Il Brasile respinge la richiesta d’estradizione di Battisti: l’anomalia è tutta italiana

Il Brasile, come la Francia, non costituisce affatto una eccezione sul piano del diritto internazionale. Ben sette paesi hanno respinto le richieste di estradizione avanzate dall’Italia nei confronti di militanti italiani inquisiti o condannati in base alla legislazione d’emergenza per appartenenza a formazioni politiche rivoluzionarie o fatti di violenza politica avvenuti nel corso degli anni 70 e 80.
Le uniche volte che l’Italia ha riavuto indietro dei fuoriusciti è stato grazie ad operazioni di pirateria internazionale, vere e proprie “consegne strordinarie” (sul modello delle extraordinary rendition), come fu nel caso di Paolo Persichetti, Rita Algranati e Maurizio Falessi.

di Oreste Scalzone
27 gennaio 2009

Si mescolano assieme le voci dei politici, degli opinion makers, degli uomini pubblici delle istituzioni, e quelle dei “familiari delle vittime” riuniti nelle corrispondenti associazioni.

Sette paesi nel mondo hanno sistematicamente risposto no, per più di un quarto di secolo, alle richieste di estradizione – avanzate dalla Repubblica Italiana – di “terroristi”, imputati o condannati, a seguito dei cosiddetti “anni di piombo”, per “terrorismo” ( in qualche caso di estrema destra, nel caso più diffuso, di estrema sinistra).

Ecco lista:

Francia con la cosiddetta dottrina Mitterrand, l’accoglienza, nella forma dell’asilo di fatto, concessa ad un migliaio di fuoriusciti dall’Italia, la non-estradizione di 92 persone sulle 94 sottoposte a procedimento di estradizione. Le eccezioni sono state Battisti – eccezione rimasta sulla carta -, e Paolo Persichetti, che purtroppo fu materialmente estradato perché sette anni dopo la firma di un decreto d’estradizione non a caso mai eseguito, lo Stato italiano nella persona del delinquente giudiziario – a meno che non si tratti d’idiozia – sostituto procuratore di Bologna Paolo Giovagnoli costruì una montatura poi miseramente caduta, inventandosi una pretesa spola per Persichetti tra Parigi e Bologna.

Brasile non ha estradato numerosi italiani, tra i quali basti ricordare, prima di Battisti, i casi di Valitutti, Lollo, Pessina, Mancini.

Canada che accolse Piperno respinto alla frontiera statunitense, dove si era recato in provenienza da Parigi per recarsi al Mit di Boston.

Gran Bretagna ha accolto un esponente della sinistra sotto inchiesta per la sua collaborazione con la rivista Controinformazione, oggi divenuto docente universitario. Ha rifiutato le richieste di estradizione di diversi esponenti neofascisti (perlopiù Terza posizione), tra cui Morsello e Fiore.

Grecia ha respinto le richieste di estradizione italiana avanzate nei confronti di Folini e Bianco.

Argentina non ha accolto la richiesta di estradizione avanzata nel 2002 nei confronti di Bertulazzi.

Nicaragua ha ritenuto irricevibile le domande di estradizione contro la cospicua colonia di fuoriusciti italiani degli anni 70. Il caso Casimirri è quello più noto.

Evitiamo di citare il contenzioso Italia/Giappone a proposito del caso Delfo Zorzi, perché c’è il fondato motivo di pensare ad accordi sottobanco, connivenze fra servizî, e simili…).

Le consegne straordinarie
Oltre al caso di Paolo Persichetti, un’altra eccezione rispetto a questo atteggiamento costante è rappresentata dalla rimessa brevi manu, e militari, all’Italia da parte del governo e dei servizi segreti dal’Algeria – via quell’altro Paese campione dei diritti umani e delle garanzie che è l’Egitto, di Rita Algranati e Maurizio Falessi (quest’ultimo per giunta con la pena già prescritta): una vera operazione di “kidnapping morbido”…
Si tratta dunque di ben altro che di una anomalia-Mitterrand: no, l’anomalìa che manifestamente appare è quella italiana. Ora, qual’ è quest’anomalia italiana, e perché diciamo che i kapataz istituzionali – politicanti in testa – dello Stato italiano strumentalizzano e in qualche modo fanno violenza morale agli stessi familiari delle vittime, seminando tra loro illusioni per altro infime, col rivoltante cinismo demagogico del populismo penale sul drittofilo della formazione di uno Stato Penale?
Fingono di non sapere che fa parte dei fondamenti del giuridismo moderno il carattere temporalmente finito della Giustizia penale. “Giustizia infinita” è nozione a fondamento teologico dei tribunali dell’Inquisizione, implica come presupposto la trascendenza. Il diritto/dovere assoluto dello Stato di individuare e punire – e delle parti civili di veder sempre designati, scovati, arrestati e puniti dei colpevoli – è nefasta utopia, conato assolutistico e totalitaristico da Stato etico.

