Denis Salas: il populismo penale, una malattia delle democrazie

La volontà di punire


Denis Salas

Liberazione
– Queer 13 luglio 2008

Populismo penale: così avevo chiamato uno dei mali endemici che colpiscono la nostra democrazia in un libro pubblicato nel 2005. All’epoca questo fenomeno interessava gli Stati Uniti. Sembrava essere soltanto una minaccia lontana per noi Europei. Ma ormai ovunque in Europa le legislazioni penali si irrigidiscono contro nuovi pericoli come l’immigrazione clandestina, la pedofilia, l’insicurezza delle città e, certamente, il terrorismo… Come definire allora questo fenomeno? Soltanto un’eventualità, una “tentazione” come dicevo nel 2005, oppure una tendenza di fondo, addirittura irreversibile?
Definire il populismo penale soltanto attraverso la sensibilità che le nostre democrazie d’opinione riservano ai fatti di cronaca non basta. Emerso negli Stati Uniti nel corso degli anni 80, ha assunto la forma di un discorso politico proprio della destra neo-conservatrice specializzato nelle promesse punitive capaci di sedurre l’elettorato. Facendo leva su un’opinione costantemente in cerca di sicurezza e sull’effetto creato dall’annuncio di leggi in difesa delle genti oneste, ha fatto si che il mostrarsi tough on crime (duri verso il crimine) sia diventato l’atteggiamento “utile”, la formula vincente per qualsiasi candidato in cerca del suffragio popolare.
Oggi questa definizione non è più sufficiente. Occorre andare oltre. Il populismo penale si basa anche su un rovesciamento delle nostre rappresentazioni della violenza e dell’insicurezza. Mentre in passato la legislazione penale aveva per oggetto di adattare la sanzione al delinquente, una volta riconosciuto colpevole, ora la vittima, a lungo dimenticata, è diventata la sua preoccupazione prioritaria. I due fenomeni sono legati: da un lato, il delinquente viene cancellato come persona ed esiste soltanto in quanto minaccia; dell’altro, la vittima esce dall’oblio e si presenta come soggetto di un trauma. Il delinquente diventa soltanto un corpo da identificare, rinchiudere e neutralizzare, mentre la vittima è una persona sofferente in cerca di una improbabile elaborazione del lutto.
Siamo passati dal delinquente visto come un individuo da correggere o trasformare alla delinquenza analizzata come una peste da arginare. Ogni responsabile politico degno di questo nome deve proteggere il corpo sociale per evitare nuove vittime. La pena non è più la sanzione di un crimine, ma esprime la lotta della legge contro questa peste e la riparazione delle sue conseguenze negative.
Questo rovesciamento avviene sotto gli occhi dell’opinione pubblica. Ormai al di sopra delle stesse istituzioni, l’opinione pubblica è il giudice sovrano di ogni cosa. Facile alla compassione, favorisce un’ideologia vittimaria dominata dalla solidarietà effimera attorno alle sventure individuali. Questo tipo di linguaggio – enfatizzato dai mass media – governa ormai il discorso politico. Le leggi penali vi attingono buona parte della loro giustificazione. Molte di queste leggi mirano a rafforzare il nostro arsenale penale, con l’esplicito scopo di difendere la società nel nome di un dovere di protezione delle vittime. Ad ogni nuovo fatto di cronaca nera si incita a punire in nome delle vittime offese nella loro dignità, denunciando al tempo stesso le istituzioni incapaci di rispondere a tali richieste. Potrebbe esserci una migliore dimostrazione della superiorità del “popolo” – e del suo comune buon senso – rispetto alle istituzioni? Come siamo arrivati a questo punto? È innegabile che la questione della vittima è centrale nelle società post-totalitarie. Poco a poco questa figura è diventata un soggetto di diritti, degno d’ascolto e al contempo di verità, a partire dalla presa di parola dei superstiti della Shoah. Dopo di loro, tutte le altre vittime (di stupro, d’abuso sessuale, di sindrome traumatica…) hanno saputo farsi sentire. Ma questo riconoscimento centrale della dignità della vittima ha prodotto un suo doppio immaginario: l’ideologia vittimaria secondo cui la Vittima, vera icona della lotta contro l’insicurezza, diventa il principale riferimento dei discorsi politici, mediatici o giudiziari. Alla singola vittima che occorre ascoltare, aiutare e accompagnare si sovrappone la vittima invocata dai resoconti multipli che la celebrano e la strumentalizzano. È significativo che negli Stati Uniti un certo numero di leggi penali portino la firma della vittima: così le Megan’s laws sugli archivi dei delinquenti sessuali portano il nome della piccola Megan Kanka assassinata nel New Jersey.
L’incantesimo punitivo attuale si fonda sul martirio dell’innocente e si nutre della denuncia delle istituzioni incapaci di porvi rimedio. Quest’ideologia è in procinto di rileggere alcuni nostri diritti fondamentali alla luce del suo “codice” emozionale per sovvertirli, come mostrato da questo dialogo immaginario tra diritti e ideologia vittimaria.
La presunzione d’innocenza? «Come accettarla – dice la Vittima – io che ho perso il mio bambino per colpa di quest’uomo che è accusato? Voi lo definite presunto innocente, ma mi è impossibile accettare la parola: innocenza. Per me i fatti sono incontrovertibili. Il crimine è inscritto nella carne del mio bambino. Il colpevole non è un imputato presunto più di quanto io non sia una vittima presunta».
La prescrizione? «Mi è insopportabile poiché il trauma che mi colpisce è irreparabile. La violenza del trauma che ho ricevuto risuona sempre in me. L’oblio sarebbe una capitolazione, il perdono uno scandalo».
La responsabilità dei criminali malati di mente? «Come sopportare l’assenza di spiegazione e d’imputazione di un crimine per cui si dichiara un “non luogo a procedere”? Mi dite che il processo non avrà luogo, ma le perizie psichiatriche che deresponsabilizzano quest’uomo mi privano di un processo, di un resoconto, di una verità alla quale ho diritto».
La pena, in democrazia, deve essere commisurata e proporzionale all’atto e alla personalità? «Certamente, ma la mia sofferenza è senza misura. Il mio bambino è condannato a una “pena” che non ha alcuna comune misura con quella che colpirà il suo autore, il quale vivrà per qualche tempo in prigione, leggerà dei libri, potrà lavorare e uscirà un giorno, mentre il mio bambino è per sempre nella tomba».
È facile capire quanto questa posizione ripresa nei discorsi politici comporti necessariamente una crisi generalizzata della moderazione penale. Viene da pensare a una frase del filosofo Paul Ricœur: «La sofferenza aggiunta della pena si carica della sofferenza immeritata della vittima». Possiamo inoltre misurare il rischio contenuto in un’ideologia che sacralizza la causa delle vittime: un diritto penale del nemico, un universo mortifero senza uscita, una democrazia impoverita, amputata dai suoi diritti fondamentali.
Tutto ciò è poi sintomatico della crisi di legittimità del potere politico. Sembra che ogni responsabile politico debba ormai rigenerarsi attraverso la figura della vittima. I morti e i feriti dei fatti di cronaca gli sono diventati vicini, un po’ come se fossero membri della sua famiglia. Così si spiega la loro presenza al capezzale di questi infelici, la partecipazione alla celebrazione di un culto inedito che esige una giustizia esemplare.

(Traduzione a cura di Chiara Bonfiglioli)

Denis Salas è Direttore scientifico dei Cahiers de la Justice della Scuola Nazionale della Magistratura. Autore di La volonté de punir, essai sur le populisme pénal, Pluriel, Paris, 2008

Approfondimenti
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La democrazia coniugata in forma giudiziaria ha favorito la svolta a destra della socieità italiana

Paolo Persichetti
Liberazione
(supplemento Queer) 13 luglio 2008

Il tema della criminalità si è imposto ormai come una delle leve principali dell’azione politica. Vero e proprio strumento di «governo attraverso la paura», secondo la definizione che ci viene da alcuni studi sociologici nordamericani. All’origine di questa “innovazione” sembra esserci il consolidamento del sistema di produzione postfordista e del corrispondente modello politico neoliberale.
Da una forma di capitalismo che cercava d’ottimizzare le sue prestazioni attraverso politiche che incrementavano l’impiego e utilizzavano la capacità d’acquisto dei salari per accrescere la domanda, si è passati a un modello che ha fatto della precarizzazione della vita e della speculazione finanziaria la sua fondamentale fonte di profitto, ingenerando un nuovo tipo di società dominato dall’esclusione, dalla marginalizzazione sociale, dalla collocazione forzata nell’armata del precariato diffuso, dallo sfruttamento intensivo dei settori più marginali della forza lavoro. Una società dove l’umanità è percepita come un’eccedenza sociale, economica e politica. Sovranumeri da cui occorre liberarsi per alleggerire il ciclo produttivo, ripulire le città, rispedire nei luoghi di provenienza i migranti, fare piazza pulita di questuanti, posteggiatori e lavavetri, occupanti di case sfitte e writers. Il tutto declinato attraverso il linguaggio della messa al bando, della difesa della società e della neutralizzazione del male. Una società dove s’indeboliscono i legami sociali, viene meno ogni capacità inclusiva e prevale un dispositivo predatorio, una sorta di legge della giungla che conforma tutti i rapporti sociali ridisegnando una nuova dimensione ideologica che ha preso il nome di «populismo penale». Una “cultura del controllo” risultato della costante «tensione tra ideologia neoliberale del libero mercato e autoritarismo morale neoconservatore», dove il conflitto non trova più uno sbocco: privo di progettualità esprime solo rabbia, rivalsa, frustrazione, rancore. Una guerra dei forti contro i deboli, non solo dei primi contro gli ultimi ma dei penultimi contro chi viene subito dopo, di chi sta peggio col suo simile, di sopraffazione permanente, di scontro molecolare.
Dentro queste nuove contraddizioni mette radici un groviglio confuso di sentimenti che intrecciano la paura per l’avvenire, l’ossessione per il declino sociale, accentuando i processi d’identificazione vittimistica.

