha il suo dominus in una teoria della magistratura percepita come antidoto contro i pericoli che insidiano la democrazia, questa natura di eccezione inconfessabile, costituisce ancora oggi la specificità dagli effetti molteplici e durevoli dell’emergenza italiana.

[Fine]

Note

[14] La Corte suprema degli Stati Uniti ha sancito con due sentenze del 2004 e del 2006 sia che lo statuto di «combattenti nemici» e di «combattenti irregolari» non può essere sinonimo di non-diritto – stabilendo così l’illegittimità della detenzione infinita impiegata per realizzare interrogatori –, sia il diritto ad essere informati delle accuse, oltre alla possibilità per i detenuti statunitensi o stranieri rinchiusi a Guantanamo di potersi avvalere dei mezzi di ricorso previsti dalla giustizia civile americana. L’amministrazione Bush ha risposto con una legge che prevede l’instaurazione di corti militari speciali per condurre processi nei quali vengono mantenute nascoste le accuse a carico degli imputati, considerando legali anche quelle raccolte con «procedure alternative» (tortura).

[15] Circa ottocento voli sospetti di Hercules utilizzati dalla Cia hanno sorvolato i cieli d’Europa, atterrando in basi americane situate in Inghilterra, Italia (Aviano), Germania, Polonia, Romania, Kosovo. Una piattaforma situata a Parigi per il coordinamento tra servizi americani e francesi, finalizzata alla realizzazione di queste azioni illegali, è trapelata sui media dalle autorità francesi.

[16] Compagnie di global security come Halliburton, Blackwatter, Caci e Titan hanno beneficiato di importanti commesse del Pentagono per le loro attività in Afghanistan e in Irak. Nella prigione di Abu Ghraib gli interrogatori ‘non ortodossi’, che poi sono stati all’origine dello scandalo sulle sevizie e i maltrattamenti, venivano condotti da personale della Caci. Il ruolo della Titan e della Caci nelle attività di tortura è stato descritto in un rapporto redatto dal generale dell’esercito americano Antonio Taguba. Si veda a tale proposito l’inchiesta-documentario di Robert Greenwald, Iraq for sale, citato in Miriam Toma, «Iraq for sale», i profitti di una guerra privatizzata, in Liberazione, 15 settembre 2006.

[17] Se i campi d’internamento extraterritoriali rappresentano la forma estrema tra le misure di eccezione introdotte, esse non mancano di estendersi anche ad una vasta panoplia di provvedimenti interni, come la riduzione delle garanzie giuridiche per i cittadini americani inquisiti e arrestati sul suolo statunitense, i poteri di indagine e di discrezionalità accresciuti a dismisura in favore dell’Fbi e dei servizi di intelligence, la proliferazione di questi ultimi, insieme ad un vasto programma di intercettazioni telefoniche clandestine affidato alla Nsa.

[18] Antoine Garapon, Comment lutter démocratiquement contre le terrorisme?, in Paul Ricœur, Cahiers de l’Herne (sous la direction de Myriam Revault d’Allonnes et François Azouvi), L’Herne, Paris 2004, pp. 308-350.

[19] Ivi, p. 343.

[20] Ibid.

[21] Ibid.

[22] Panebianco, op. cit.

[23] Amedeo Santosuosso – Floriana Colao, Politici e amnistia, Verona 1986, p. 197.

[24] «Ci scandalizza la posizione di chi sostiene che, siccome siamo in stato di guerra, per questioni di sicurezza si può spostare il confine dello Stato di diritto», ha affermato il pubblico ministero Armando Spataro, esponente di rilievo della magistratura emergenzialista, nel corso della requisitoria contro un gruppo di militanti jihadisti sottoposti a processo di fronte ad una corte di assise milanese nel settembre 2006. «Quando, il 17 febbraio 2003, venne rapito Abu Omar – ha proseguito il pubblico ministero – fu un atto ignobile. Senza quel sequestro, Abu Omar sarebbe in quest’aula e sarebbe giudicato con le leggi italiane». Come è noto, l’imam della moschea di via Quaranta venne letteralmente soffiato dalla Cia, con la complicità di funzionari del Sismi, alle indagini condotte dalla Digos per conto dello stesso Spataro. Questa circostanza getta una luce assai diversa sulle parole del capo del dipartimento antiterrorismo della procura di Milano, ben noto per gli usi e gli abusi dell’emergenza che fece sul finire degli anni Settanta e lungo gli anni Ottanta. Esse non sembrano affatto un segno di risipiscenza verso le pratiche di eccezione, ma solo una disputa di potere che ha come posta in gioco la sovranità sui modi e le forme della eccezione, che la magistratura emergenzialista non vuole assolutamente cedere agli apparati tradizionali che fanno capo all’esecutivo. Esemplare, in proposito, la dimostrazione di forza della procura milanese, che è riuscita a condurre intercettazioni ambientali e telefoniche nei confronti dei vertici del Sismi, violandone con facilità sorprendente la loro ragion d’essere, ovvero la riservatezza. Un’attività del tutto legale, poiché l’azione dell’intelligence non può certo considerarsi al di sopra della legge, ma che rivela la natura dei rapporti di forza tra le due istituzioni e ridicolizza un apparato di sicurezza che oramai più dei servizi segreti ricorda i servizi pubblici, come ha chiosato, facendo ricorso al suo proverbiale sarcasmo, l’ex presidente della Repubblica Francesco Cossiga (cfr. Liberazione, 13 settembre 2006 e Corriere della Sera, 22 settembre 2006).

[25] Montesquieu, Lo spirito delle leggi, Libro XI, cap. sesto, Bur, Milano 2004, p. 310.

Link
L’exception permanente
Agamben, Lo Stato d’eccezione
Tolleranza zero: estensione dell’infrazione di terrorismo e nuovo spazio giudiziario europeo
La giudiziarizzazione dell’eccezione (1)
Il caso italiano, lo Stato di eccezione giudiziario
Agamben, Europe des libertes ou europe des polices?

Storia della dottrina Mitterrand
Dalla dottrina Mitterrand alla dottrina Pisanu

La fine dell’asilo politico
Garapon, L’utopia moralizzatrice della giustizia internazionale
Carcere, gli spettri del 41-bis
Dopo la legge Gozzini tocca al 41-bis, giro di vite sui detenuti
Tarso Gendro, “l’Italia è ancora chiusa negli anni di piombo”
Brasile, stralci della decisione del ministro della giustizia Tarso Gendro

Crisi diplomatica tra Italia e Brasile per il caso Battisti. Richiamato l’ambasciatore Valensise

Dopo la richiesta di archiviazione fatta dalla procura generale brasiliana, a seguito della concessione dello status di rifiugiato politico, l’Italia richiama l’ambasciatore Valensise a Brasilia per consultazioni

Paolo Persichetti

Liberazione 28 gennaio 2009

Cesare Battisti non verrà estradato, per questo l’Italia ha deciso di richiamare il proprio ambasciatore in Brasile Michele Valensise. La rappresaglia diplomatica (che nel linguaggio paludato della diplomazia è il segnale di un grave stato di crisi prossimo alla rottura delle relazioni ufficiali) è stata presa dal ministro degli Esteri Franco Frattini dopo la diffusione, nella serata di lunedì, del nuovo parere sulla estradizione – questa volta negativo –  espresso dalla procura generale brasiliana. Antonio Fernando De Souza, nell’aprile del 2008, si era detto favorevole; ora però, a seguito della sopravvenuta concessione dell’asilo politico, da parte del ministro della Giustizia Tarso Gendro, non ha potuto fare altro che inchinarsi e domandare l’archiviazione dell’intera procedura.