Caso Battisti: il testo integrale della risposta di Lula a Napolitano

Il presidente brasiliano Luiz Inacio da Silva risponde al presidente della repubblica Giorgio Napolitano


«Rispettiamo l’ordinamento italiano ma l’asilo politico riconosciuto a Battisti è un nostro atto sovrano fondato su basi giuridiche interne e internazionali»

di LUIZ INACIO LULA DA SILVA

Signor Presidente, Giorgio Napolitano,

Ho l’onore di rispondere alla lettera di Vostra Eccellenza, del 16 gennaio, riferita alla decisione dello Stato brasiliano di concedere lo status di rifugiato politico al cittadino italiano Cesare Battisti.

“Vorrei, in questa occasione, esprimere a Sua Eccellenza la piena considerazione del potere giudiziario italiano e dello Stato democratico di diritto vigente in questo paese, ed affermare la mia fiducia nel carattere democratico, umanista e legittimo dell’ordinamento giuridico italiano.

“Chiarisco a Sua Eccellenza che la concessione della condizione di rifugiato al signor Battisti è un atto di sovranità dello Stato brasiliano. La decisione è basata nella Costituzione brasiliana (articolo 4°, X) nella Convenzione del 1951 delle Nazioni Unite relativa allo Statuto dei Rifugiati e nella legislazione brasiliana (Legge 9.474/97). La concessione dell’asilo e le considerazioni che la accompagnano sono ristrette ad un processo concreto, essendo state emesse con fondamento in elementi e documenti di un procedimento specifico.

“Voglio, in questa occasione, manifestare a Sua Eccellenza la mia fiducia che i legami storici e culturali che uniscono il Brasile e l’Italia continueranno ad ispirare i nostri sforzi tesi ad approfondire le nostre solide relazioni bilaterali nei più diversi settori.

* * * *


Senhor presidente, Giorgio Napolitano,

Tenho a honra de acusar o recebimento da carta de Vossa Excelência, de 16 de janeiro do corrente, referente a’ decisão do Estado brasileiro de conceder o estatuto de refugiado ao cidadão italiano Cesare Battisti.

Desejaria, nesta ocasião, expressar a Vossa Excelência a plena consideração do Poder Judiciário italiano e ao Estado Democrático de Direito vigente nesse país, bem como afirmar minha confiança no caráter democrático, humanista e legítimo do ordenamento jurídico italiano.

Esclareço a Vossa Excelência que a concessão da condição de refugiado ao senhor Battisti representa um ato de soberania do Estado brasileiro. A decisão está amparada na Constituição brasileira (artigo 4º, X) na Convenção de 1951 das Nações Unidas relativa ao Estatuto dos Refugiados e na legislação infraconstitucional (Lei 9.474/97). A concessão do refúgio e as considerações que a acompanharam restringiram-se a um processo concreto, tendo sido proferida com fundamento nos elementos e documentos constantes num procedimento específico.

Quero, nesta oportunidade, manifestar a Vossa Excelência minha confiança de que os laços históricos e culturais que unem o Brasil e a Itália continuarão a inspirar nossos esforços com vistas a aprofundar ainda mais nossas densas e sólidas relações bilaterais nos mais diversos setores.

Cordiais saudações

Brasile: stralci della decisione del ministro della Giustizia Tarso Genro

Mentre in Italia proseguono le proteste ufficiali, dopo le lettere del presidente della repubblica Napolitano e del presidente della Camera Fini al presidente brasiliano Lula, ecco alcuni stralci salienti del testo con il quale il ministro della giustizia brasiliano Tarso Genro ha concesso l’asilo politico a Cesare Battisti, ripresi dal blog


http://lapattumieradellastoria.blogspot.com/

Tarso Genro

Tarso Genro

La decisione del Ministro di giustizia brasiliano è stata ricoperta da insulti da mezza Italia. Quasi nessuno l’ha letta, i giornali ne hanno riportato più nulla che poco. Vale forse la pena di segnalare il documento originale (destaque do Diario Oficial ripreso dal sito del governo brasiliano) che molto probabilmente è opera di pugno dello stesso ministro Tarso Genro.
Preliminarmente, va ricordata la differenza tra concessione di asilo (diplomatico) e di rifugio (territoriale – i dettagli sul sito del ministero di giustizia), e che la decisione del Ministro è il risultato del ricorso contro la decisione precedente del Conare (Comitê Nacional para os Refugiados, organo tecnico del ministero che aveva rifiutato lo statuto di rifugiato).