Vittime meritevoli e privatizzazione della giustizia
Figura centrale di questa grande svolta punitiva approdata in Europa dagli Usa è l’icona della vittima presentata come «autentica incarnazione dell’individuo meritevole: quasi un modello ideale di cittadino». Tuttavia l’investitura legittimante che offre l’acquisizione di questa posizione sociale è caratterizzata da un accesso fortemente limitato e diseguale. La postura dell’innocente è infatti riconosciuta sulla base di ben selezionati requisiti di ordine sociale, economico, culturale e etnico che variano secondo le latitudini. Per i gruppi stigmatizzati in partenza, nei confronti dei quali si presume una contiguità originaria con l’universo criminale o la genealogia del male, non vi è alcuna possibilità di accedere alla santità vittimaria.
In effetti più della vittima in se è la nozione di “vittima meritevole” che trova affermazione e legittimazione. Non basta aver subito un torto o un danno per poter essere riconosciuti come tali, occorre innanzitutto entrare a far parte della categoria legittimata ad esserlo. L’uso strumentale della figura della vittima ha innescato un processo regressivo di privatizzazione della giustizia. Ogni retorica riabilitativa è scomparsa dietro una pura logica di rappresaglia che i poteri pubblici delegano alla vendetta privata, costruita sulla spersonalizzazione e la disumanizzazione assoluta di chi viene immesso nel recinto dei colpevoli. Questo processo di privatizzazione del diritto di punire trae la sua origine dalla convinzione che la liturgia del processo penale possa svolgere una funzione terapeutica, favorendo la riparazione psicologica della vittima. La giustizia processuale perde in questo modo il suo ruolo peculiare di ricerca delle responsabilità per rivestire la funzione di ricostruzione clinica della persona offesa.
Un’interpretazione che non ha mancato di sollevare obiezioni poiché sancisce una connaturata fragilità dell’individuo moderno, ormai ritenuto incapace di reggere i conflitti. L’esaltazione narcisistica della sofferenza diventa così una risorsa che le parti in lotta introducono nella dimensione simbolica del conflitto, percependosi ciascuna non più come avversaria e combattente, ma l’una vittima dell’altra. La reciprocità agonistica sostituisce l’inconciliabilità vittimistica. Una competizione della sofferenza che mina ogni possibile terreno di soluzione, ogni pausa o riconciliazione civile. Alla fine la vittima genera solo altre vittime, ricordava Hannah Arendt.
Quest’ideologia presenta tuttavia sfaccettaure diverse tra la realtà nordamericana e quella europea. Differenze legate alla presenza di modelli sociali, istituzionali e giudiziari dissimili. Il tema della complicità dello Stato con il crimine, tacciato per questo d’elitismo e corruzione, appartiene – per esempio – al repertorio classico della critica neoconservatice e dei libertarians americani (i fautori dello Stato minimo) nei confronti di quello che viene ritenuto un eccessivo presenzialismo statale. Al contrario, da noi, i “professionisti dell’antimafia” denunciano il lassismo del governo nella lotta alla criminalità auspicando un sempre maggiore coinvolgimento dello Stato. Il sistema giudiziario di tipo accusatorio fa si che nel modello nordamericano si configura una contrapposizione politico-ideologica tra gli incarichi elettivi e quelli indipendenti che reggono il sistema della giustizia penale, definito da Simon il «complesso accusatorio». Lo sceriffo della contea insieme a l’attorney (il procuratore) sono ritenuti gli eroi della guerra senza quartiere al crimine. Mentre il giudice terzo, in quanto garante delle forme della legge, è percepito come un ostacolo se non addirittura una figura connivente con la delinquenza.
La tradizione inquisitoria che pervade ancora il sistema giudiziario italiano, via di mezzo tra rito istruttorio e “semiaccusatorio”, consente invece alla nostra magistratura di essere individuata come il perno centrale della lotta non solo alla criminalità ma più in generale all’ingiustizia. L’impegno profuso nel contrastare la sovversione sociale degli anni 70, la lunga stagione delle leggi penali speciali e dei maxiprocessi che ha traversato il decennio 80, e poi lo tsunami giudiziario che ha preso il nome di “tangentopoli”, hanno conferito alla magistratura, e in particolare ad alcune importanti procure, il ruolo di vero e proprio soggetto politico portatore di un disegno generale di società, di una filosofia pubblica capace di sostituirsi agli attori tradizionali della politica, partiti e movimenti.

L’ideologia vittimaria
Tuttavia l’ideologia vittimaria non ha ancora assunto una sua fisionomia codificata e stabile. In un’epoca in cui i fenomeni sociali prendono una conformazione sociale «liquida», anche il vittimismo diventa non solo pervasivo ma proteiforme, mutevole. E così nelle lande del settentrione leghista fanno breccia gli argomenti tipici della destra statunitense sul contribuente vittimizzato dalle tasse governative, sul costo eccessivo di un welfare per i poveri e le minoranze urbane, cioè le stesse comunità accusate di generare criminalità, che nella retorica leghista diventano i migranti e le regioni meridionali.
Nonostante sia evidente la matrice ultrareazionaria e il carattere ferocemente conservatore dei suoi esiti politici, al dilagare del populismo penale – almeno in Italia – non è estranea la cultura di buona parte della sinistra che ancora pochi giorni fa si è radunata in piazza Navona. Questo mito dell’azione penale intesa come strumento politico di sostituzione, grimaldello che in nome di una presunta società civile pura, inerme, innocente, vittima e onesta, scardina la “casta della politica”, si attaglia perfettamente a quella concezione strumentale dell’apparato giudiziario di radicata tradizione sostanzialista, riassunta nella tradizione giacobina e lasalliana, maggioritaria nelle correnti di pensiero presenti nel movimento operaio. Un processo d’autoinvestitura politica della magistratura emerso in pieno negli anni 90. Un atteggiamento che privilegia la concezione aggressiva della funzione del giudice e attribuisce all’azione penale una posizione centrale nella scena pubblica, fino ad avocare a se un ruolo politico decisivo e una competenza illimitata. I parametri classici della teoria della tripartizione dei poteri vengono in questo modo stravolti a vantaggio di un modello di governo giudiziario nel quale il suffragio e la tradizionale teoria liberale della rappresentanza sono sopraffatti da una kantiana repubblica di procuratori della repubblica che ambisce all’interpretazione dell’interesse generale.
La giudiziarizzazione crescente della politica e il trionfo del populismo penale hanno contribuito al declino ulteriore dei modelli di Stato sociale in favore dello ritorno dello Stato etico e penale. «La vera fonte della legittimità deriva dalle legalità o dal suffragio?» – è arrivata a chiedersi nel 2001 la rivista Micromega, organo ideologico dei pasdaran della soluzione penale. La democrazia coniugata nella sua forma giudiziaria ha favorito e accelerato la svolta a destra della società italiana.
Per questo il rilancio dell’azione politica alternativa e della critica sociale non può che passare per il rifiuto totale di ogni subalternità verso concezioni penali della politica, unico modo per liberare la società dagli effetti stupefacenti dell’oppio giudiziario.

Per approfondire
Populismo penale
Curare e punire
Il governo della paura
Genesi del populismo penale e nuova ideologia vittimaria
Populismo penale, una declinazione del neoliberismo
Ho paura dunque esisto
Dipietrismo: malattia senile del comunismo?
Giustizia o giustizialismo, dilemma nella sinistra
Il populismo penale una malattia democratica
Luigi Ferrajoli: Populismo penale ovvero la strategia della paura

Il governo della paura

Tratto da Il governo della paura. Guerra alla criminalità e democrazia in America, Raffaello Cortina editore 2008 (2007)