Genro Tarso

Genro Tarso

Tra Italia e Brasile non vi è alcun accordo sul riconoscimento reciproco delle sentenze di giustizia e la dottrina giuridica estradizionale è materia che attiene ancora alle decisioni sovrane della politica. Il parere era stato richiesto dal presidente del Supremo tribunale federale (Stf) Gilmar Mendes, dopo le forti reazioni italiane e le pesanti pressioni diplomatiche. Prima il presidente della repubblica Napolitano, poi il presidente della Camera Fini, avevano scritto a Lula per rappresentare lo «stupore e il rammarico» delle autorità italiane. Lo stesso ambasciatore Valensise, accompagnato da un legale brasiliano incaricato dal nostro governo, era stato ricevuto dal presidente del Supremo tribunale federale. Circostanza che ha rasentato l’ingerenza negli affari interni brasiliani. Come avrebbe reagito l’Italia se un ambasciatore estero avesse incontrato il presidente della corte di Cassazione per fare pressione nell’ambito di una procedura in corso?
Lula aveva risposto con una breve ma ferma lettera nella quale ribadiva che la decisione era un atto sovrano del Brasile fondato su indiscutibili basi giuridiche interne e internazionali (art. 4 della costituzione brasiliana, legge post-dittatura del 1997 sul diritto d’asilo e convenzione Onu del 1951, riconosciuta anche dall’Italia). A questo punto la parola torna al Tribunale supremo che si riunirà il prossimo 2 febbraio per pronunciarsi sulla scarcerazione. Per altro l’estradizione di Battisti, se fosse avvenuta, avrebbe sollevato non pochi problemi all’Italia. Infatti la condizione posta dalla procura generale era la commutazione dell’ergastolo comminatogli (abolito dal codice penale brasiliano) a 30 anni di reclusione. Ove mai l’Italia avesse accolto la richiesta (non avrebbe potuto fare altrimenti), si sarebbe posto un problema di uguaglianza di trattamento di fronte a tutti gli altri ergastolani. In questa vicenda l’Italia ha sommato una lunga serie di gaffes e comportamenti arroganti, mostrando di considerare il Brasile una repubblica delle banane che avrebbe dovuto piegarsi supinamente all’attività lobbistica della nostra magistratura, spesso convinta d’essere la fonte battesimale della giustizia mondiale pronta a dare lezioni di legalità al mondo intero. Nonostante il pluridecennale contenzioso aperto con le autorità parigine, quasi 90 procedure di estradizione (accolte solo in due casi), l’Italia non ha mai pensato di mettere in discussione in modo così palese la sovranità interna della Francia. Forse non a caso Gianni Agnelli definiva lo Stivale una «repubblica di fichi d’india».
Questa disfatta diplomatico-giudiziario riapre con forza la questione della mancata chiusura politica degli anni 70. All’estero nessuno riesce a capire come dopo 30 anni permanga ancora una tale volontà di disconoscere la natura sociale del conflitto

Rita Algranati allarrivo in Italia

La "consegna straordinaria" di Rita Algranati

armato che traversò quel decennio e che, una volta concluso, andava affrontato e chiuso. L’Italia continua a negare l’emergenza giudiziaria, i numerosi casi di tortura denunciati nei primi anni 80 (anche da Amnesty). Fino ad ora ben 7 paesi hanno detto no alle richieste d’estradizione italiane: la Francia, la Gran Bretagna, la Grecia. Poi il Canada, il Nicaragua, l’Argentina e il Brasile. Solo grazie a degli atti di pirateria internazionale, favoriti dal clima post Torri gemelle, l’Italia è riuscita a riavere alcuni rifugiati. Clamoroso fu il caso di Rita Algranati nel 2004, scambiata con i servizi Algerini, complice l’Egitto. Insomma la vera anomalia internazionale continua ad essere quella italiana. Per quanto ancora?

Le torture contro i Proletari armati per il comunismo

Storia – Le torture contro i Pac
Italia, febbraio 1979

Le torture affiorate, Sensibili alle foglie, 4 volume Progetto memoria 1998

Fonte: baruda.net/della-tortura/

Stralci sulle torture subite in Italia dai militanti dei gruppi armati durante gli anni ‘70 e i primi anni ’80.
Questa pagina si concentra soprattutto, vista l’attualità, sulle dichiarazioni di chi era stato accusato di aver preso parte all’omicidio dell’orefice Torregiani, avvenuto a Milano il 15 febbraio del 1979 . 460_0___30_0_0_0_0_0_avaem_071
Queste parole chiarificano platealmente come si svolgevano arresti, interrogatori, inchieste e processi durante quegli anni; chiarificano i metodi usati dagli apparati di Stato per far rilasciare dichiarazioni d’accusa e autoaccusa dai prigionieri