La decisione in dettaglio

800px-lula_pernambuco115935

Il presidente brasiliano Lula

Qui in breve gli argomenti chiari e ben argomentati sollevati nei diversi punti della decisione, che:
– ricorda che l’Italia non si è opposta alla connotazione politica dei reati contestati a Battisti, che al contrario risulta esplicita nelle sentenze di condanna, che parlano di «finalità di sovversione» (punto 8 e 26) ;
– si pone la questione se Battisti abbia un «fondato timore di essere perseguito per motivi politici» (questa è la formula della legge per lo statuto di rifugiato, punto 7) e per rispondere ricorre all’analisi usuale degli aspetti soggettivi ed oggettivi (9-11);
– descrive la «legittima repressione, da parte dello Stato italiano, della militanza di sinistra che voleva abbattere il regime con le armi durante gli anni di piombo». «Durante quel periodo, la società italiana e lo stato di diritto in Italia furono assediati da un insieme di movimenti politici, azioni armate e mobilitazioni sociali alcuni dei quali pretendevano l’affermarsi di un nuovo regime politico-sociale». Le organizzazioni rivoluzionarie che si formarono agivano «in zone “grigie”, nella stretta fascia tra l’azione politica insurrezionale di carttere armato e l’azione marginale del “banditismo sociale”» (12-13);
– ricorda la reazione dello stato italiano come legittima per uno stato democratico di diritto, e che questa si fece «non soltanto applicando norme giuridiche in vigore all’epoca, ma anche creando “eccezioni”, attraverso leggi di difesa dello Stato, che ridussero le prerogative di difesa degli accusati di sovversione e/o azioni violente, compresa l’istituzione della delazione premiata» (14);
– considera che «nei momenti di estrema tensione sociale e politica è comune e prevedibile che si attivino, anche nello stato di diritto, apparati illegali o paralleli allo stato» il che a volte «configuara una forte crisi di legalità: “la legge perde il primato politico nel sistema”. In tali casi paradossalmenete la giudiziarizzazione della politica intacca le garanzie democratiche senza che il regime democratico sia posto in dubbio», e riporta, dopo un riferimento ad Habermas, una citazione dal Futuro della democrazia di Norberto Bobbio (15); e che
– anche in «situazioni d’emergenza come quella italiana» è fondamentale «che non si accetti mai deroga dai principi giuridici che sostengono i diritti dell’uomo», e «nel caso italiano le possibilità di abusi erano date dallo stesso ordinamento giuridico forgiato negli “anni di piombo”» ovvero nell’arsenale di poteri di polizia e di leggi d’eccezione, descritti ricorrendo ad un approfondimento di Jacques Mucchielli (pubblicato in un lavoro sul ricorso al carcere nelle crisi politiche) (16);
– aggiunge che «è pubblico e non controverso il fatto che i meccanismi di funzionamento dell’eccezione operarono, in Italia, anche fuori delle regole della propria eccezionalità prevista dalla legge». È così che si formarono quelle forme di «potere occulto», «tanto più potente quanto meno si lascia vedere». E ciò «è professato in nome della preservazione dello Stato contro gli insorti, che non è meno illeggittima delle azioni sanguinarie degli insorti contro l’ordine». (17, 18);
– come argomento a contrario, richiama Carl Schmitt tra i teorici del diritto che non credono nella democrazia liberale, per dire con Bobbio che «quanto più eccezioni, tanto meno democrazia e diritto» (19);
– rileva che alcune misure d’eccezione adottate in Italia negli “anni di piombo” figurano ancora nei rapporti di Amnesty International e del Cpt (Comitato europeo di prevenzione della tortura, con esplicito riferimento a questo rapporto 2007) (20); e che
– altre persone fuggite dall’Italia per «motivi politici legati alla situazione del paese nella decade del 1970 ed inizi anni 80», come Battisti, non sono stati estradati dal Supremo Tribunale Federale poiché le condanne italiane attribuivano loro l’intenzione di sovvertire violentemente l’ordine socio-economico italino, con esplicito riferimento al diniego di estradizione nel caso di Luciano Pessina (21);
– nota che il ricorrente (Battisti) ha subito direttamente gli effetti della legislazione d’eccezione italiana, e che le accuse contro di lui non si fondavano su prove periziali ma sulla testimonianza del «delatore premiato Pietro Mutti» (23, 24);
– contesta l’argomentazione che si tratti di delitti penali comuni, poiché la violazione della legge penale «costituisce, in alcuni casi, la “giustificazione” giuridica dello Stato richiedente, senza la quale le possibilità di consegna del cittadino richiesto sarebbero senz’altro pregiudicate» (25);
– richiama la lettera di Cossiga, che attesta che i «sovversivi di sinistra vennero trattati, nell’Italia degli anni di piombo, come semplici terroristi e talvolta assolutamente come delinquenti comuni. La lettera conferma la qualità impropria di questa classificazione imposta» a Battisti (28);
– appoggiandosi sulla dottrina (F. Rezek, Direito internacional publico), conclude che «Non resta il minimo dubbio che, indipendentemente dalla valutazione del carattere politico o meno dei crimini imputati – comunque inaccettabili in ogni ipotesi, dal punto di vista dell’umanesimo democratico – costituisce fatto irrefutabile la partecipazione politica del ricorrente, il suo coinvolgimento politico insurrezionale et la pretesa, sua e del suo gruppo, di istituire un potere sovrano “fuori dall’ordinamento”» (29, 30);
– afferma che è un «aspetto molto importante per l’esame della pertinenza della concessione di rifugio, il fatto che il ricorrente riparò sul suolo francese per ragioni politiche assunte per decisione sovrana del capo di Stato di quel paese», ricordando che «Mitterrand accolse i ‘sovversivi’ alla categorica condizione che facessero una rinuncia formale alla lotta armata» e che Battisti, «dopo la rinuncia alla lotta armata resto in Francia per una decade. Fondò una famiglia, sposandosi e facendo due figlie, e visse pacificamante lavorando come portiere e scrittore». La situazione cambiò durante il governo Chirac, che annullò l’ospitalità “per ragioni eminentemente politiche. Il cambiamento di posizione dello stato francese, che gli aveva conferito rifugio come militante politico dell’estrema sinistra, fu il solo motore della sua venuta in Brasile». Sicché il Brasile «è divenuto il “depositario” di un cittadino, di fatto espulso da un territorio per decisione politica che si contrappone ad una decisione precedente che l’aveva riconosciuto come perseguitato politico (31-35);
– riassumendo che Battisti «per motivi politici si coinvolse in organizzazioni illegali perseguite penalmente nello Stato richiedente. Per ragioni politiche fu rifugiato in Francia ed anche per motivi politici, da cui scaturì la decisione politica dello Stato francese, decise, più tardi, di fuggire ancora», conclude che «L’elemento soggettivo del “fondato timore di persecuzione” necessario per il riconoscimento della condizione di rifugiato è pertanto chiaramente configurato» poiché l’elemento soggettivo è basato su fatti oggettivi (36, 37).
– riafferma, con la dottrna, che la qualificazione di individui come rifugiati, ovvero come “persone che non sono delinquenti comuni”, è un atto sovrano dello Stato, e che anche nel contesto della protezione umanitaria vale il principio in dubio pro reo : «nel dubbio, la decisione di riconoscimento dovrà inclinarsi a favore di chi sollecita il rifugio» (38, 39);
– richiama infine la normativa Costituzionale e dei Diritti dell’uomo, segnalando che «non sussitono impedimenti giuridici per riconoscere il carattere di rifugiato del ricorrente. Benché si richiami a diversi illeciti che sarebbero stati commessi dal ricorrente, in nessun momento lo Stato richiedente (l’Italia) ha notificato uno dei crimini che impedirebbero il riconoscimento della condizione di rifugiato» (40-42);
– aggiunge in conclusione che «il contesto in cui ebbero luogo i delitti di omicidio imputati al ricorrente, le condizioni in cui si tennero i suoi processi, la sua potenziale impossibilità di un’ampia difesa a fronte della radicalizzazione politica in Italia, provocano come minimo un profondo dubbio sul fatto che il ricorrente ebbe diritto al dovuto processo legale» (43).