di Jonathan Simon
Liberazione
(supplemento Queer) 13 luglio 2008

Il governo attraverso la criminalità rende l’America meno democratica e più polarizzata dal punto di vista razziale; esaurisce il nostro capitale sociale e reprime la capacità di innovare. Malgrado tutto questo, il governo attraverso la criminalità, non ci ha resi – e io credo che non possa renderci – più sicuri; esso, anzi, alimenta una cultura della paura e del controllo che, 323-queer-13-07-081 inevitabilmente, abbassa la soglia della paura nel momento in cui sottopone i cittadini americani a una pressione sempre più forte. Le conseguenze dell’ascesa della questione criminale a uno status del genere sono state enormi: che si individui il valore della democrazia americana nelle sue caratteristiche di libertà o di uguaglianza, il governo attraverso la criminalità ha prodotto effetti negativi. In primo luogo, il massiccio dirottamento di risorse fiscali e amministrative verso il sistema di giustizia criminale – a livello statale e federale – ha configurato una trasformazione efficacemente descritta come transizione dallo “stato sociale” allo “stato penale”. Il risultato non è stato un governo più leggero, ma un esecutivo più autoritario, un potere legislativo più inerte e un sistema giudiziario più difensivo di quanto sia mai stato imputato allo stesso stato sociale. Inoltre, la parte di popolazione sotto custodia penale per aver commesso reati è cresciuta al di là di ogni legge storica. Alla fine del XX secolo, un numero senza precedenti di americani era confinato in prigioni statali o di contea, in centri di detenzione e luoghi di custodia all’interno delle scuole. La declinazione razziale di questa incarcerazione ha visibilmente invertito aspetti chiave della rivoluzione dei diritti civili. Per la prima volta dall’abolizione della schiavitù, un gruppo definito di americani vive, su basi più o meno permanenti, in una condizione giuridica di non-libertà – in virtù di una singola condanna all’ergastolo, di ripetute incarcerazioni, oppure delle conseguenze di lungo termine di una condanna penale; non solo, ma tra questi una sconcertante percentuale discende dagli schiavi liberati. Governare questa porzione di popolazione attraverso il sistema penale non ha garantito quelle condizioni di sicurezza che 9788860301727 potrebbero ispirare un maggiore investimento delle inner cities (cinture urbane, Ndr), ma, al contrario, ha ulteriormente stigmatizzato comunità già assediate dalla concentrazione della povertà. Come è prevedibile, sono i poveri, sovrarappresentati in entrambi i gruppi, a condividere questo destino; ma anche la vita quotidiana delle famiglie middle class è stata trasformata, non tanto dalla criminalità in sé, quanto dalla “paura della criminalità”. Nelle famiglie appartenenti alla middle class, decisioni quali dove vivere, dove lavorare e dove mandare a scuola i figli sono prese sempre più spesso in base al rischio percepito di criminalità. Nella misura in cui le istituzioni che sono al servizio della middle class si concentrano sulla gestione della paura della criminalità, la nostra nei confronti degli altri e quella degli altri nei nostri confronti, gli effetti si moltiplicano. Il punto non è che la middle class sia più colpita dal governo attraverso la criminalità di quanto lo siano i poveri; piuttosto, è considerare tanto il sistema di giustizia penale incentrato sulla comunità povere quanto il settore privato degli ambienti securizzati middle class alla stregua di specifiche modalità di classe, tra loro interagenti, del governo attraverso la criminalità. Tanto l’emergere delle gated communities (complessi residenziali chiusi all’accesso dei non residenti, Ndr) quanto il moltiplicarsi di smisurati Suv (sport utility vehicles) riflettono la priorità accordata dalle famiglie middle class alla sicurezza e al mantenimento della distanza, contro un rischio di criminalità associato ai poveri urbani. Ma come i critici dello sprawl (progressiva estensione delle città oltre il perimetro urbano, Ndr) hanno iniziato a documentare, un’insistenza così pesante sulla fortificazione rende queste comunità ancora più dipendenti da una polizia aggressiva e dallo stato penale per la tutela delle norme di civiltà. Infatti, il nuovo ambiente securizzato tende ad alimentare alcune routine circoscritte, ma quando si presentano situazioni inedite, esso tende a creare ciò che gli economisti chiamano (in modo appropriato, nel nostro caso) “dilemma del prigioniero”: vale a dire un gioco in cui i giocatori non possono collaborare, e possono avere la meglio solo se si fanno predatori per primi. L’ultimo che resta fuori perde (anche se sta tornando al suo Suv o nella sua gated community). In un ambiente di questo tipo, è lecito aspettarsi che querele e procedimenti penali intervengano sempre più a ristabilire il controllo sociale in assenza di fiducia.
La democrazia americana è minacciata anche dall’emergere della vittima del crimine come modello dominante del cittadino in quanto rappresentante della gente comune, i cui bisogni e le cui capacità definiscono la missione del governo rappresentativo (Garland, 2001a, p. 249). Una serie di nuove forme di conoscenza porta adesso la “verità” delle vittime all’interno del sistema penale e al di là di questo (Simon, 2004, 2005). Le verità di queste vittime sono potenti, e spesso travolgono il significato emotivo di altre questioni. Esse minano le forme di solidarietà e di responsabilità necessarie alle istituzioni democratiche.
[…]
Le vittime di reati sono in senso letterale i soggetti più rappresentativi del nostro tempo (Garland, 2001a, pp. 70-72). E’ infatti in veste di vittime della criminalità che gli americani possono immaginarsi più facilmente come uniti; la minaccia del crimine al contempo ridimensiona le differenze esistenti tra loro e li autorizza a compiere passi politici decisivi. Di conseguenza, una parte considerevole dell’attività legislativa delle istituzioni rappresentative americane riguarda la criminalità. La vulnerabilità e i bisogni delle vittime delineano le condizioni ideali per l’intervento del governo.
La natura di tale identità della vittima è profondamente connotata in termini razziali. Non sono infatti tutte le vittime, ma essenzialmente quelle bianche, suburbane e middle class ad aver ispirato con la loro visibilità questa ondata di legislazione. La legislazione anticrimine ha un proprio luogo immaginario: aree residenziali sicure e rispettabili, tipicamente suburbane e circondate da un confine chiaramente demarcato sul quale si abbattono la criminalità, la povertà e l’incremento demografico delle minoranze. Le vittime di criminalità violenta hanno assicurato un volto pubblico alla legittimazione della guerra alla criminalità, sebbene tale guerra abbia preso di mira soprattutto reati non violenti e spesso persino senza vittime individuabili, come le violazioni della disciplina sulle droghe o delle norme che vietano agli autori di reato di detenere armi da fuoco (Dubber, 2002).
Ma sebbene le vittime abbiano avuto successo nel rivendicare l’attenzione e l’intervento del legislatore, questa forza non riesce a tradursi in prestazioni legate al moderno stato sociale. Al contrario, secondo la logica della moderna legislazione penale le vittime possono trarre beneficio solo dalla produzione di una sicurezza generale che discenderebbe dalla punizione del colpevole, oppure – in caso di morte di uno dei propri cari – da eventi psicologici come la “closure” (l’esecuzione capitale come terapia finalizzata a curare la sofferenza delle vittime, Ndr) (Zimring, 2004). Qualora invece le vittime ricevessero qualcosa di paragonabile, per esempio, a un’indennità di disoccupazione, esse verrebbero a rappresentare solo un ulteriore gruppo di interesse in cerca di reddito, e non certo il modello di “volontà generale” che esse impersonano attualmente.
[…]
Negli anni Ottanta, la vittima della criminalità è emersa dall’ombra del soggetto dei diritti civili per costituirsi come soggetto politico idealizzato in sé. In una sorta di estensione all’“uomo qualunque”, le rivendicazioni delle vittime di criminalità fecero propria la critica di complicità che gli attivisti dei diritti civili e le femministe avevano articolato a proposito del coinvolgimento dello stato nella violenza criminale. Era il fallimento dello stato liberale nella forma del processo accusatorio, della cauzione e delle alternative alla detenzione come la parole, a permettere a gente nota (o sospettata) come criminale dalla polizia, di uscire dal carcere in anticipo (se non addirittura di evaderne) e di porre in atto ulteriori aggressioni alla proprietà e alle persone.
[…]
Una volta separata dal soggetto dei diritti civili, la vittima della criminalità può legarsi facilmente a un altro nucleo fondamentale di mobilitazione politica (soprattutto da parte dei repubblicani): il contribuente, vittimizzato dal governo, minacciato da un’avida classe politica di perdere i propri averi e persino la capacità di avere una casa propria. La vincente retorica repubblicana sulle tasse degli anni Settanta e Ottanta collegava tutto questo all’elevato costo del welfare per i poveri e le minoranze urbane – le stesse comunità accusate di generare criminalità. Di conseguenza, gran parte della legislazione prodotta dal governo federale e dagli stati negli ultimi vent’anni sembra essere ispirata alla regola implicita secondo la quale i legislatori non devono mai sembrare avversi agli interessi di un soggetto politico che è al contempo contribuente e (potenziale) vittima di criminalità.

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Populismo penale, una declinazione del neoliberismo

«A uno Stato snello, che rinuncia alle tradizionali funzioni protettive, si chiede allora l’essenziale: la difesa del proprio corpo e dei propri possedimenti, anziché la difesa da un’economia che li minaccia. Il populismo penale è legato allo snellimento dello Stato e alla domanda crescente di difesa personale anziché sociale. Il termine populismo, d’altro canto, va riferito al risentimento di gruppi che si credono trascurati o abbandonati dall’autorità. Questo risentimento, però, si traduce in ostilità verso altri gruppi o individui ritenuti complici della condizione di abbandono»

 

Vincenzo Ruggiero
Liberazione
(supplemento Queer) 13 luglio 2008

323-queer-13-07-08

La questione criminale e quella penale sono ormai oggetto irrinunciabile della contesa tra i partiti politici. Destra e sinistra fanno a gara, negli Stati Uniti come in Danimarca, in paesi culturalmente simili o diversissimi, ad offrire sicurezza per i cittadini onesti e severità per chi viola le leggi. Si tratta di una tendenza generale, che tuttavia lascia intravedere delle differenze non secondarie quando si esaminano i paesi individualmente. Adottando una distinzione sommaria tra paesi a economia spiccatamente neo-liberista e paesi a economia relativamente controllata, i primi mostrano tassi più elevati di carcerazione, maggiore severità delle pene e minore tolleranza verso i reati di limitata gravità sociale. Una spiegazione provvisoria potrebbe essere la seguente. Nei paesi di intensa fede neo-liberista il successo individuale viene premiato tanto quanto l’insuccesso viene punito. Chi nel mercato mostra segni di fallimento, insomma, va espulso, castigato; si rischia altrimenti di lanciare un messaggio insidioso, vale a dire che la responsabilità per il fallimento non è da attribuire all’individuo, ma al mercato medesimo. I processi di globalizzazione fanno da sfondo a queste dinamiche. Mi riferisco, particolarmente, all’erosione del minimo di sussistenza per intere popolazioni, allo sradicamento provocato dalla deregolazione dei commerci, e alla creazione conseguente di eserciti di 883391268xg migranti e richiedenti asilo. D’altro canto, con la crescente interdipendenza tra paesi e popoli, e con la coabitazione ‘coatta’ tra questi ultimi, la presenza dell’altro si rende visibile e finisce per creare insicurezza. Ecco un paradosso. L’insicurezza creata dai mercati riguarda tutti, o per lo meno le maggioranze, in termini di paura rispetto al futuro, vulnerabilità nei confronti del datore di lavoro, impotenza verso i processi decisionali. Ma una simile paura, che Bakhtin definirebbe ‘cosmica’, rivolta com’è a un potere inafferrabile e debordante, viene tradotta in sgomento indirizzato a minoranze visibili. Se lo Stato non può più difenderci dall’economnia, se non è più in grado di guidarla ma solo di obberdirle, allora dovrà difenderci da altre fonti di insicurezza. A uno Stato snello, che rinuncia alle tradizionali funzioni protettive, si chiede allora l’essenziale: la difesa del proprio corpo e dei propri possedimenti, anziché la difesa da un’economia che li minaccia. Il populismo penale è legato allo snellimento dello Stato e alla domanda crescente di difesa personale anziché sociale. Il termine populismo, d’altro canto, va riferito al risentimento di gruppi che si credono trascurati o abbandonati dall’autorità. Questo risentimento, però, si traduce in ostilità verso altri gruppi o individui ritenuti complici della condizione di abbandono avvertita. Il populismo non aspira al sostegno dell’opinione pubblica in generale, ma solo di quel settore della società che si crede sfavorito e danneggiato dalla presenza e dalle attività di altri gruppi. Questi ultimi, ritenuti immeritevoli di quanto posseggono, vengono indicati come responsabli dell’emarginazione di chi non vuole far altro che condurre un’esistenza ordinaria e silenziosa. Michael Howard, ministro britannico conservatore, in una dichiarazione rilasciata nel 1993, espresse con chiarezza questo pensiero: la maggioranza silenziosa è diventata rumorosa, perché il sistema della giustizia criminale fa ormai troppo per i criminali e troppo poco per la protezione del pubblico. Secondo una definizione comune, sono populisti i politici che concepiscono politiche penali punitive le quali sembrano rispecchiare gli umori popolari. Il populismo penale che si diffonde oggi, in realtà, nasconde altro. Assistiamo allo spettacolo dell’affluenza privata e dello squallore pubblico. Avvertiamo che i legami sociali si indeboliscono e sappiamo che solo questi legami possono contribuire, almeno parzialmente, a ostacolare gli appetiti individuali 8833911454geccessivi. La paura dell’altro, in questo contesto, è paura del tipo di sistema che abbiamo creato, è consapevolezza che sappiamo rispondere al crimine, ma non siamo in grado di rispondere alle sue cause. In una situazione di ineguaglianza crescente, con una polarizzazione della ricchezza che torna a livelli ottocenteschi, si teme che il crimine sia destinato a diffondersi e ad assumere i connotati della disperazione. Si teme l’ineguaglianza, non il crimine. Il populismo penale, infine, può avere una propria funzione latente. Se la severità penale, nei primi decenni della rivoluzione industriale, intendeva disciplinare le orde di spossessati al lavoro di fabbrica, nell’epoca corrente una simile severità può educare chi conduce vita precaria ad accettare la propria insicurezza e interiorizzare il proprio scarso valore sociale e umano. La pena, allora, contribuirà alla riduzione delle aspettative, convincendo chi ne è colpito della propria inutilità. Il populismo penale, in breve, è il compagno ideale della crescita economica, basata spesso sulla produzione dell’inutile che rende alcuni gruppi di esseri umani inutili. Ho detto in apertura che, nell’esaminare i paesi individualmente, si notano differenze non secondarie. Guardando all’Italia, ad esempio, credo che il populismo penale si avvalga di uno sfondo culturale e politico davvero singolare. Con una vita pubblica ormai priva di qualsiasi missione etica, e un’élite che moltiplica le manifestazioni della propria illegalità, il populismo non è il trasferimento in politica del risentimento popolare o delle intuizioni che vengono dalla strada, ma è l’insulto, l’aggressione, la depredazione che alcuni temono di poter subire per strada.