LE TORTURE SUBITE DAI MILITANTI DEI PROLETARI ARMATI PER IL COMUNISMO

MILANO 17-18 febbraio 1979

SISINNIO BITTI:
“Era la notte del 16 febbraio 1979, rientrai a casa con Marco verso le due di notte. Appena entrati ci trovammo davanti una squadra di poliziotti in borghese che ci ammanettarono subito. Essendo entrambi attivi nel collettivo autonomo Barona del quartiere, immaginavamo di essere controllati. Il giorno prima nel pomeriggio in Milano venne ucciso l’orefice Torregiani.
Appena arrivati in questura mi portarono su e giù per le scale, dopodiché venni introdotto in un salone ai piani più alti. Lì venni assalito a calci e pugni alla schiena e dietro il collo, venni buttato a terra e picchiato; chiedevo il perché di tutto ciò e loro mi dicevano “lo sai benissimo perché. Ti conviene parlare altrimenti stanotte per te è finita; ti buttiamo giù dalla finestra.”
Venni sollevato da terra e disteso su un tavolaccio, addosso avevo almeno 6 poliziotti in borghese che mi tenevano ben fermo per le mani e i piedi: i calci li alternavano al ventre e al basso ventre. Ricordo vicino al tavolo due lavandini, in uno dei due vi era inserita una canna di plastica; questa canna mi veniva infilata in bocca e veniva aperto il rubinetto con il massimo della pressione costringendomi ad ingoiare acqua fino a riempirmi lo stomaco come un pallone; un poliziotto mi saliva sulla pancia per farmi vomitare l’acqua.
Mi fecero scendere dal tavolo e mi sedettero su una sedia, venni ammanettato e un poliziotto mi schiacciò i piedi per farmi stare fermo. Da notare che allora pesavo 52 Kg per un’altezza di 1.62, mentre i poliziotti erano quasi tutti il doppio di me. Continuarono le torture; volevano sapere dove avevamo lasciato le armi che, secondo loro, avevamo usato per uccidere Torregiani. Ad un certo punto fui costretto a inventare una scusa per sottrarmi alla violenza fisica, così dissi loro che li avrei portati nel luogo dove avrebbero trovato le armi. Li portai così in uno scantinato dove si riunivano i collettivi della zona. Io non avevo minima idea in quel momento dove si trovassero delle armi, tanto meno quelle usate per l’omicidio Torregiani; appena arrivati, in pochi minuti rivoltarono tutto, ma di armi non c’era traccia. A quel punto ebbi veramente paura, infatti due di loro tirarono fuori le pistole minacciando di uccidermi, ma altri due erano contrari al punto che litigarono tra loro, tanto da non poter capire se stessero facendo sul serio o se fosse una farsa. Ormai albeggiava, tornammo in questura e fui sbattuto in una cella senza niente, bagnato e gonfio. Mi accasciai dietro la porta; un poliziotto mi controllava continuamente. Venni prelevato dalla cella credo nel pomeriggio, mi trascinarono per un po’ su e giù per le scale, e dopo un po’ venni portato dentro una camera. Di quella esperienza ricordo solo un tavolo e tante coperte ammucchiate. Mi fecero spogliare completamente e mi sdraiarono supino sul tavolo; mi misero le manette alle caviglie e alle mani.
Incominciò a picchiarmi il poliziotto Rea Eleuterio, mi avvolse la coperta sul torace e con un bastone mi percosse sul torace. Non so quanto stetti in quella stanza. Mi colpirono sulle tempie già gonfie, le fiammelle degli accendini sotto le piante dei piedi e sotto i testicoli, e il tentativo di introduzione del bastone nell’ano. Mi avevano convinto che dovevo andare dal Magistrato e fare i nomi delle persone che avevano ucciso Torregiani.
Mi portarono davanti a due persone in una stanza semi buia, solo in seguito seppi che quei due erano i giudici Deliguori e Spataro. Da dietro i poliziotti continuavano a suggerirmi di dire quello che avevo affermato davanti a loro, che era in parte ciò che loro mi dicevano che avrei dovuto dire ai giudici.
Il pomeriggio che fu ucciso Torregiani mi trovavo in ospedale a lavorare in presenza di medici e infermieri che in seguito testimoniarono a mio favore. I poliziotti in parte avevano creduto e cercarono di convincermi ad accusare Sebastiano, Pietro Mutti e Franco Angelo, persone che loro conoscevano già.
Dopo questo drammatico interrogatorio davanti ai giudici mi venne finalmente offerto un panino dopo ore e ore di digiuno senza mangiare né bere; in seguito venni trasferito al carcere di San Vittore. Accortisi che stavo molto male venni immediatamente sottoposto a visita medica.
Mi riscontrarono varie lesioni, tra cui: otite traumatica, tachicardia, pressione arteriosa alta, tumefazione alle tempie, alle caviglie, tumefazione e lesione allo scroto, e in seguito venni ricoverato al centro clinico.
Dopo qualche giorno mi venne data la possibilità di poter parlare con i giudici Spataro e Deliguori, i quali li vidi dopo qualche giorno, ed in seguito partirono le denunce per i poliziotti.
Venni scarcerato per mancanza di indizi.

Link
1982, dopo l’arresto i militanti della lotta armata vengono torturati

Il giornalista Buffa arrestato per aver raccontato le torture affiorate

Anni 70: L’odiosa rivoluzione

Libri – da Il Nemico inconfessabile, Paolo Persichetti e Oreste Scalzone, Odradek 1999