 

 

 


Qualche nota

Come chiunque può vedere, non v’è nella decisione del ministro alcun riferimento a rischi per la vita di Cesare Battisti, ed ancor meno a mafia o Cia.
La decisione di accoglierlo come rifugiato si fonda solo sull’esistenza di un «ragionevole dubbio sui fatti che, secondo il Battisti, sono alla base del suo timore di persecuzione», né più né meno. Anche le reazioni di Cossiga non possono essere seriamente riferite alla decisione, che, al pari degli altri politici, non ha letto.
Le reazioni, politiche e generali, meritano un’attenzione separata. Vale qui notare che il vero centro dello scontro è la memoria degli “anni di piombo”, ovvero la sua configurazione come storia politica.
Attraverso il caso Battisti il tentativo di criminalizzazione assoluta della violenza politica degli anni 70 ha raggiunto un apice senza precedenti; l’insistenza nel volerlo configurare come un “criminale comune”, vuoi per la sua biografia o per le azioni dei Proletari armati per il comunismo (Pac), forte della riuscita campagna di mostrificazione (vedi il dossier su Carmilla) ma non confermata dagli atti, mirava e mira ad affermare una memoria storica calcata su quella soggettiva dei magistrati anti-terrorismo (che ovviamente hanno condotto dei processi legalmente perfetti e non hanno mai fatto politica).
La decisione del ministro brasiliano, mostra, forse per la prima volta esplicitamente in un atto ufficiale, che la lettura di quell’epoca non può prescindere dalla constatazione dell’esistenza di un violento conflitto nel paese. Si noti che tutti i riferimenti al “rischio di persecuzione” che tanto fanno inalberare i benpensanti, sono relativi all’epoca dei fatti e dei processi (fine anni 70 ed inizio 80!) e non all’attualità.