Vincenzo Ruggiero è professore di Sociologia presso la Middlesex University di Londra.
Tra i suoi libri: Economie sporche, Delitti dei deboli e dei potenti, Movimenti nella citta, Crimini dell’immaginazione, La violenza politica, e in questi giorni nelle librerie inglesi Social Movements: A Reader

 

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Carcere: arriva la legge che cancella la Gozzini

Presentato alla commissione giustizia del senato
il ddl sull’abolizione dei benefici penitenziari

Paolo Persichetti
Liberazione
domenica 15 giugno 2008

«Vogliamo la certezza della pena. Aboliremo la Gozzini». Prima di salire sullo scranno più alto della camera Gianfranco Fini l’aveva ribadito più  25-gozzini-addio-jpg volte. Ora che la destra ha in mano le briglie del governo e in parlamento è scomparsa ogni opposizione, il disegno restauratore sembra inarrestabile e si avvia a dare sostanza alla nuova costituzione materiale del Paese prima di portare l’attacco a quella legale. Dopo le leggi speciali per la Campania, li pacchetto sicurezza che prevede la moltiplicazione e la trasformazione dei cpt in carceri-lager, l’aggravante penale per gli immigrati irregolari, gli sgomberi, le schedature, le retate contro i nomadi e l’esercito nelle strade, il giro di vite sicuritario colpisce anche le carceri. In Senato è stato depositato il disegno di legge 623, riguardante le “Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e al codice di procedura penale, in materia di permessi premio e di misure alternative alla detenzione”. Primo firmatario Filippo Berselli, presidente della commissione giustizia del senato con un profilo sicuritario di prim’ordine: già deputato missino poi senatore di An e oggi esponente del Pdl. La proposta di legge prevede la soppressione della liberazione anticipata, cioè lo sconto di pena di 45 giorni per ogni semestre concesso in caso di buona condotta e partecipazione positiva del detenuto al percorso rieducativo. la-legge-e-uguale-per-tuttiIntenzione che difficilmente troverà l’avallo della stessa polizia penitenziaria. Chi lavora quotidianamente nei penitenziari sa bene che questo è uno degli istituti che ha maggiormente contribuito a “pacificare” le prigioni, disinnescando rivolte, proteste e confronti violenti. Tra l’altro la riduzione della pena per buona condotta vede l’Italia in posizione di fanalino di coda rispetto agli altri paesi europei dove questa misura può arrivare, con modalità diverse, fino alla metà della pena e non ad appena un quarto, come previsto dal testo di legge attualmente in vigore, approvato dal parlamento nel 1986. Le misure messe in cantiere colpiscono duramente gli ergastolani che vedono raddoppiati i tempi per ottenere i permessi: dagli attuali dieci anni di pena espiata ad un minimo di venti, «sul presupposto che dopo venti anni i rischi per la collettività siano ridotti a zero o quasi». Per loro viene anche completamente abolita la possibilità di accedere alla semilibertà, oggi prevista dopo venti anni di reclusione. Per i detenuti con pene temporanee, invece, l’entrata in semilibertà (lavoro esterno diurno e pernottamento in cella) passa dall’attuale metà a due terzi della pena per i reati meno gravi e dai due terzi ai tre quarti per le categorie ritenute più pericolose. L’affidamento in prova ai servizi sociali non coprirà più gli ultimi tre anni di condanna ma soltanto l’ultimo, e chi è in libertà dovrà obbligatoriamente essere reincarcerato se vorrà ottenere il beneficio. Il che vuol dire che ne resterà automaticamente escluso visti i tempi di lavoro prolungati che contraddistinguono i tribunali di sorveglianza. È poi prevista una riduzione della metà della detenzione domiciliare speciale che passerà dagli attuali quattro anni a due, mentre, «in considerazione del lieto allungarsi della vita umana» questo beneficio non potrà più essere concesso agli ultra-settantenni ma sarà riservato unicamente agli ultra-settantacinquenni se riusciranno a sopravvivere cella. Dopo aver messo fuori Cesare Previti i suoi amici sono tornati a considerare il carcere per le persone anziane un fatto umanamente ammissibile. Le modifiche del codice di procedura che riguardano invece l’impossibilità di concordare la pena (art. 444) senza un previo accordo e adeguato risarcimento con la parte offesa. Mentre l’istituto della sospensione della pena (art. 666) viene ridotto da tre ad un anno, per renderlo compatibile con la contemporanea modifica dell’affidamento in prova ai servizi sociali.
Questa è la sostanza delle modifiche previste. Le intenzioni dei promotori sono evidenti: vanificare il contenuto dell’articolo 27 della costituzione che stabilisce il carattere rieducativo della pena. Non si tratta di una riforma mirante a restringere il ricorso ai benefici ma di una brutale abolizione di un istituto legislativo, va detto, già largamente disatteso. Dalla sua prima stesura, infatti, la legge Gozzini (non esente da rilievi per il suo impianto premiale e la sua ipocrita “etica redentrice”) ha subito nel tempo continue e ripetute limitazioni. In particolare con l’introduzione di norme (come l’art. 4 bis) che ne hanno drasticamente ridotto o vietato l’applicazione a fasce sempre più estese di reati. orologio-torre-ca_73068336
Già oggi, contrariamente a quanto viene detto dai promotori della sua abolizione, l’accesso ai benefici avviene con notevole difficoltà ed è pressoché irraggiungibile per i reati più gravi. Alcuni di questi, come le infrazioni di natura mafiosa, di terrorismo o rapimento a scopo d’estorsione, possono beneficiare di permessi e semilibertà soltanto in caso di collaborazione con la giustizia, altrimenti restano esclusi. Per l’omicidio o il traffico internazionale di stupefacenti, già dagli anni 90 l’accesso ai permessi è possibile solo dopo aver scontato metà della pena e due-terzi per la semilibertà. Inoltre, una volta raggiunti i termini minimi di legge per depositare la domanda, non vi è alcun automatismo, ma inizia un lungo e complicato percorso di osservazione penitenziaria, contrassegnato da sistematici rinvii e rigetti che rendono l’approdo ai benefici un vero percorso da “combattente”. I criteri richiesti per l’accesso sono poi estremamente selettivi e richiedono oltre ai requisiti di tipo soggettivo, documentati dall’osservazione penitenziaria interna al carcere, anche requisiti oggettivi come un lavoro, una residenza. Elementi che escludono di fatto gli stranieri che rappresentano ormai oltre un terzo dei reclusi. Insomma, mai l’ossessione sicuritaria che denuncia a tamburo battente il permissivismo carcerario, grazie al sostegno del suo potente apparato mediatico, non dice la verità. Fomenta piuttosto una ideologia di bassa lega che solletica gli istinti più torbidi dell’animo umano.
Alla fine del 2007 il numero dei permessi concessi (dati del Dap) ammontava appena a 7.749, con una percentuale di non rientri o infrazioni largamente inferiore all’1%. Non essendo disaggregato il dato indicato non ci consente di conoscere il numero reale dei detenuti “permessanti”. Ma si può facilmente convenire che poiché ogni permesso
deve distanziarsi di almeno quarantacinque giorni dal precedente, i magistrati di sorveglianza possono erogare per ogni detenuto non più di 8 permessi l’anno. In questo modo il numero di quanti ottengono il beneficio si aggira approssimativamente attorno ai mille l’anno, su una popolazione carceraria con titolo di pena definitivo di circa 20 mila persone sulle 51 mila incarcerate al febbraio 2008 (dati Antigone). Il totale nazionale dei semiliberi è ancora più derisorio: solo 7 727 alla fine del 2007.
Non sorprende allora se alcuni mesi fa lo stesso direttore del Dap, Ettore Ferrara, sulla base di una relazione che attirava l’attenzione sul bilancio positivo ricavato dai risultati offerti dall’applicazione dei benefici carcerari, soprattutto in termini di riduzione della propensione alla recidiva, sottolineava il comportamento eccessivamente restrittivo dei tribunali di sorveglianza invitandoli ad avere un atteggiamento più coraggioso nella concessione delle misure alternative. La necessità di recuperare «certezza ed effettività della pena», l’esigenza di arrestare il «ridimensionamento del carattere custodiale del carcere» è dunque un mito nefasto agitato sconsiderevolmente dai fautori della società disciplinare.
Quando la cultura illuminista introdusse tra le sue rivendicazioni la “pena certa”, l’obbiettivo era quello di stabilire regole che definissero con esattezza le sue modalità, in un’epoca in cui la pena era semplicemente un tempo d’attesa senza misura che precedeva il supplizio. Il concetto di certezza non era disgiunto da quello di mitezza e proporzionalità. Con l’abolizione dei benefici penitenziari, la pena torna ad essere quel supplizio purgativo con cui la società si illude di espellere il male da se stessa.