L’odiosa rivoluzione – Capitolo primo

Nuove generazioni in rivolta, figlie di epoche curiose, ritroveranno la traccia delle rivoluzioni sconfitte, dimenticate, estradate dalla storia. Ai loro occhi la potenza del passaggio rivoluzionario ritroverà il suo vigore, la sua energia, i suoi saperi. Quest’oblio è un destino migliore della sorte riservata a quelle rivoluzioni vittoriose, trasfigurate in icone di Stato, disseccate in vuoti simboli paradossali e derisorii del «movimento reale che trasforma le cose presenti».9788886973083g Nondimeno, le rivoluzioni sconfitte subiscono a lungo l’insulto della denigrazione e della criminalizzazione. Ogni strumento è utile per trascinarle nel fango e sottoporle al linciaggio. L’obiettivo è sempre lo stesso: minarne la potenza e stroncare non solo il diritto, ma l’idea stessa della possibilià della rivolta. La dimensione e la profondità sociale, l’estensione temporale e geografica, l’intensità politica della rivolta che ha traversato l’Italia nel corso degli anni Settanta, fino agli echi giunti ben oltre la metà degli anni Ottanta, ne hanno fatto l’episodio rivoluzionario più significativo dell’Europa occidentale dal ’45 a oggi. Ciò spiega anche le ragioni dell’implacabile offensiva denigratrice, potente e sistematica, cui è ancora sottoposta. Il Sessantotto fu «la bella rivoluzione, la rivoluzione della simpatia generale, perché gli antagonismi che si erano manifestati non erano ancora sviluppati, si limitavano all’esistenza della frase, del verbo». Gli anni Settanta furono quelli della «rivoluzione odiosa e ripugnante» perché al posto della «frase subentrò la cosa»(1).  Il Segretario generale del Pci, Enrico Berlinguer, in risposta alla cacciata al grido di «via, via, la nuova polizia!» del Segretario generale della Cgil, Luciano Lama, e del suo servizio d’ordine dall’Università di Roma, definì «untorelli» i protagonisti di quel movimento(2). Fu quello il segnale dello scontro aperto, dichiarato, tra il sommovimento sociale e il partito della classe operaia dentro lo Stato, trasformatosi in partito dello Stato dentro la classe operaia, alla stregua dei suoi fratelli dell’est, al potere nei paesi del «socialismo reale». Allora il più grande Partito comunista d’Occidente dismise l’azione di recupero attraverso il sindacato delle forme di autorganizzazione autonoma delle lotte operaie dei primi anni Settanta, e ostentò l’intenzione di sedare la rivolta a tutti i costi e con ogni mezzo. La strategia del «compromesso storico» – presentato come alleanza tra le masse popolari d’ispirazione comunista, socialista e cattolica, e sul quale il Paese avrebbe dovuto risorgere dalla crisi economica – da mesi aveva partorito una funesta alleanza di governo con gli “avversari” della Democrazia cristiana, annunciandosi come «politica dei sacrifici e dell’austerità», cioè di sistematica concertazione subalterna al padronato. L’atteggiamento di apertura, di mediazione e recupero, verso la contestazione del Sessantotto politico e culturale era finito. Il nuovo ceto politico dei gruppi extraparlamentari era chiamato a entrare per la porta di servizio, nell’area istituzionale, confinato al ruolo di satellite del Pci, oppure sciogliersi o essere criminalizzato. Si apriva una competizione frontale che estendeva ora a ogni angolo della società la contesa che fino ad allora sembrava riguardare solo i luoghi alti del conflitto capitalistico, le fabbriche, dove la si voleva contenere. La «politica dei sacrifici» trovava ostacoli e nemici su tutto il territorio e vedeva di fronte a sé, incontenibile, una pluralità di movimenti sociali ammutinati, autorganizzati (disoccupati, precari, donne, studenti, senza casa, prigionieri) cresciuti attorno all’esempio delle lotte operaie.  Il compromesso storico – strategia che rispondeva al regime di «democrazia a sovranità limitata» attribuito all’Italia – con le sue politiche accomodanti e supine, di contenimento del protagonismo sociale di fronte alle compatibilità economiche, apparve inaccettabile. L’urto tra la situazione dinamica della realtà sociale e le soluzioni statiche messe in piedi dall’alto del sistema politico divenne inevitabile. La risposta alla rivolta sociale fu l’edificazione del sistema dell’emergenza. La nozione di «emergenza»3, concepita inizialmente come esigenza economica, divenne una categoria dello spirito, per poi estendersi al campo giuridico, sociale e politico. Si trasformò in uno strumento per governare il conflitto all’interno di una nuova concezione della democrazia come spazio blindato composto da territori recintati oltre i quali non era consentito fuoriuscire. La legalità era il nuovo filo spinato che designava in modo assolutamente rigido lo spazio dell’agire legittimo. Il conflitto veniva messo a nudo, spogliato di ogni rappresentanza che ne tentasse un recupero in termini di dialettica sociale e politica, per divenire una questione di ordine pubblico, di codice penale. Per avere legittimità i movimenti sociali dovevano rientrare nel recinto stabilito dalle rappresentanze istituzionali, oppure subire la criminalizzazione. Il Pci elaborò la linea di attacco ideologico contro il sommovimento sociale di opposizione facendosi propugnatore di uno «Stato democratico forte» e fu la punta di diamante della risposta statale cercando di costruire il consenso sociale attorno all’azione repressiva delle forze di polizia e magistratura. Una nuova disciplina, la «dietrologia»(4), designò nella figura dell’agente provocatore il profilo di un nemico – particolarmente criminale e pericoloso per la democrazia – attore di un «complotto di destabilizzazione»(5) del processo di ulteriore democratizzazione dell’Italia, cioè l’arrivo al potere del Pci(6). L’assalto sociale armato al cielo della politica, la «critica delle armi», divenne allora la forma espressiva progressivamente dominante della moltitudine del rifiuto e della rivolta, che non volle restare rinchiusa nel recinto della marginalità politica. Nel caso dell’Italia, la contro-insurrezione è andata ben oltre la congiuntura connessa alla necessità di delegittimare l’avversario, attraverso l’uso di menzogne, distorsioni e intossicazioni della realtà, per combatterlo con maggiore efficacia. Si è trattato di una offensiva “totale” che ha raggiunto una dimensione molto più inquietante fino a diventare una specie di “auto-illusione”, di “auto-accecamento”, una catastrofe del mentale, un indizio dell’alienazione del politico che ha colpito nel profondo il pensiero critico. L’ossessione di voler nascondere il carattere politico del nemico interno è uno degli aspetti maggiori delle politiche controrivoluzionarie moderne, recepito in modo unanime oramai in tutti i codici, accordi internazionali e convenzioni sulle estradizioni(7). L’Italia ha dato prova di notevole capacità nell’esercizio di questa ipocrisia. Una lunga serie di norme e leggi speciali, aggravanti e nuove figure di reato, reati associativi, modificazioni procedurali, uso speciale di leggi normali, procedure in deroga, introduzione di un diritto differenziato che premia comportamenti processuali favorevoli alle tesi accusatorie (pentimento e dissociazione), la moltiplicazione dei trattamenti differenziati su base tipologica, a livello penitenziario e giudiziario, hanno di fatto costituito l’edificio di una giustizia reale di eccezione contro i comportamenti di sovversione, e per estensione, di opposizione politica e sociale. Ciò che è definito il sistema delle garanzie – le libertà civili, alcune libertà costituzionali – ha subito molte limitazioni dando luogo a un vero stato d’eccezione opportunamente camuffato. Fin dall’inizio il movimento italiano degli anni Settanta è stato protagonista di una rivoluzione negata, una rivoluzione occultata, e le figure sociali che vi presero parte – gli operai, le donne, i giovani, i disoccupati – apparvero da subito come il nemico inconfessabile.

* * *

Nei capitoli che seguono verranno affrontate alcune matrici, sovradeterminazioni e macrocontesti che hanno caratterizzato lo spazio di azione e di espressione politica delle figure sociali che hanno costituito il nemico inconfessabile. Ne saranno descritte le molteplici originalità, la ricchezza e la potenza del discorso sovversivo, la modernità delle rivendicazioni, l’intuizione di tematiche e contraddizioni che s’imporranno nei decenni successivi. In modo particolare saranno tratteggiati quegli aspetti specifici che hanno contraddistinto i limiti cronici e al tempo stesso le capacità di sviluppo della società italiana, al punto da essere considerati da alcuni come una «anomalia» nel quadro europeo.

Ben al di là di ventimila furono le persone denunciate, oltre quattromila quelle condannate per una cifra globale dell’area sociale sovversiva che il ministero degli Interni stimava oltre le centomila. L’evidenza delle cifre della rivolta toglie sostanza a ogni tentativo di riduzionismo storico. Un’analisi veloce delle cartografie che descrivono la nascita e il rapido sviluppo delle formazioni politiche, classificate dalla giustizia come sovversive, mostra come la violenza politica fosse un elemento endogeno di questa rivolta in un contesto sociale, politico e statale, che già largamente ricorreva al suo impiego. Di fronte all’offensiva sociale, la società politica, in difficoltà, ha risposto severamente a ciò che le sembrava essere (non a torto) la premessa di una catastrofica destabilizzazione. La sua azione si Ë posta all’insegna di una emergenza nata sotto la forma di una eccezione mascherata. L’ipertrofia dell’azione giudiziaria sovraccaricata di compiti morali e politici, la rottura degli equilibri costituzionali tra poteri e contro-poteri, dovuta all’apparizione di un modello di democrazia giudiziaria, ha dato luogo a uno stato d’eccezione permanente. Vero paradigma inconfessato, esso si è imposto come un modello di governo della società, la cui esportazione ha aperto la strada al rischio di una deriva europea. La crescente giudiziarizzazione” della società solleva un dibattito che ormai oltrepassa i confini italiani e le stesse ragioni storiche della sua origine.