Caso Battisti, scontro tra Italia e Brasile per la concessione dell’asilo politico

Anni 70: «furono reati politici». Il ministro della Giustizia brasiliano Tarso Genro concede l’asilo politico a Cesare Battisti

Paolo Persichetti

Liberazione 16 gennaio 2009

Cesare Battisti, l’ex esponente dei Pac condannato all’ergastolo dalla giustizia dell’emergenza italiana e riparato in amnistiaj3pocvBrasile dopo l’estradizione concessa dalla Francia, non verrà estradato. Il ministro della Giustizia Tarso Genro, anch’egli con un passato di esiliato politico durante gli anni della dittatura e per questo rifugiatosi in Uruguay, gli ha concesso l’asilo politico (sarà libero entro 4 giorni). Decisione che ha capovolto il parere fornito a stretta maggioranza (tre contro due) dal Conare (l’organismo abilitato a fornire un avviso tecnico) il 28 novembre scorso. Arrestato a Copacabana il 18 marzo 2007, Battisti non era riuscito inizialmente a far valere le sue ragioni. Le prime tappe della procedura aveva preso una brutta piega. Insomma l’esito positivo della vicenda non sembrava affatto scontato. Il 2 aprile 2008, il procuratore generale, raccogliendo le pressioni diplomatiche e soprattutto degli ambienti giudiziari italiani, aveva espresso parere favorevole all’estradizione. Per questo la difesa aveva rinunciato a proseguire la sua battaglia sulla via strettamente giudiziaria, che prevedeva il ricorso al tribunale supremo federale (l’equivalente della nostra corte costituzionale), per interpellare direttamente il potere politico. Così in ragione dello “statuto dei rifugiati del 1951” e di una legge del 1997, il ministro della Giustizia ha ritenuto che esistessero tutti i requisiti richiesti per la concessione dell’asilo politico. Tra questi il fatto che gli episodi contestati a Battisti poggiassero tutti sulle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia, Pietro Mutti, lautamente remunerato con l’impunità, senza altri fondati elementi di prova; la presenza di una legislazione penale speciale, cioè di una giustizia d’eccezione che sovrasanziona i delitti politici e riduce le garanzie processuali e la sussistenza di un contesto storico caratterizzato da un conflitto sociale acceso. Il mantenimento, a distanza di tanti decenni, di un intento ultrapersecutorio che ha reso tabù qualsiasi chiusura politica delle eredità penali degli anni 70, avrebbe così suscitato quel rischio di «persecuzione politica», evocato per giustificare l’asilo, che tanto scandalo ha suscitato nel ceto politico-giudiziario italiano. A confortare la decisione è intervenuto anche il parere di Francesco Cossiga, già ministro degli Interni e presidente del consiglio negli anni più duri dello scontro tra istituzioni e sovversione di sinistra (nonché promulgatore della legislazione speciale). Alcuni decisivi passaggi della lettera dell’ex presidente della Repubblica sono stati ripresi nello stesso provvedimento emesso dal ministro Genro. Vi si può leggere infatti che «i sovversivi di sinistra venivano considerati nell’Italia degli “anni di piombo”, come semplici terroristi e talvolta criminali comuni. L’autore della lettera – conclude il provvedimento – sostiene, tuttavia, l’impropietà di questa classificazione attribuita al ricorrente». La decisione del Brasile, che si aggiunge a quella della Francia sul caso Petrella, rappresenta un smentita cocente delle arroganti pretese della magistratura e del ceto politico italiano. La dottrina Mitterrand ha trovato in questo modo una rinnovata legittimazione internazionale. L’italia con la sua eccezione giudiziaria resta sempre più sola.

Segue/1

link

brasile-niente-asilo-politico-a-cesare-battisti/
dalla-dottrina-mitterrand-alla-dottrina-pisanu/
la-fine-dellasilo-politico/
dalla-vendetta-giudiziaria-alla-soluzione-politica/

Su amnistia e dottrina Mitterrand vedi anche i seguenti link

Storia-della-dottrina-mitterrand
Una-storia-politica-dell’amnistia
un-kidnapping-sarkozien
retroscena-di-una-estradizione
exil-et-chatiment
esilio-e-castigo

Sulla vicenda di Marina Petrella vedi anche i seguenti link

La Francia rinuncia all’estradizione di Marina Petrella
La figlia di Marina Petrella: “sono nata in un carcere speciale agli inizi degli anni 80, adesso voglio capire”
La Francia ha deciso di scarcerare Marina Petrella
Oreste Scalzone, quando si parla di confini dell’umanita vuol dire che se ne sta escludendo una parte
Marina Petrella ricoverata in ospedale ma sempre agli arresti
Peggiorano le condizioni di salute di Petrella
Lettera da Parigi della figlia di Marina Petrella
Marina Petrella sarà estradata, addio alla dottrina Mitterrand

La dissociazione politica dal terrorismo

Scheda giuridica sui dispositivi legislativi che configuramo le modaliità della dissociazione politica dal terrorismo e la collaborazione giudiziaria

Tre successivi interventi legislativi, concepiti all’interno delle misure speciali varate da governo e parlamento tra la fine degli anni 70 e la prima parte degli anni 80, definiscono progressivamente due particolari figure giuridiche, alle quali vengono riconosciute rilevanti sconti di pena, ipotesi di non punibilità, accesso facilitato alle misure alternative alla detenzione, liberazione n1035440415_221871_65533 condizionale e altri benefici, oltre che un regime penitenziario privilegiato: il collaboratore di giustizia, comunemente definito “pentito”, e il dissociato.