Una storia politica dell’amnistia

Libri – Une histoire politique de l’amnistie, a cura di Sophie Wahnich Puf, Parigi, aprile 2007, 263 pp, 24 euro

Paolo Persichetti
Liberazione
Sabato 25 agosto 2007

Solo pochi decenni fa l’amnistia era considerata ancora una parola di sinistra. Nata con la democrazia ateniese, era parte del repertorio delle forze che si dicevano democratiche. Fin dalle origini aveva animato le battaglie di libertà del movimento operaio. Convogliava un’idea di società tollerante e progressiva, conteneva una domanda di giustizia moderatrice consapevole dell’importanza che il ricorso a strumenti di correzione politica della fermezza penale, ispirati a quella mitezza tratta dalle vecchie massime latine che richiamano prudenza ed equità nell’applicazione della legge, svolgeva una funzione riparatrice delle ingiustizie. 41jpad5dx5l_ss500_Ma alla fine del Novecento una drastica inversione di tendenza sospinge paesi e società civili occidentali a ripudiare questo strumento di soluzione dei conflitti. Ciò non è vero ovunque, basti pensare alla Gran Bretagna di Blair che, nell’ambito del processo di soluzione politica della questione nord-irlandese, ha amnistiato tutti i militanti coinvolti negli scontri armati. Anche se l’esperienza più innovatrice viene dal Sud Africa di Mandela che, ispirandosi ai principi della giustizia ricostruttiva, ha scartato la via penale tradizionale per istituire un criterio d’accertamento dei fatti in cambio di clemenza e risarcimento pubblico delle vittime. Operazione che però ha messo sullo steso piano la violenza istituzionale che appoggiava il sistema segregazionista e quella antistituzionale che lottava in armi contro l’apartheid. Ipotesi che terrorizzerebbe qualsiasi esponente, passato e presente, dello Stato italiano chiamato a dover rispondere delle stragi della strategia della tensione e delle centinaia di morti che hanno insanguinato la gestione dell’ordine pubblico nei primi decenni della repubblica, quando nessuno a Sinistra aveva ancora scelto la via della violenza. Tuttavia queste due esperienze restano episodi minoritari rispetto ad un diritto penale internazionale sempre più ostile alle istituzioni della clemenza. Proprio dal tentativo di trovare una risposta a questo discredito parte l’opera collettanea curata da Sophie Wahnich, storica e ricercatrice del Cnrs, Une histoire politique de l’amnistie. Il volume, frutto di una ricerca multidisciplinare avviata nel 2003 e condotta su scala comparativa tra diversi paesi europei, poggia sulla convinzione che ormai, date le interdipendenze, una soluzione amnistiale per le insorgenze politiche degli anni 70-80 possa essere trovata unicamente coinvolgendo i livelli istituzionali dell’Unione europea, attraverso nuove forme di clemenza sopranazionale. Storicamente le amnistie sono state sempre accompagnate da dispositivi di riscrittura della storia, spesso opposti tra loro: far dimenticare, accertare la verità o renderla illeggibile. Molto diversa è poi la natura delle clemenze che sanciscono forme d’impunità preventiva, tipiche dei poteri costituiti, come accaduto per le dittature militari sudamericane o per i colpi di spugna sui reati economico-finanziari. In questo caso l’amnistia ha aiutato l’oscuramento dei fatti. Altro significato hanno invece le clemenze che temperano, dopo decenni di carcere, le dure repressioni contro gli oppositori politici, ripristinando quando ormai gli eventi sono ampiamente accertati una situazione di normalità giudiziaria stravolta dalle misure d’eccezione. Ma tutte queste distinzioni scompaiono di fronte all’attuale tendenza a voler confondere qualunque amnistia con l’impunità. È questo l’atteggiamento tenuto in Italia da un ceto politico che ha tutto l’interesse a far dimenticare le proprie ascendenze riversando sui reprobi degli anni 70 le pagine più ingombranti del proprio Novecento. Una rimozione che impedendo la chiusura del decennio 70 riemerge continuamente sotto forma di spettri che agitano fobie, polemiche, grottesche imitazioni del passato, ciniche speculazioni delle agenzie repressive, col risultato di avvelenare lo spazio pubblico. Ma la regressione della clemenza ha altre ragioni ancora più strutturali che investono la mutazione dei sistemi politici occidentali insieme all’emergere impetuoso del paradigma vittimario. Le democrazie occidentali sono ben lontane dal costituire degli esempi di superamento dell’inimicizia politica. E ciò, anche in ragione di un’ideologia umanitaria che attorno al «criterio dell’inerme» ha perso ogni capacità di discernimento tra i crimini di lesa umanità universalmente riconosciuti, come tortura, schiavitù, genocidio, misfatti coloniali, o quell’orrorismo di cui ha recentemente scritto Adriana Cavarero (Feltrinelli 2007), e le infrazioni commesse da chi ha esercitato il diritto di resistenza. In realtà chi dice umanità vuole ingannare, metteva in guardia Proudhon. Il diritto penale umanitario (tragico ossimoro) è divenuto lo strumento di distinzione tra bene e male, tra barbaro e civilizzato, favorendo l’emergere di assoluti etico-morali che depoliticizzano e destoricizzano sistematicamente gli eventi, fino a smarrire la differenza che passa tra l’illegalità degli oppressi e quella dei poteri costituiti. Non stupisce allora che la retorica umanitaria sia diventata la nuova arma ideologica con la quale gli Stati hanno moltiplicato guerre e spogliato della loro veste politica le infrazioni commesse da chi si organizza contro l’oppressione, relegandole a mera fattispecie criminale. Ma non tutti gli assoluti servono per essere rispettati, così nulla impedisce di scendere a patti con i tagliatori di teste Talebani, o chi pratica lo sterminio suicida come Hamas, mentre era assolutamente vietato negoziare con le Br. In questo caso il criterio non è più l’umano e l’inumano ma l’omologia tra le entità statali costituite dell’Occidente e quelle in formazione degli islamisti, radicalmente opposte al demone della rivoluzione sociale. Ciò rende più comprensibile anche quel grande stupro di senso che ha portato ad accomunare in un’unica giornata, non certo per ragioni di pietas, il ricordo delle vittime delle stragi di Stato e quelle della lotta armata. Resta da capire dove collocare i morti ammazzati come Pinelli o le centinaia di manifestanti falciati, dal 1946 fino a Carlo Giuliani, dalle forze dell’ordine. Vicende storiche opposte e inconciliabili sono riassunte in un unico paradigma che nulla c’entra col dolore ma assolve unicamente il potere. Altro che ricerca della verità e tentativo di riconciliazione. Il Sud Africa è lontano e le vittime delle stragi muoiono una seconda volta. L’uso strumentale della figura della vittima è uno dei passaggi centrali di questo processo, a cui è dedicato un intero capitolo nel quale si spiega che il diritto alla riparazione simbolica dell’offeso è lentamente scivolato verso un potere di punire quantificato in base alla natura e all’entità della pena da infliggere e al riconoscimento di una capacità d’interdizione e ostracismo perpetuo sul corpo del reo. Questo processo di privatizzazione della giustizia trae la sua origine dalla convinzione che la liturgia del processo penale possa svolgere una funzione terapeutica. Il sistema giudiziario perde il suo ruolo di ricerca delle responsabilità per rivestire la funzione di riparazione psicologica della persona offesa. Una svolta culturale cui sembra aver contribuito la nozione di «stress post-traumatico» introdotta dalla psicologia clinica anglosassone dopo la guerra del Vietnam. Ma può un eventuale sentimento d’ingiustizia considerarsi una «ferita psicologica» sanabile per il mezzo di una condanna penale? In questa prospettiva la ricerca della verità giudiziaria non offre scampo. Essendo un momento necessario all’elaborazione del lutto, la dichiarazione di colpevolezza e l’ostracismo perpetuo restano l’unica soluzione accettabile perché il proscioglimento o la reintegrazione civile dell’accusato ostacolerebbe la guarigione mentale della vittima. L’uso strumentale della retorica vittimistica ha così legittimato il capovolgimento dell’onere della prova, il passaggio alla presunzione di colpevolezza, l’aggravamento delle sanzioni, la limitazione dei diritti dell’accusato e l’immoralità delle amnistie, fino al paradossale esercizio di un’etica selettiva che perde improvvisamente tutta la sua intransigenza di fronte a quella ragion di Stato che premia pentiti e dissociati.

Il caso italiano: lo stato di eccezione giudiziario

A proposito della richiesta di proclamare lo stato di eccezione avanzata dal professor Panebianco sul Corriere delle Sera

Paolo Persichetti
18 settembre 2006

È strano, ma quando si parla di democrazie liberali si omette sempre di ricordare che questi sistemi prevedono, in caso di grave minaccia, specifiche clausole di autosospensione del proprio ordinamento costituzionale.
Per funzionare il sistema giuridico ha bisogno di normalità, perché ciò avvenga esso si avvale di momenti di interruzione che vengono chiamati «stato di eccezione». È questo un punto cruciale, poiché chi introduce una tale misura è in buona sostanza l’ultimo a decidere, non a caso chi ha questo potere è stato indicato come il sovrano reale (Carl Schmitt). Non lo stato di diritto, dunque, ma chi può decidere sulla sua sospensione rappresenta il vero arcana imperii della sovranità.
A ricordarcelo è stato il professor Panebianco che sul Corriere della Sera per ben tre volte (il 13 e 15 agosto 2016 e poi ancora il 3 settembre successivo) si è soffermato sull’argomento invocando l’introduzione dello stato di eccezione. Ma c’è un problema: se, a quanto pare, le democrazie non possono sfuggire a quel destino crudele che ne prevede l’autosospensione, non c’è invece unanimità sui modi in cui questa interruzione debba avvenire. Infatti, esistono almeno tre modelli contrapposti:

1. Quello tradizionale di ispirazione giacobina, codificato nelle costituzioni liberali dell’800 e del 900, che attribuisce pieni poteri all’esecutivo e sospende le garanzie giuridiche per un periodo limitato nel tempo e nello spazio. Un modello che sarebbe ormai divenuto superfluo di fronte alla natura asimmetrica dei nuovi conflitti.