La sconfitta, il riflusso e la repressione dei movimenti sociali degli anni 70 hanno suscitato reazioni divergenti. La ricerca affannosa di differenziazioni, nell’intenzione di attenuare le proprie posizioni processuali, ha portato alcuni a esportare le proprie responsabilità politiche. Atteggiamento che sotto l’offensiva inesorabile della giustizia d’eccezione si è trasformato in uno slittamento della colpa giuridica verso altri. La “dissociazione politica dal terrorismo” ha avuto ripercussioni culturali, politiche e giudiziarie ben pi profonde del fenomeno dei “pentiti”. La capacità di critica e di autonomia rispetto all’ordine costituito sono state indebolite da questa stagione del rinnegamento. Il giudizio penale ha mutato natura non rivolgendosi pi all’identificazione delle responsabilità personali ma alla verifica e al sanzionamento delle opinioni della persona giudicata.

Prima di concludere affronteremo le ragioni talvolta sorprendenti, molteplici e complesse, che hanno ostacolato, finora, la realizzazione di una amnistia per tutte le condanne legate alla sovversione sociale e politica che ha attraversato l’Italia tra gli anni 70 e 80. Gli effetti perversi dell’emergenza hanno avuto un ruolo fondamentale nella strutturazione di un blocco sociale trasversale oggettivamente nemico della chiusura di questa epoca. Dagli apparati dello Stato, attori della macchina della giustizia d’eccezione, a certi settori integralisti dell’antagonismo sociale, dalle divisioni dei prigionieri politici all’inconsistenza del ceto politico-istituzionale, dal protagonismo di una magistratura travestita nei panni di cavalieri post-moderni garanti della morale e dell’etica, a certi gruppi editorial-finanziari che fabbricano il mentale e strutturano l’opinione pubblica; tutti da sinistra a destra, sulla base di motivazioni ideologiche e politiche diverse, convergono sulla stessa posizione di boicottagio o di timore dell’amnistia.


Note

1 Il riferimento è a Marx: “La rivoluzione di febbraio era stata la bella rivoluzione, la rivoluzione della simpatia generale, perché gli antagonismi che erano scoppiati in essa contro la monarchia, sonnecchiavano tranquilli l’uno accanto all’altro, non ancora sviluppati; perché la lotta sociale che formava il loro sostrato aveva soltanto raggiunto una esistenza vaporosa, l’esistenza della frase, della parola. La rivoluzione di giugno è la rivoluzione brutta, la rivoluzione repugnante, perché al posto della frase è subentrata la cosa”, Karl Marx Lotte di classe in Francia dal1848 al 1850, Opere, vol. X, Roma, Editori Riuniti, 1977, p. 65.

2

3 Il termine emergenza designa il ricorso a pratiche di eccezione in campo giuridico e politico che si differenziano dalla forma classica dello stato di eccezione. Il termine emergenza, inteso come “stato d’emergenza”, “modello” o “sistema dell’emergenza”, “politica dell’emergenza”, “giustizia dell’emergenza”, “post-emergenza” si è affermato in Italia all’interno del linguaggio politico e giuridico a partire dalla metà degli anni Settanta. Secondo alcuni autori la nozione di emergenza ha costituito una vera e propria ideologia di sostegno al processo di modernizzazione autoritaria della giustizia penale. L’intenzione di perseguire i movimenti armati ha accompagnato la volontà di normalizzare la conflittualità sociale. L’emergenza ha contribuito alla legittimazione degli equilibri politici e del sistema penale.

4

5 Secondo questa logica, la storia d’Italia, dal dopoguerra fino alla vittoria elettorale, nel 1996, del Pds, oggi Ds ed ex Pci, è interpretata come la trama di un “doppio Stato”: l’uno corrotto e con propaggini occulte, che ha criminalmente detenuto il potere nella prima Repubblica; l’altro leale e legale che avrebbe fatto da baluardo al sovversivismo atavico delle classi dominanti. Inutile precisare che il Pci-Pds-Ds ne sarebbe sempre stato il pilastro essenziale. Sulla natura del complotto si sono confrontate due “dottrine”: la prima, anche in ordine di tempo, che ha ipotizzato il “ruolo consapevole e diretto” giocato dai movimenti sociali e in particolare dalla lotta armata, il “partito armato”, contro il Pci; la seconda che ha ipotizzato “l’eterodirezione”, la “complicità inconsapevole”, delle Brigate rosse in particolare, come se esse fossero state nient’altro che delle pedine manovrate da potenze occulte. Per chi voglia documentarsi sugli stati modificati della coscienza, suscitati dalla frequentazione eccessiva con queste flatulenze cerebrali, suggeriamo come testo esemplare, per comprendere gli effetti devastanti a cui possono condurre alcune forme irreparabili di psicopatologia della menzogna storica: Sergio Flamign, La tela del ragno. Il delitto Moro, Roma, Edizioni Associate, 1988. Sospinto da oscuri mandanti Sergio Flamigni replica dieci anni dopo in Convergenze parallele, Milano, Kaos edizioni, 1998. Un altro testo che testimonia dei risultati suscitati da queste turbe legate alla sindrome maniacale da ossessione del complotto e metacomplotto è quello di Guy Debord, Préface à la quatrièmme édition italienne de la Société du spectacle, in Commentaires sur la société du spectacle, Gallimard folio, 1997, pp. 133-147; nonché Gianfranco Sanguinetti, Del terrorismo e dello Stato. La teoria e la pratica del terrorismo per la prima volta divulgate, Milano, 1979.

6 Berlinguer, riflettendo sui fatti del Cile, osservava che le sovradeterminazioni geopolitiche avrebbero impedito all’opposizione di governare anche se il Pci avesse da solo raggiunto il 50 % più uno dei suffragi. Lo scenario del golpe cileno, che aveva visto stroncato nel sangue il governo d’Unitad popular di Salvador Allende, era interpretato come l’anticipazione di un possibile scenario italiano che andava evitato. Il Pci, dunque, teorizzava autonomamente l’impossibilità di andare al governo, anche vincendo le elezioni, in assenza di un preventivo accordo con la Dc, di una alleanza con i ceti medi e di un patto col padronato. In realt?, appare evidente come l’ipotesi dello “scenario cileno” abbia favorito una lettura rovesciata (cioé, “mai più senza fucile”) di quella posta a fondamento del “compromesso storico”. Interpretazione che motivava ulteriormente la scelta della rottura rivoluzionaria di quel vuoto simulacro rappresentato da una democrazia a sovranit? limitata che era la Repubblica italiana. Per tutto questo si veda il famoso saggio berlingueriano: “Riflessioni sull’Italia dopo i fatti del Cile”, in Rinascita, 28 settembre, 5 e 9 ottobre 1973.