1) Col decreto legge n° 625 del 15 dicembre 1979 (Gazzetta ufficiale n° 342 del 17 dicembre 1979), convertito in legge nel febbraio 1980 (Gazzetta ufficiale n° 37 del 7 febbraio 1980) si introduce la prima formulazione della nozione di “dissociazione”, intesa a definire colui che «dissociandosi dagli altri, si adopera a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l’autorità di polizia e l’autorità giudiziaria nella raccolta di prove per l’individuazione o la cattura dei complici».

2) Nel maggio 1982, un secondo dispositivo legislativo molto più articolato (Gazzetta ufficiale n° 149 del 2 giugno 1982) introduce una distinzione tra la dissociazione (art. 2) e la collaborazione (art. 3). Può così avvalersi degli sconti di pena per la dissociazione colui che «renda piena confessione di tutti i reati commessi e si adoperi durante il processo per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato o per impedire la commissione di reati connessi». Viene invece considerato un collaboratore di giustizia colui che discioglie o recede dal gruppo, si consegna fornendo ogni informazione sulla struttura e sull’organizzazione dell’associazione o della banda, «rende piena confessione di tutti i reati commessi e aiuta l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l’individuazione o la cattura di uno o più autori di reati commessi per la medesima finalità ovvero fornisce comunque elementi di prova rilevanti per l’esatta ricostruzione del fatto e la scoperta degli autori dello stesso».

3) Il 18 febbraio 1987, viene varata invece un’ultima legge, Misure a favore di chi si dissocia dal terrorismo (Gazzetta ufficiale n° 43 del 21 febbraio 1987) nella quale si definisce, art. 1, «condotta di dissociazione dal terrorismo il comportamento di chi, imputato o condannato per reati aventi finalità di terrorismo o di eversione dell’ordinamento costituzionale, ha definitivamente abbandonato l’organizzazione o il movimento terroristico o eversivo cui ha appartenuto, tenendo congiuntamente le seguenti condotte: ammissione delle attività effettivamente svolte, comportamenti oggettivamente ed univocamente incompatibili con il permanere del vincolo associativo, ripudio della violenza come metodo di lotta politica».

Sabina Rossa e gli ex terroristi: siano liberi senza il sì di noi vittime

La proposta di legge. Il testo elimina la necessità del «sicuro ravvedimento»: sufficiente la rieducazione senza più le indagini psicologiche e la valutazione del rapporto tra condannati e parenti delle vittime