2. Per questo l’amministrazione Bush ha varato un nuovo modello di applicazione della eccezione caratterizzato da misure stabili e permanenti, che pur salvaguardando regole e procedure prevedono la presenza di buchi neri, «zone grigie» in cui il confine tra legalità e illegalità resta incerto, «ambiti riservati davanti ai quali lo stato di diritto arretra». Una sorta di doppio binario: legalità e diritti riconosciuti solo per una parte della popolazione e trattamenti differenziati per la restante. In egual modo, alcune tipologie di reato sfuggono al regime normale della legge. Uno stato di eccezione postfordista insomma: flessibile, modulabile, a macchia di leopardo, capace persino di delocalizzare ed esternalizzare le incombenze più triviali e compromettenti, organizzando una sorta di stato di eccezione extraterritoriale che conserva per i poteri statali e nella madrepatria unicamente la direzione strategica delle operazioni.

3. Esiste, infine, un terzo modello, lo stato di eccezione giudiziario inventato in Italia alla fine degli anni 70. Quest’ultimo, però, non piace affatto a Panebianco perché «l’eccezione può essere riconosciuta solo se il suo controllo rimane nelle mani della magistratura. Il che riflette lo stato dei rapporti di forza fra magistratura e classe politica». Tuttavia ciò non ha impedito, ricorda sempre l’editorialista del Corriere, che «una qualche forma di stato di eccezione sia stata dichiarata. Brigate rosse, mafia: fenomeni affrontati con leggi speciali (la legislazione antiterrorismo, il 41 bis, ecc)».

Chissà cosa avranno pensato, leggendo queste parole, Bruti Liberati,  Armando Spataro e l’associazione nazionale magistrati che durante la vicenda Battisti si sono prodigati per raccontare ai francesi la favola di una Italia giardino incantato dello stato di diritto?
Singolare vicenda quella italiana: i costituenti, infatti, per marcare una netta differenza con i tribunali speciali del fascismo, esclusero dalla Costituzione qualsiasi richiamo alla stato di eccezione. Successivamente, però, questo ostacolo venne aggirato riservando alla magistratura, piuttosto che all’esecutivo, il ruolo di dominus dello stato di eccezione. Circostanza che oltre a costituire una novità assoluta non ha fornito alcuna particolare garanzia in più, ma ha solamente rafforzato una sfera giudiziaria depositaria di un potere di delega che nel tempo si è trasformato in una supplenza politica completa. In questo modo la pratica della eccezione ha assunto una forma ancora più subdola e insidiosa poiché ha potuto legittimarsi con maggiore efficacia attraverso la sua innovativa capacità d’integrare, e non più sospendere, il sistema giuridico-costituzionale, trasformandosi a tutti gli effetti in regola stabile e permanente attraverso il ricorso ad un vasto arsenale di leggi speciali e trattamenti differenziali.
Al punto che non è stato più possibile ripristinare la normalità giuridica poiché non vi era mai stata sospensione, ma unicamente ibridazione di più registri giuridici e penali, legislativi e procedurali, fino ad determinare un groviglio inestricabile che non consente più alcun riassorbimento o fuoriuscita.
In questo modo ha preso forma un simulacro di stato di diritto a partire dalla sedimentazione successiva e stratificazione ripetuta di fasi replicate di emergenza. Questo nuovo modello ha reso obsolete tutte le obiezioni legate alla natura extragiuridica della eccezione, poiché essa appartiene oramai interamente alle istituzioni giuridiche dello stato costituzionale, grazie ad un singolare paradosso che ha fatto del formalismo giuridico non più l’antagonista ma il ricettacolo della dottrina della emergenza. L’introduzione di misure straordinarie e speciali, la cui giustificazione legale ha imposto una messa in forma giuridica sempre più complessa, ha mascherato la rottura della norma: non potendo più far scomparire l’eccezione, la dottrina si è protesa sempre più ad assimilarla e costituzionalizzarla.
È dunque giusto parlare di stato di eccezione giudiziario non solo perché si è creato un sistema penale ibrido, dove norma regolare e regola speciale convivono, si integrano e si sostengono reciprocamente, ma perché il giudiziario è diventato il centro del sistema, il nuovo sovrano che decide.
Scriveva in proposito Montesquieu: «Non può esserci libertà, se la potenza di giudicare non resta separata dalla potenza legislativa e da quella esecutiva. Se questa si salda alla potenza legislativa, il potere esercitato sulla vita e la libertà dei cittadini sarebbe arbitrario poiché il magistrato diverrebbe legislatore. Se venisse unita alla potenza esecutiva, il magistrato potrebbe avere la forza di un oppressore».

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Permessi all’ex Br? No, se non abiura

Benefici carcerari negati a Persichetti (ex Br-Udcc): non basta «il pluriennale rispetto delle regole», occorre «la condivisione dei valori del sistema». Sotto accusa il suo libro, Esilio e castigo, retroscena di una estradizione, La città del sole 2005

Alessandro Mantovani
il manifesto 9 agosto 2006


Non basta che Paolo Persichetti abbia chiuso con la lotta armata nell’87, a 25 anni, quando fu arrestato per la prima volta come appartenente all’Ucc, l’Unione dei comunisti combattenti nata dà una scissione delle Br-Pcc. Non basta che da allora abbia fatto una vita tranquilla, passando dalla Sapienza occupata nel ’90 dalla Pantera al lungo «esilio» nella capitale francese, dove al momento della cattura e della consegna all’Italia, nel 2002, era professore a contratto di scienze politiche all’università Paris VIII. Non basta che oggi, dal carcere di Viterbo, egli collabori stabilmente con Liberazione, giornale di un partito di governo come Rifondazione. A Persichetti non basta neanche aver scontato quasi otto dei ventidue anni inflittigli in contumacia per banda armata e per concorso nell’omicidio del generale Licio Giorgieri (20 marzo ’87), che pure equivalgono a oltre un quarto della pena ovvero al primo requisito previsto per i permessi cosiddetti «premio».
Come da manuale dello stato etico ci vuole l’autocritica, diciamo pure l’abiura: «All’esclusivo fine della fruizione di benefici penitenziari, occorre che sia avviata una riflessione in termini di effettiva revisione critica dei commessi reati», scrive la giudice che ha negato l’ultimo permesso, spiegando che non è sufficiente «un percorso di risocializzazione» a suo dire meramente «formale» ed «esplicitato – si legge ancora nel provvedimento di diniego – dalla pluriennale adesione alle regole di civile convivenza». Il punto sarebbe «l’adesione ai valori di legalità» e «l’inquadramento in termini etici del commesso delitto».
Con il metro della dottoressa Albertina Carpitella, magistrato di sorveglianza a Viterbo, ai benefici carcerari accederebbero solo pentiti e dissociati, ammesso che sappiano convincerla della sincerità del pentimento e della dissociazione. La giudice ha ritenuto di dover indagare sulle manifestazioni del pensiero di Persichetti, sulla sua «visione istituzionale». Così è andata a leggere il libro scritto da in carcere dal detenuto, Esilio e castigo – Retroscena di un’estradizione (ed. La città del sole), nel quale l’ex militante Ucc denuncia la grottesca persecuzione ai suoi danni da parte della procura di Bologna che lo accusava dell’omicidio di Marco Biagi (ipotesi poi archiviata su richiesta dello stesso pm, ma a suo tempo utilizzata per ottenere l’estradizione, l’unica concessa da Parigi) e scrive peste e corna dei «giustizialisti» e dei «girotondini», di quelli che negli anni 70 e 30 facevano la guerra a tutto ciò che si muoveva alla loro sinistra (non solo a chi sparava) e più tardi pretendevano di cambiare l’Italia a colpi di indagini giudiziarie. Sono le stesse cose che Persichetti, fino all’ultimo arresto, diceva e scriveva a Parigi insieme all’amico Oreste Scalzone, le stesse che peraltro si dicono e si scrivono in certi ambienti del parlamento o sul manifesto. E alla giudice il libro non è piaciuto: «Risulta evidente – osserva la dottoressa Carpitella nel motivare il rifiuto del permesso – che Persichetti si considera appartenente a una parte politica che definisce gli ‘sconfitti’ e che concepisce come controparte rispetto a tutte le istituzioni pubbliche, accusate di riscrivere la storia da vincitori, assumendo atteggiamenti vendicativi attraverso le relazioni delle commissioni parlamentari, le sentenze della magistratura ecc…».
Di qui il verdetto: nonostante «una maturità che gli consente di esporre le proprie idee in modo da rispettare le regole sociali», come indicato nella relazione degli operatori del carcere, Persichetti «non condivide i valori fondanti del sistema giuridico-democratico italiano».
Insomma l’ex brigatista finge di essere cambiato. Simula e dissimula. Ma è sempre un terrorista, almeno potenzialmente. La giudice è senz’altro convinta di applicare la legge che le richiede una valutazione prognostica della «pericolosità sociale» del condannato, ma nel provvedimento si ritrova proprio l’atteggiamento «vendicativo» che Persichetti rimprovera a larga parte della magistratura e della sinistra.
In realtà tra l’ex Ucc e la sua giudice c’è lo stesso dibattito che attraversa, o dovrebbe attraversare, larga parte della società italiana. Tra coloro che anche oggi imbracciano le leggi speciali antiterrorismo contro gruppetti innocui o contro la libera espressione dei movimenti – a Bologna la procura contesta l’aggravante di eversione anche per l’autoriduzione al cinema o alla mensa universitaria – e coloro che da anni reclamano una «soluzione politica» per una storia, quella in cui rimase impigliato Persichetti, che è finita da un pezzo. E non è ricominciata neanche quando un gruppuscolo fuori dal tempo, subito identificato come «nuove Br» e poi liquidato dalla polizia, ha ricominciato a uccidere utilizzando la stella a cinque punte, senza trovare alcuna indulgenza in Persichetti. Per numerosi e autorevoli ex brigatisti quella era anzi un’«appropriazione indebita» di nome e simbolo.