7 Convenzione europea per la repressione del terrorismo, Strasburgo, 1977, ratificata dalla Francia solo nel dicembre 1987; “Convenzione per le estradizioni dell’Unione Europea”, Dublino, settembre 1996.

Il Brasile respinge la richiesta d’estradizione di Battisti: l’anomalia è tutta italiana

Il Brasile, come la Francia, non costituisce affatto una eccezione sul piano del diritto internazionale. Ben sette paesi hanno respinto le richieste di estradizione avanzate dall’Italia nei confronti di militanti italiani inquisiti o condannati in base alla legislazione d’emergenza per appartenenza a formazioni politiche rivoluzionarie o fatti di violenza politica avvenuti nel corso degli anni 70 e 80.
Le uniche volte che l’Italia ha riavuto indietro dei fuoriusciti è stato grazie ad operazioni di pirateria internazionale, vere e proprie “consegne strordinarie” (sul modello delle extraordinary rendition), come fu nel caso di Paolo Persichetti, Rita Algranati e Maurizio Falessi.

di Oreste Scalzone
27 gennaio 2009

Si mescolano assieme le voci dei politici, degli opinion makers, degli uomini pubblici delle istituzioni, e quelle dei “familiari delle vittime” riuniti nelle corrispondenti associazioni.

Sette paesi nel mondo hanno sistematicamente risposto no, per più di un quarto di secolo, alle richieste di estradizione – avanzate dalla Repubblica Italiana – di “terroristi”, imputati o condannati, a seguito dei cosiddetti “anni di piombo”, per “terrorismo” ( in qualche caso di estrema destra, nel caso più diffuso, di estrema sinistra).

Ecco lista:

Francia con la cosiddetta dottrina Mitterrand, l’accoglienza, nella forma dell’asilo di fatto, concessa ad un migliaio di fuoriusciti dall’Italia, la non-estradizione di 92 persone sulle 94 sottoposte a procedimento di estradizione. Le eccezioni sono state Battisti – eccezione rimasta sulla carta -, e Paolo Persichetti, che purtroppo fu materialmente estradato perché sette anni dopo la firma di un decreto d’estradizione non a caso mai eseguito, lo Stato italiano nella persona del delinquente giudiziario – a meno che non si tratti d’idiozia – sostituto procuratore di Bologna Paolo Giovagnoli costruì una montatura poi miseramente caduta, inventandosi una pretesa spola per Persichetti tra Parigi e Bologna.

Brasile non ha estradato numerosi italiani, tra i quali basti ricordare, prima di Battisti, i casi di Valitutti, Lollo, Pessina, Mancini.

Canada che accolse Piperno respinto alla frontiera statunitense, dove si era recato in provenienza da Parigi per recarsi al Mit di Boston.

Gran Bretagna ha accolto un esponente della sinistra sotto inchiesta per la sua collaborazione con la rivista Controinformazione, oggi divenuto docente universitario. Ha rifiutato le richieste di estradizione di diversi esponenti neofascisti (perlopiù Terza posizione), tra cui Morsello e Fiore.

Grecia ha respinto le richieste di estradizione italiana avanzate nei confronti di Folini e Bianco.

Argentina non ha accolto la richiesta di estradizione avanzata nel 2002 nei confronti di Bertulazzi.

Nicaragua ha ritenuto irricevibile le domande di estradizione contro la cospicua colonia di fuoriusciti italiani degli anni 70. Il caso Casimirri è quello più noto.

Evitiamo di citare il contenzioso Italia/Giappone a proposito del caso Delfo Zorzi, perché c’è il fondato motivo di pensare ad accordi sottobanco, connivenze fra servizî, e simili…).

Le consegne straordinarie
Oltre al caso di Paolo Persichetti, un’altra eccezione rispetto a questo atteggiamento costante è rappresentata dalla rimessa brevi manu, e militari, all’Italia da parte del governo e dei servizi segreti dal’Algeria – via quell’altro Paese campione dei diritti umani e delle garanzie che è l’Egitto, di Rita Algranati e Maurizio Falessi (quest’ultimo per giunta con la pena già prescritta): una vera operazione di “kidnapping morbido”…
Si tratta dunque di ben altro che di una anomalia-Mitterrand: no, l’anomalìa che manifestamente appare è quella italiana. Ora, qual’ è quest’anomalia italiana, e perché diciamo che i kapataz istituzionali – politicanti in testa – dello Stato italiano strumentalizzano e in qualche modo fanno violenza morale agli stessi familiari delle vittime, seminando tra loro illusioni per altro infime, col rivoltante cinismo demagogico del populismo penale sul drittofilo della formazione di uno Stato Penale?
Fingono di non sapere che fa parte dei fondamenti del giuridismo moderno il carattere temporalmente finito della Giustizia penale. “Giustizia infinita” è nozione a fondamento teologico dei tribunali dell’Inquisizione, implica come presupposto la trascendenza. Il diritto/dovere assoluto dello Stato di individuare e punire – e delle parti civili di veder sempre designati, scovati, arrestati e puniti dei colpevoli – è nefasta utopia, conato assolutistico e totalitaristico da Stato etico.

Caso Battisti: il testo integrale della risposta di Lula a Napolitano

Il presidente brasiliano Luiz Inacio da Silva risponde al presidente della repubblica Giorgio Napolitano


«Rispettiamo l’ordinamento italiano ma l’asilo politico riconosciuto a Battisti è un nostro atto sovrano fondato su basi giuridiche interne e internazionali»

di LUIZ INACIO LULA DA SILVA

Signor Presidente, Giorgio Napolitano,

Ho l’onore di rispondere alla lettera di Vostra Eccellenza, del 16 gennaio, riferita alla decisione dello Stato brasiliano di concedere lo status di rifugiato politico al cittadino italiano Cesare Battisti.

“Vorrei, in questa occasione, esprimere a Sua Eccellenza la piena considerazione del potere giudiziario italiano e dello Stato democratico di diritto vigente in questo paese, ed affermare la mia fiducia nel carattere democratico, umanista e legittimo dell’ordinamento giuridico italiano.

“Chiarisco a Sua Eccellenza che la concessione della condizione di rifugiato al signor Battisti è un atto di sovranità dello Stato brasiliano. La decisione è basata nella Costituzione brasiliana (articolo 4°, X) nella Convenzione del 1951 delle Nazioni Unite relativa allo Statuto dei Rifugiati e nella legislazione brasiliana (Legge 9.474/97). La concessione dell’asilo e le considerazioni che la accompagnano sono ristrette ad un processo concreto, essendo state emesse con fondamento in elementi e documenti di un procedimento specifico.