Giovanni Bianconi
Corriere della Sera
28 dicembre 2008

ROMA – Ha incontrato uno degli assassini di suo padre, e poi il giudice che deve decidere sulla scarcerazione di quell’uomo. Ha detto che il brigatista che nel gennaio 1979 sparò al sindacalista Guido Rossa oggi è un’ altra persona, e merita di lasciare la images10prigione dopo trent’ anni di reclusione. Quell’ uomo, l’ ex brigatista Vincenzo Guagliardo, è invece ancora dentro anche perché non ha voluto pubblicizzare l’incontro con la figlia di Rossa, né s’ è rivolto ad altre vittime ritenendo che fosse la forma migliore per rispettarle. E oggi Sabina Rossa, dopo il faccia a faccia con Guagliardo e altri ex militanti delle Brigate rosse fa un passo in più. Da deputato del Partito democratico, la figlia del sindacalista ucciso dalle Br ha presentato un disegno di legge per sostituire il «sicuro ravvedimento» richiesto dal codice penale per concedere la liberazione condizionale (e che per molti giudici, compresi quelli di Guagliardo, si misura proprio dal contatto tra carnefici e vittime) con una formula diversa: può uscire dal carcere prima del fine pena, e nel caso degli ergastolani dopo 26 anni, chi ha tenuto «un comportamento tale da far ritenere concluso positivamente il percorso rieducativo di cui all’ articolo 27 comma 3 della Costituzione». Niente più indagini psicologiche alla ricerca dei sintomi del «ravvedimento», quindi. E niente più valutazione del rapporto tra gli assassini e i parenti di chi è stato assassinato. «Le vittime non hanno bisogno di vedersi affidare il peso del destino di coloro che li ha colpiti – spiega la Rossa -. Se questi contatti avvengono, non devono essere sbattuti in tribunale per dimostrare qualcosa. Devono restare in un altro ambito, non diventare metro di giudizio per decidere se un detenuto merita di uscire oppure no». La liberazione condizionale è diventata materia delicata da quando hanno cominciato a chiederla gli ex terroristi, di sinistra e di destra, che non hanno usufruito degli sconti di pena concessi a pentiti e dissociati. Si tratta di ergastolani, condannati per omicidi, che compiuti i 26 anni di cella presentano istanza per tornare a una vita regolare fuori dalle galere, di solito quando già godono della semilibertà (all’ esterno di giorno e dentro di notte). La legge attuale prevede, appunto, che sia certificato il «sicuro ravvedimento», ma Sabina Rossa lo considera un requisito «troppo aleatorio». Per alcuni giudici, un fattore discriminante è stato proprio il comportamento del condannato nei rapporti con i familiari delle persone uccise; cioè se avesse o meno «dimostrato solidarietà nei confronti della vittima, interessandosi delle sue condizioni e facendo quanto è possibile per lenire il danno provocatole». E’ successo così che chi aveva preso contatti con i parenti delle vittime, di solito attraverso delle lettere inviate tramite gli avvocati, è stato considerato «ravveduto» ed ha lasciato il carcere definitivamente, mentre chi non l’ ha fatto s’ è visto negare questa possibilità. Nel caso di Guagliardo, il giudice ha detto no proprio in assenza di quei contatti, nonostante l’ incontro con Sabina Rossa fosse già avvenuto. Ma l’ ex br non ne ha parlato, sostenendo di considerare il silenzio «la forma di mediazione più consona alla tragicità della quale si è macchiato». Ora Sabina Rossa, protagonista di questa vicenda in qualità di figlia dell’ uomo ucciso da Guagliardo, ritiene che «una simile interpretazione della norma, che chiama in causa direttamente le vittime del reato e o loro familiari, si presti a grandi difficoltà applicative e lasci grande spazio a disomogeneità legate all’ intrinseca difficoltà di lettura profonda della relazione tra images-2condannato e vittima». Anche perché ogni magistrato decide come crede, e in passato sono state liberati pure ex terroristi che non si sono mai rivolti ai parenti dei loro «bersagli». Di qui la proposta di modificare la legge, e di ancorare l’ eventuale scarcerazione a criteri più oggettivi e meno discrezionali. «Senza andare a scandagliare l’ animo delle persone», dice ancora la deputata del Pd, che attribuisce a questa iniziativa un significato più ampio. «Vorrei che fosse – spiega – un ulteriore passo verso il superamento dei cosiddetti “anni di piombo”, che non può avvenire mettendo una pietra sul passato o attraverso il silenzio. Le leggi premiali hanno messo in libertà degli assassini senza che scontassero una vera pena, mentre c’ è chi dopo trent’ anni è ancora in carcere pur non avendo più nulla a che fare con la persona che fu. E’ un paradosso, che sarebbe bene superare con misure meno discrezionali possibili».

Link
Ancora ergastolo per Vincenzo Guagliardo

La battaglia di Sabina Rossa per l’uomo che sparò al padre
Sabina Rossa: “Cari brigatisti confrontiamoci alla pari”
Sabina Rossa: “Scarcerate l’uomo che ha sparato a mio padre”

Sabina Rossa: «Cari brigatisti, confrontiamoci “alla pari”»

«Senza rancore, senza reticenze, per chiudere quegli anni dobbiamo raccontarli»

Paolo Persichetti
Liberazione
5 dicembre 2008

Per almeno due interi decenni, gli 80 e i 90, il tema del complotto, la cosiddetta dietrologia, ha dominato l’approccio dei media e della società politica nei confronti della storia della lotta armata. Una forma di occultamento piuttosto che di reale comprensione. Alle soglie del 2000 la chiave di lettura cospirativa si è affievolita, in verità senza scomparire del tutto, come un serpente dalle mille teste. L’attenzione maggiore si è portata invece verso i familiari delle vittime, o meglio una parte di quella realtà. Le testimonianze del dolore e i percorsi della sofferenza sono diventati aspetti centrali del racconto pubblico e del discorso politico. 71-rossaMa se la dietrologia era fuorviante, il dolore, da solo, non riesce a narrare per intero quegli anni. È possibile uno sforzo ulteriore, un passaggio alla lucidità storica? Non “memoria condivisa”, come sostengono alcuni, ma storia aperta, libera, fatta di confronti. Storia con le sue metodologie, dove, per esempio, la dimensione della sofferenza può trovare posto in una indagine sulle mentalità.
 Eppure una discussione del genere, qui in Italia, fino ad ora non è sembrata nemmeno pensabile. Questa intervista a Sabina Rossa, la figlia di Guido Rossa, il militante del Pci ucciso nel corso di un’azione realizzata nel 1979 dalla colonna genovese delle Brigate rosse, è un tentativo di infrangere il tabù. Intanto sgomberando il campo da malintesi e inesattezze: quando lo si vuole, un confronto – estraneo alle logiche dell’emenda e del ravvedimento proposto in sede penitenziaria – è possibile tra ex appartenenti alla lotta armata, non dissociati e non pentiti, e familiari delle vittime. Si tratta di un inizio, anche perché le regole dell’intervista hanno confini angusti. Alcune delle risposte sollecitano obiezioni importanti che richiederebbero una discussione più approfondita. Ci saranno altre occasioni per farlo. Per ora vale sottolineare due fatti: Sabina Rossa è una donna che ha cancellato il rancore dal suo orizzonte culturale e ha avuto il coraggio di incontrare le persone condannate per l’omicidio di suo padre, senza tenere conto dei consueti presupposti legati a comportamenti dettati dalla legislazione premiale. È una innovazione importante. Il suo è un percorso che segue un modello laico di elaborazione del lutto, un tragitto che apre ad una grammatica del confronto e della analisi di quegli anni più feconda.
Tutto ciò introduce una ulteriore conseguenza: lo Stato e la società politica non hanno più alibi e tornano ad esser direttamente chiamati in causa di fronte alle loro responsabilità istituzionali.