Link
Exil et chatiment
Esilio e castigo

Negato il permesso all’ex Br Paolo Persichetti per il libro che ha scritto
La polizia del pensiero – Alain Brossat
Kafka e il magistrato di sorveglianza di viterbo

La remise extraordinaire de Paolo Persichetti: un kidnapping sarkozien

La remise extraordinaire de Paolo Persichetti

Daniel BENSAÏD  et Gilles PERRAULT

Libération vendredi 19 mai 2006

La publication de Ma Cavale de Cesare Battisti, préfacé par Bernard-Henri Lévy, relance la controverse sur le sort des réfugiés italiens en France. Certains chroniqueurs se piquent à cette occasion de refaire le procès et de jouer les procureurs. Solidaires de Battisti dans son échappée, tel n’est pas notre propos. La décision d’extrader Battisti, condamné en Italie in absentia, rompt la parole donnée au nom de l’Etat français par un président et un Premier ministre en exercice. Le 20 avril 1985, François Mitterrand avait écrit à la Ligue des droits de l’homme : «J’ai dit au gouvernement italien que ces Italiens étaient à l’abri de toute sanction par voie d’extradition.» Le 4 mars 1998, Lionel Jospin, alors Premier ministre, confirmait cette « doctrine Mitterrand» : «Mon gouvernement n’a pas l’intention de modifier l’attitude qui a été celle de la France jusqu’à présent. C’est pourquoi il n’a fait et ne fera pas droit à aucune demande d’extradition d’un des ressortissants italiens qui sont venus chez nous à la suite d’actes de nature violente d’inspiration politique réprimés dans leur pays». Confiants dans cette parole donnée au nom de la France, plusieurs dizaines de réfugiés ont reconstruit leur vie au grand jour. C’est cette confiance qui est aujourd’hui bafouée, fragilisant plusieurs dizaines de personnes contre lesquelles, depuis leur arrivée dans ce pays, aucun grief n’a été établi.

On a pu lire dans la presse, à l’occasion de la parution du livre de Battisti, que l’engagement pris par François Mitterrand avait été respecté jusqu’à l’arrestation de l’écrivain en 2004. C’est avoir la mémoire bien courte. Il existe en effet un scandaleux précédent. Le 22 août 2002, à la faveur de la distraction estivale, Paolo Persichetti fut lâchement enlevé et livré dans la nuit même aux autorités italiennes sous le tunnel du Mont-Blanc, «métaphore, écrit l’extradé avec un humour grinçant, d’un accord souterrain, signé sans aucune transparence dans les chambres obscures du pouvoir et accompli dans le centre de la terre après une course folle au bout de la nuit». Ce kidnapping sarkozien n’a hélas pas bénéficié du même émoi dans le milieu littéraire que l’envol de Battisti. Or, si Cesare Battisti est en cavale, Paolo Persichetti, condamné sans appel sur le seul témoignage d’un repenti à vingt-deux ans de détention, est enfermé depuis quatre ans déjà à la prison de Viterbo. Son livre Exil et châtiment : coulisses d’une extradition, (Textuel 2005), est un démontage méticuleux de la théorie italienne du complot, du mécanisme de collaboration policière, des incohérences de l’instruction. A quelques exceptions près, les médias français ont gardé sur cet impitoyable réquisitoire un assourdissant silence.

Le cas Persichetti est pourtant exemplaire de ce qui est aujourd’hui en jeu. Arrêté en 1987 pour «organisation de bande armée» dans le cadre de l’enquête sur les Brigades rouges, il fit l’objet d’une seconde inculpation pour participation à l’attentat mortel du 20 mars 1987 contre le général Licio Gorigieri. Lavé de cette accusation en décembre 1989 par la cour d’assises, il fut condamné à cinq ans pour organisation de bande armée et remis aussitôt en liberté pour avoir accompli plus d’un an de préventive. En 1991, il fut condamné en appel à vingt-deux ans sur le seul témoignage d’un repenti. La sentence n’étant pas immédiatement applicable en vertu d’un recours en cassation, il s’est alors exilé en France. En novembre 1993, il fut arrêté dans les locaux de la préfecture de police où il s’était présenté volontairement pour renouveler son permis de séjour. En 1994, Edouard Balladur signait son décret d’extradition. Le président Mitterrand étant intervenu en faveur de sa remise en liberté, il fut libéré en janvier 1995. Il vivait depuis en pleine légalité, avait terminé ses études de sciences politiques, et enseignait à Paris-VIII.

Son extradition, sept ans plus tard, sur ordre du tandem Sarkozy-Perben, constituait une violation flagrante de l’article 14 de la Convention européenne d’extradition du 13 septembre 1957. Il est en effet avéré qu’elle répondait à la demande des autorités judiciaires italiennes, en quête de coupable pour l’assassinat, au printemps 2002, d’un conseiller du gouvernement Berlusconi, Marco Biagi. A peine incarcéré à Ascoli, Persichetti fit en effet l’objet d’une nouvelle instruction de la part des juges de Bologne. Or, la Convention européenne stipule que «l’individu qui aura été livré ne sera ni poursuivi ni jugé pour un fait autre que celui ayant motivé l’extradition». Au terme de deux ans d’enquête sinistrement grotesque, le juge des enquêtes préliminaires dut prononcer, le 5 novembre 2004, un non-lieu définitif en faveur de Persichetti, car «le bien-fondé de l’hypothèse d’accusation doit être considéré exclu», étant donné que les recherches n’ont fait émerger «aucun élément impliquant la personne soumise à enquête».

Il n’en demeure pas moins que Persichetti est toujours en prison et que toutes ses demandes d’assouplissement des conditions de détention ont à ce jour été rejetées. Comme l’écrivait Erri De Luca dans sa préface à Exil et châtiment, «la cellule refermée sur Paolo Persichetti est soudée à la flamme froide de la rancune». Si l’on doit se réjouir de l’émoi suscité par le cas Battisti, il ne faudrait pas qu’une infamie puisse en effacer une autre. Puisse la mobilisation autour de Cesare Battisti tirer des oubliettes le cas Persichetti, otage de deux déraisons d’Etat ! Puisse aussi, l’arrivée d’une coalition de centre gauche en Italie ouvrir enfin le débat sur l’amnistie!

N’est-il pas grand temps de tourner la page de ce passé qui ne passe pas, comme en témoigne encore l’acharnement judiciaire contre Adriano Sofri? Pourquoi l’amnistie semble-t-elle inconcevable en Italie ? Pourquoi la droite et la gauche italiennes, à de rares exceptions près, semblent-elles partager la même crispation tétanisée à ce sujet ? Et pourquoi entretenir la légende d’une fausse symétrie entre « deux démons », alors que la balance est aussi inégale entre un terrorisme d’Etat où se croisent les réseaux d’extrême droite, la loge P2, la mafia, des experts en guerre froide de l’Otan, et une poignée de militants qui se sont clairement expliqués sans se renier sur leur passé (voir la Révolution et l’Etat, d’Oreste Scalzone et Paolo Persichetti, Dagorno, 2000). En Argentine même, à l’occasion du trentième anniversaire de l’instauration de la dictature militaire, le président Kirchner vient de renoncer officiellement, au soulagement d’une partie des Mères de la place de Mai, à ce mythe d’une responsabilité équivalente de l’Etat et de ses victimes. Romano Prodi et sa majorité seront-ils capables d’un geste analogue ?
Mais comme l’écrit encore Erri De Luca : «Je suis dans un pays qui ne considère jamais la condamnation comme purgée. L’ennemi que nous avons été est encore inavouable pour notre pays» qui a « la rancune intacte » et conserve le temps passé «dans une icône de haine». L’extradition de Battisti après la livraison de Persichetti ne serait qu’un sacrifice supplémentaire consenti à cette icône, «au nom du peuple français» !

Lotta armata e teorie del complotto

Libri – Alberto Franceschini, a cura di Giovanni Fasanella, Che cosa sono le Br, Bur 2004 (Brigades rouges. L’histoire secrète des BR racontée par leur fondateur, Éditions du Panama 2005)