“Voglio, in questa occasione, manifestare a Sua Eccellenza la mia fiducia che i legami storici e culturali che uniscono il Brasile e l’Italia continueranno ad ispirare i nostri sforzi tesi ad approfondire le nostre solide relazioni bilaterali nei più diversi settori.

* * * *


Senhor presidente, Giorgio Napolitano,

Tenho a honra de acusar o recebimento da carta de Vossa Excelência, de 16 de janeiro do corrente, referente a’ decisão do Estado brasileiro de conceder o estatuto de refugiado ao cidadão italiano Cesare Battisti.

Desejaria, nesta ocasião, expressar a Vossa Excelência a plena consideração do Poder Judiciário italiano e ao Estado Democrático de Direito vigente nesse país, bem como afirmar minha confiança no caráter democrático, humanista e legítimo do ordenamento jurídico italiano.

Esclareço a Vossa Excelência que a concessão da condição de refugiado ao senhor Battisti representa um ato de soberania do Estado brasileiro. A decisão está amparada na Constituição brasileira (artigo 4º, X) na Convenção de 1951 das Nações Unidas relativa ao Estatuto dos Refugiados e na legislação infraconstitucional (Lei 9.474/97). A concessão do refúgio e as considerações que a acompanharam restringiram-se a um processo concreto, tendo sido proferida com fundamento nos elementos e documentos constantes num procedimento específico.

Quero, nesta oportunidade, manifestar a Vossa Excelência minha confiança de que os laços históricos e culturais que unem o Brasil e a Itália continuarão a inspirar nossos esforços com vistas a aprofundar ainda mais nossas densas e sólidas relações bilaterais nos mais diversos setores.

Cordiais saudações

Brasile: stralci della decisione del ministro della Giustizia Tarso Genro

Mentre in Italia proseguono le proteste ufficiali, dopo le lettere del presidente della repubblica Napolitano e del presidente della Camera Fini al presidente brasiliano Lula, ecco alcuni stralci salienti del testo con il quale il ministro della giustizia brasiliano Tarso Genro ha concesso l’asilo politico a Cesare Battisti, ripresi dal blog


http://lapattumieradellastoria.blogspot.com/

Tarso Genro

Tarso Genro

La decisione del Ministro di giustizia brasiliano è stata ricoperta da insulti da mezza Italia. Quasi nessuno l’ha letta, i giornali ne hanno riportato più nulla che poco. Vale forse la pena di segnalare il documento originale (destaque do Diario Oficial ripreso dal sito del governo brasiliano) che molto probabilmente è opera di pugno dello stesso ministro Tarso Genro.
Preliminarmente, va ricordata la differenza tra concessione di asilo (diplomatico) e di rifugio (territoriale – i dettagli sul sito del ministero di giustizia), e che la decisione del Ministro è il risultato del ricorso contro la decisione precedente del Conare (Comitê Nacional para os Refugiados, organo tecnico del ministero che aveva rifiutato lo statuto di rifugiato).


La decisione in dettaglio

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Il presidente brasiliano Lula