Libri – Guillaume Perrault, Génération Battisti, Plon, Paris 2005

Paolo Persichetti
23 gennaio 2006

Due libri pubblicati negli ultimi tempi in Francia hanno rilanciato in termini estremamente polemici la tesi secondo cui copj13asple insorgenze armate apparse nell’Italia degli anni 70 avrebbero trovato una complicità culturale, se non aperto sostegno, nelle autorità di Parigi. È significativo dei tempi che corrono questo capovolgimento di prospettiva storica. Quella somma di fattori che presero forma nel dopoguerra, congelando per lungo tempo il sistema politico italiano, fino a renderlo privo d’alternanza per 49 anni, una fissità di sistema che secondo la storiografia più avvertita non poteva che facilitare l’apparizione di spinte rivoluzionarie in presenza di una potente tradizione sovversiva, contesto riassunto nella formula dell’«anomalia italiana», si capovolge nel suo contrario: l’«eccezione francese». Il problema non verrebbe più dalle carenze storiche di un paese che resta tuttora incapace di chiudere con un’amnistia stagioni da lungo tempo concluse, ma dalla sua vicina d’Oltralpe. Nell’intervista che Giovanni Fasanella ha fatto a Alberto Franceschini, la Francia viene dipinta come un «santuario del terrorismo», una centrale che avrebbe sistematicamente promosso la destabilizzazione della democrazia italiana. Siamo nel pieno di una narrazione storica che ripropone alcuni vieti cliché della retorica del complotto e della visione poliziesca della storia. L’obiettivo preso di mira è la cosiddetta «dottrina Mitterrand». Nel corso della sua grottesca testimonianza, un Franceschini ossessionato dalla cultura del sospetto racconta di come il padre, militante comunista ancora impregnato della mentalità staliniana, avuto sentore delle intenzioni bellicose del figlio, l’avesse messo sull’avviso: «ricordati che fuori dal partito c’è soltanto la Cia». Ancora prima della caduta del muro di Berlino, Parigi sarebbe stata dunque un vero incrocio d’intrighi internazionali, sostituendosi a Washington e Mosca nel ruolo di piattaforma destabilizzante dell’Italia. Così si arriva a sostenere che un asse socialdemocratico, guidato da Mitterrand, avrebbe tentato di giocare la terza forza tra le due maggiori potenze, destabilizzando volutamente la penisola grazie alla protezione offerta ai militanti della lotta armata. Quando la storia si trasforma in noir, il racconto può avvalersi di facili licenze narrative e trascurare il rigore cronologico degli eventi, fino a dimenticare che negli anni 70 la Francia era sotto la presidenza di Giscard D’Estaing.
Durante la guerra d’Algeria, l’Italia aveva sempre rifiutato di estradare i militanti dell’Oas e dell’Fln. Jean-Jacques Susini, coinvolto nell’attentato del Petit Clamart contro De Gaulle, rimase per molti anni sotto la protezione della polizia italiana. Non per questo il nostro paese venne accusato di essere una base antifrancese. Negli anni 80, Mitterrand ripagò l’Italia con la stessa moneta. Di fronte al flusso di rifugiati politici che traversavano le Alpi, fece del suolo francese una sorta di camera di decompressione del conflitto che dilagava in Italia, rifiutando le estradizioni nell’attesa di un’amnistia. «Al di la della risposta giudiziaria – ha spiegato una volta Louis Joinet, vero architetto di questa politica d’asilo (Libération del 23 settembre 2002) – si trattava di facilitare il cammino di chi tentava di uscire dalla lotta armata per andare verso una soluzione politica. L’importante era di non marginalizzare quelli che avevano una riflessione politica».
Per il giudice Rosario Priore, autore della postfazione, le cose non stanno affatto così. Deciso a seguire le tracce de l’abbé Augustin Barruel, afferma: «Con ogni probabilità il cervello parigino è esistito, agendo in perfetta intesa con le autorità di quel paese, come hanno provato le inchieste romane». L’istituto di lingue Hyperion avrebbe rimpiazzato la loggia degli Illuminati di Baviera. Ragione che lo spinse a sospettare dell’abbé Pierre, una delle personalità francesi più note, mentre il suo collega Ferdinando Imposimato voleva spiccare un mandato di cattura contro lo stesso Joinet, consigliere giuridico di Mitterrand. 9782755700206
Nel pamphlet scritto per denunciare la campagna di sostegno condotta dalla sinistra e da una parte degli intellettuali francesi contro l’estradizione di Cesare Battisti, chiesta dall’Italia nel febbraio 2004, Guillaume Perrault, convinto che «mai democrazia sia stata così liberale nell’affrontare il terrorismo», si dilunga nel descrivere un’Italia paradisiaca, vero giardino di giustizia e di diritto, rappresentazione che non coincide affatto con l’opinione della destra italiana a cui il suo quotidiano fa riferimento. Preso dall’entusiasmo del neofita, per giustificare il fondamento delle estradizioni richieste contro i fuoriusciti, spiega le meraviglie del rito semi-accusatorio, introdotto nel processo penale italiano con la riforma del 1989 e più volte ritoccato. Dimentica però di precisare che tutti i maxi processi per «terrorismo» sono stati condotti col vecchio rito istruttorio e che l’Italia è il paese più sanzionato dalla corte di giustizia di Strasburgo. Crede – per averlo letto da magistrati come Bruti Liberati – che si possa parlare di giustizia d’emergenza solo in presenza di corti speciali, che l’Italia non ha introdotto, e non sa che l’emergenza può darsi anche attraverso la produzione di una legislazione speciale, che mai abolita trasforma l’eccezione in regola. Come è accaduto fin dalla fine degli anni 70 e come la Corte costituzionale ha riconosciuto, giustificando l’adozione da parte del governo e del parlamento di una legislazione d’eccezione mai emendata. Ripercorre, quindi, la selva di prese di posizione sulla vicenda che gli intellettuali della rive gauche, e molti esponenti della letteratura noir, hanno preso – in realtà – a danno di Battisti stesso e degli altri rifugiati, un po’ come la medicina che uccide il malato. Perrault ha facile gioco nel ridicolizzare l’improvvisata ricostruzione storica degli anni 70 proposta da questi intellettuali. Emergono toni che trasudano risentimento, stucchevoli accenti da letteratura termidoriana, commenti codini e farisei, grottesche uscite scandalizzate che ricordano i gridolini d’orrore di madame la marquise, e argomenti che ricordano le accuse del Merlo, una gazzetta che l’Ovra (la polizia segreta fascista) pubblicava a Parigi per calunniare e denigrare i rifugiati antifascisti. Tratti di un generone cialtronesco che straparla senza pensare. Non sfugge al giornalista una recensione, apparsa su Libération dell’8 ottobre 1998 che, recensendo un libro di Battisti, presenta l’insurrezione sociale degli anni 70 come: «l’epopea di una generazione d’Italiani in secessione armata contro una società che non riconoscono più come la loro, raccontata sullo sfondo di un susseguirsi di rapine, alcool e donne[…] Il protagonista va alla guerra come all’amore, quasi fosse un solitario Don Giovanni».
Per spiegare la folgorazione della sinistra francese più snob verso questa caricatura culturale e politica degli anni 70, l’ex ambasciatore Martinet (autore della prefazione) evoca il «complesso del Marrano». Alla stregua di quegli ebrei spagnoli che per sfuggire alle persecuzioni si convertirono al cattolicesimo, rimanendo tuttavia intimamente fedeli alla vecchia religione, la sinistra francese orfana della rivoluzione cercherebbe ancora dei simboli capaci di rinfocolare i vecchi ideali di gioventù. Per Martinet si tratta ovviamente di un abbaglio sconcertante, che testimonierebbe della persistenza di un arcaismo politico novecentesco dentro la sinistra francese, causa di un clamoroso malinteso che l’avrebbe condotta a prendere lucciole per lanterne e chiamare «rivoluzionari» dei semplici «criminali». La controprova sarebbe venuta dalla reazione indignata della sinistra italiana, ai suoi occhi ben più moderna, riformista e liberale. L’ex ambasciatore di Palazzo Farnese guarda senza dubbio con favore al modello social-liberale blairiano, è singolare dunque che non si accorga di come il primo ministro inglese non abbia esitato a sporcarsi le mani con il conflitto irlandese, negoziando con l’Ira, liberando tutti i prigionieri politici, anche quelli con reati di sangue (e l’Ira, come gli altri gruppi irridentisti cattolici o protestanti, metteva le bombe), e stabilito le tappe di un processo politico che ha condotto alla fine del conflitto. In Italia, invece, il tanto decantato Blair viene guardato dai liberali e social-liberali di sinistra come di destra soltanto per le sue politiche di liberalizzazione e privatizzazione economica e sociale. resizephp2
Martinet compie anche altre omissioni, dimentica così di spiegare come dietro i rimproveri stizziti piovuti dai cugini d’Oltralpe, ci fosse una sindrome altrettanto curiosa: quella dell’«album di famiglia». Per fare fronte alla perenne carenza di legittimazione istituzionale, la sinistra italiana è posta di fronte alla continua necessità di far dimenticare il proprio passato. Le polemiche seguite all’apparizione del volume di Mirella Serri, I Redenti, hanno ricordato come una buona parte dell’intellighenzia ex comunista abbia vissuto diverse vite, passando il proprio tempo a cancellare le precedenti: dal fascismo della gioventù, al comunismo della maturità, al post o all’anticomunismo della senescenza. In un simile contesto culturale, appare chiaro allora perché i prigionieri e i rifugiati degli anni 70 debbano continuare ad essere relegati nel ruolo di capri espiatori, inchiodati ad una funzione cristica: pagare per tutti «la tragedia del Novecento», rispettando alla lettera il rito della esportazione della colpa.
Racconta ancora Perrault che nel pieno delle feroci polemiche che la stampa italiana aveva lanciato contro la sinistra francese, il sindaco di Roma Walter Veltroni si sarebbe precipitato a telefonare al suo omologo parigino, Bertrand Delanoë, per dissuaderlo dall’appoggiare Battisti. Un’ammirevole sensibilità etica che gli era mancata quando, direttore dell’Unità, fece campagna per la liberazione di alcuni neofascisti rei confessi di una decina di omicidi (e formalmente condannati anche per la strage di Bologna – che Perrault mette sul conto dei gruppi armati di sinistra). La clemenza, sembra dire Veltroni col suo gesto, vale per gli avversari della sponda avversa, non per quelli alla propria sinistra. Ma il doppio linguaggio venuto dall’Italia nei mesi di astiose polemiche sul caso Battisti non termina certo qui. Tra i giustizialisti della sinistra favorevoli alle estradizioni, viene citato anche Antonio Tabucchi, sublime personaggio che eccelle nell’arte di selezionare i pentiti: cattivi quelli che accusano i propri amici (Sofri); buoni quelli che chiamano in causa i nemici (Andreotti o Battisti). Dalle fila della magistratura non sono venuti discorsi migliori: mentre il segretario dell’Anm denunciava «i progetti di fascistizzazione dell’ordinamento giudiziario», fuori d’Italia ci si indignava con gli esponenti della rive gauche che ripetevano ingenuamente quanto letto sulla stampa della sinistra italiana. La destra non era da meno, in casa accusava la magistratura di totalitarismo, ma all’estero pretendeva che le sue sentenze fossero venerate, salvo evidentemente quando queste riguardavano Berlusconi.
Sembra finita qui, e invece ecco emergere un retroscena ancora più inquietante: il 13 giugno 2003, il magistrato della procura antiterrorismo di Parigi, Gilbert Thiel, aveva organizzato insieme alla Direzione nazionale antiterrorismo una retata che sarebbe dovuta scattare il successivo lunedì 23. L’obiettivo era quello di arrestare tre fuoriusciti, tra cui Battisti, insieme ad altri due italiani non latitanti, Maj e Czeppel, i soli che di fatto poi vennero catturati. Un’operazione concordata con i vertici del Viminale e la collaborazione della procura bolognese. L’intera operazione era finalizzata a propagandare un legame diretto con l’arresto, avvenuto nel marzo precedente, di una militante del gruppo autore degli attentati D’Antona e Biagi e validare così la leggenda della «centrale francese», proprio mentre questa era clamorosamente smentita dalle indagini. L’intervento di Chirac che, dopo l’estradizione lampo organizzata dal suo rivale Sarkozy, nell’agosto 2002, aveva accentrato i fascicoli sui rifugiati italiani sotto il controllo dei suoi uffici, fece saltare tutto. Il presidente della repubblica francese, infatti, temeva che la retata venisse interpretata come un regalo a Berlusconi che il primo luglio avrebbe assunto, tra i clamori mediatici della grande operazione antiterrorismo, la presidenza della Ue.

Link
Italie, le thème du complot dans l’historiographie contemporaine – Paolo Persichetti
Ci chiameremo la Brigata rossa
Spazzatura, Sol dell’avvenir il film sulle Brigate rosse e i complotti di Giovanni Fasanella
I marziani a Reggio Emilia
Caso Moro, l’ossessione cospirativa e il pregiudizio storiografico
Il caso Moro
Storia della dottrina Mitterrand