Qui in breve gli argomenti chiari e ben argomentati sollevati nei diversi punti della decisione, che:
– ricorda che l’Italia non si è opposta alla connotazione politica dei reati contestati a Battisti, che al contrario risulta esplicita nelle sentenze di condanna, che parlano di «finalità di sovversione» (punto 8 e 26) ;
– si pone la questione se Battisti abbia un «fondato timore di essere perseguito per motivi politici» (questa è la formula della legge per lo statuto di rifugiato, punto 7) e per rispondere ricorre all’analisi usuale degli aspetti soggettivi ed oggettivi (9-11);
– descrive la «legittima repressione, da parte dello Stato italiano, della militanza di sinistra che voleva abbattere il regime con le armi durante gli anni di piombo». «Durante quel periodo, la società italiana e lo stato di diritto in Italia furono assediati da un insieme di movimenti politici, azioni armate e mobilitazioni sociali alcuni dei quali pretendevano l’affermarsi di un nuovo regime politico-sociale». Le organizzazioni rivoluzionarie che si formarono agivano «in zone “grigie”, nella stretta fascia tra l’azione politica insurrezionale di carttere armato e l’azione marginale del “banditismo sociale”» (12-13);
– ricorda la reazione dello stato italiano come legittima per uno stato democratico di diritto, e che questa si fece «non soltanto applicando norme giuridiche in vigore all’epoca, ma anche creando “eccezioni”, attraverso leggi di difesa dello Stato, che ridussero le prerogative di difesa degli accusati di sovversione e/o azioni violente, compresa l’istituzione della delazione premiata» (14);
– considera che «nei momenti di estrema tensione sociale e politica è comune e prevedibile che si attivino, anche nello stato di diritto, apparati illegali o paralleli allo stato» il che a volte «configuara una forte crisi di legalità: “la legge perde il primato politico nel sistema”. In tali casi paradossalmenete la giudiziarizzazione della politica intacca le garanzie democratiche senza che il regime democratico sia posto in dubbio», e riporta, dopo un riferimento ad Habermas, una citazione dal Futuro della democrazia di Norberto Bobbio (15); e che
– anche in «situazioni d’emergenza come quella italiana» è fondamentale «che non si accetti mai deroga dai principi giuridici che sostengono i diritti dell’uomo», e «nel caso italiano le possibilità di abusi erano date dallo stesso ordinamento giuridico forgiato negli “anni di piombo”» ovvero nell’arsenale di poteri di polizia e di leggi d’eccezione, descritti ricorrendo ad un approfondimento di Jacques Mucchielli (pubblicato in un lavoro sul ricorso al carcere nelle crisi politiche) (16);
– aggiunge che «è pubblico e non controverso il fatto che i meccanismi di funzionamento dell’eccezione operarono, in Italia, anche fuori delle regole della propria eccezionalità prevista dalla legge». È così che si formarono quelle forme di «potere occulto», «tanto più potente quanto meno si lascia vedere». E ciò «è professato in nome della preservazione dello Stato contro gli insorti, che non è meno illeggittima delle azioni sanguinarie degli insorti contro l’ordine». (17, 18);
– come argomento a contrario, richiama Carl Schmitt tra i teorici del diritto che non credono nella democrazia liberale, per dire con Bobbio che «quanto più eccezioni, tanto meno democrazia e diritto» (19);
– rileva che alcune misure d’eccezione adottate in Italia negli “anni di piombo” figurano ancora nei rapporti di Amnesty International e del Cpt (Comitato europeo di prevenzione della tortura, con esplicito riferimento a questo rapporto 2007) (20); e che
– altre persone fuggite dall’Italia per «motivi politici legati alla situazione del paese nella decade del 1970 ed inizi anni 80», come Battisti, non sono stati estradati dal Supremo Tribunale Federale poiché le condanne italiane attribuivano loro l’intenzione di sovvertire violentemente l’ordine socio-economico italino, con esplicito riferimento al diniego di estradizione nel caso di Luciano Pessina (21);
– nota che il ricorrente (Battisti) ha subito direttamente gli effetti della legislazione d’eccezione italiana, e che le accuse contro di lui non si fondavano su prove periziali ma sulla testimonianza del «delatore premiato Pietro Mutti» (23, 24);
– contesta l’argomentazione che si tratti di delitti penali comuni, poiché la violazione della legge penale «costituisce, in alcuni casi, la “giustificazione” giuridica dello Stato richiedente, senza la quale le possibilità di consegna del cittadino richiesto sarebbero senz’altro pregiudicate» (25);
– richiama la lettera di Cossiga, che attesta che i «sovversivi di sinistra vennero trattati, nell’Italia degli anni di piombo, come semplici terroristi e talvolta assolutamente come delinquenti comuni. La lettera conferma la qualità impropria di questa classificazione imposta» a Battisti (28);
– appoggiandosi sulla dottrina (F. Rezek, Direito internacional publico), conclude che «Non resta il minimo dubbio che, indipendentemente dalla valutazione del carattere politico o meno dei crimini imputati – comunque inaccettabili in ogni ipotesi, dal punto di vista dell’umanesimo democratico – costituisce fatto irrefutabile la partecipazione politica del ricorrente, il suo coinvolgimento politico insurrezionale et la pretesa, sua e del suo gruppo, di istituire un potere sovrano “fuori dall’ordinamento”» (29, 30);
– afferma che è un «aspetto molto importante per l’esame della pertinenza della concessione di rifugio, il fatto che il ricorrente riparò sul suolo francese per ragioni politiche assunte per decisione sovrana del capo di Stato di quel paese», ricordando che «Mitterrand accolse i ‘sovversivi’ alla categorica condizione che facessero una rinuncia formale alla lotta armata» e che Battisti, «dopo la rinuncia alla lotta armata resto in Francia per una decade. Fondò una famiglia, sposandosi e facendo due figlie, e visse pacificamante lavorando come portiere e scrittore». La situazione cambiò durante il governo Chirac, che annullò l’ospitalità “per ragioni eminentemente politiche. Il cambiamento di posizione dello stato francese, che gli aveva conferito rifugio come militante politico dell’estrema sinistra, fu il solo motore della sua venuta in Brasile». Sicché il Brasile «è divenuto il “depositario” di un cittadino, di fatto espulso da un territorio per decisione politica che si contrappone ad una decisione precedente che l’aveva riconosciuto come perseguitato politico (31-35);
– riassumendo che Battisti «per motivi politici si coinvolse in organizzazioni illegali perseguite penalmente nello Stato richiedente. Per ragioni politiche fu rifugiato in Francia ed anche per motivi politici, da cui scaturì la decisione politica dello Stato francese, decise, più tardi, di fuggire ancora», conclude che «L’elemento soggettivo del “fondato timore di persecuzione” necessario per il riconoscimento della condizione di rifugiato è pertanto chiaramente configurato» poiché l’elemento soggettivo è basato su fatti oggettivi (36, 37).
– riafferma, con la dottrna, che la qualificazione di individui come rifugiati, ovvero come “persone che non sono delinquenti comuni”, è un atto sovrano dello Stato, e che anche nel contesto della protezione umanitaria vale il principio in dubio pro reo : «nel dubbio, la decisione di riconoscimento dovrà inclinarsi a favore di chi sollecita il rifugio» (38, 39);
– richiama infine la normativa Costituzionale e dei Diritti dell’uomo, segnalando che «non sussitono impedimenti giuridici per riconoscere il carattere di rifugiato del ricorrente. Benché si richiami a diversi illeciti che sarebbero stati commessi dal ricorrente, in nessun momento lo Stato richiedente (l’Italia) ha notificato uno dei crimini che impedirebbero il riconoscimento della condizione di rifugiato» (40-42);
– aggiunge in conclusione che «il contesto in cui ebbero luogo i delitti di omicidio imputati al ricorrente, le condizioni in cui si tennero i suoi processi, la sua potenziale impossibilità di un’ampia difesa a fronte della radicalizzazione politica in Italia, provocano come minimo un profondo dubbio sul fatto che il ricorrente ebbe diritto al dovuto processo legale» (43).

 

 

 


Qualche nota

Come chiunque può vedere, non v’è nella decisione del ministro alcun riferimento a rischi per la vita di Cesare Battisti, ed ancor meno a mafia o Cia.
La decisione di accoglierlo come rifugiato si fonda solo sull’esistenza di un «ragionevole dubbio sui fatti che, secondo il Battisti, sono alla base del suo timore di persecuzione», né più né meno. Anche le reazioni di Cossiga non possono essere seriamente riferite alla decisione, che, al pari degli altri politici, non ha letto.
Le reazioni, politiche e generali, meritano un’attenzione separata. Vale qui notare che il vero centro dello scontro è la memoria degli “anni di piombo”, ovvero la sua configurazione come storia politica.
Attraverso il caso Battisti il tentativo di criminalizzazione assoluta della violenza politica degli anni 70 ha raggiunto un apice senza precedenti; l’insistenza nel volerlo configurare come un “criminale comune”, vuoi per la sua biografia o per le azioni dei Proletari armati per il comunismo (Pac), forte della riuscita campagna di mostrificazione (vedi il dossier su Carmilla) ma non confermata dagli atti, mirava e mira ad affermare una memoria storica calcata su quella soggettiva dei magistrati anti-terrorismo (che ovviamente hanno condotto dei processi legalmente perfetti e non hanno mai fatto politica).
La decisione del ministro brasiliano, mostra, forse per la prima volta esplicitamente in un atto ufficiale, che la lettura di quell’epoca non può prescindere dalla constatazione dell’esistenza di un violento conflitto nel paese. Si noti che tutti i riferimenti al “rischio di persecuzione” che tanto fanno inalberare i benpensanti, sono relativi all’epoca dei fatti e dei processi (fine anni 70 ed inizio 80!) e non all’attualità.

Lo sputo in faccia

«Uno sputo in faccia», un «gesto di sommo disprezzo» verso l’Italia, con queste parole Severino Santiapichi, per anni presidente della prima corte d’assise di Roma, sotto la cui giurisdizione sono passati alcuni dei più importanti maxiprocessi dell’emergenza (Moro ter, insurrezione contro i poteri dello Stato, 7 aprile), ha commentato sul Messaggero (22 gennaio) la decisone del Brasile di concedere l’asilo politico a Cesare Battisti.


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