Nel libro Spingendo la notte più in là, Mario Calabresi scrive, «la reclusione dei condannati non ci ha mai restituito nulla, non è mai stata una consolazione[…] abbiamo sempre provato fastidio quando ci veniva chiesto di dare o meno il via libera a una scarcerazione o una grazia, perché rifiutiamo questa idea medievale che i parenti di una vittima decidano della sorte di chi è ritenuto colpevole». Parole in netta controtendenza rispetto all’attuale processo di “privatizzazione” della giustizia che vede lo Stato ritrarsi dietro i familiari delle vittime. Sempre più viene chiesto di trasformarvi in giudici dell’esecuzione penale delle persone condannate, quasi che dall’astrazione della civiltà giuridica moderna si stia tornando all’era primitiva della regolazione pregiuridica. Questo percorso a ritroso non rischia di essere una trappola?
L’esigenza di ottenere giustizia non è un fatto privato ma un bene collettivo che tende a ricostruire quell’ideale di comunità, quel sistema di regole che vengono infrante quando è commesso un atto criminoso. Altro è l’interpretazione che le numerose sentenze danno all’accertamento del fondamentale requisito del “sicuro ravvedimento” del condannato (vedi art. 176 cp). Queste interpretazioni chiamano in causa le vittime e i loro familiari poiché al condannato viene richiesto «un fattivo instaurarsi di contatti, quale indice di manifestazione di quelle forme di interessamento per le sorti delle persone offese con l’intendimento di ripararne le conseguenze dannose in relazione al fatto commesso». Ritengo che questa sia una richiesta assurda. Per i condannati è ovvio il possibile uso strumentale finalizzato unicamente all’ottenimento del beneficio. Per le vittime è una pesante incombenza della quale non hanno certamente bisogno e che spesso va a riaprire ferite non rimarginate. Resta il fatto che questo percorso è ad uso discrezionale dei magistrati del Tribunale di sorveglianza. A volte viene posto come condizione irrinunciabile, in altre non viene affatto valutato, mettendo in essere ingiuste sperequazioni. Il caso di Vincenzo Guagliardo (ex brigatista in carcere da 32 anni, condannato per l’uccisione di Guido Rossa. Insieme alla moglie, Nadia Ponti, si sono visti rifiutare la liberazione condizionale per non aver mai voluto pubblicizzare l’incontro con Sabina Rossa, Ndr.), a mio giudizio può rappresentare un esempio emblematico dei limiti di questa normativa, anche perché personalmente ho rispetto di chi, con riservatezza, rimanendo in silenzio, compie un proprio percorso di rieducazione e reinserimento. Tuttavia credo che sarebbe necessario valutare l’opportunità di un intervento legislativo che riconduca a criteri oggettivi la valutazione per la concessione della libertà condizionale.

Il carcere «non deve costituire un nostro risarcimento», ha detto in una intervista aggiungendo di essere contraria all’ergastolo. Tra i familiari delle vittime non siete in molti a pensarla in questo modo.
Quella dei familiari delle vittime è una platea molto vasta, fatta di percorsi personali, intimi, nei quali interagiscono molteplici fattori: psicologici, etici, culturali che possono dare quindi risposte diverse, non sempre condivisibili, ma comunque degne del massimo rispetto. Personalmente ogni volta che ho incontrato ex terroristi, anche chi partecipò all’uccisione di mio padre, ho sempre cercato l’uomo che sta dietro il reato, ho sempre voluto, anche se con difficoltà, capire la sua vicenda umana, la sua storia, il perché delle sue scelte. Ho incontrato uomini, donne, che a tanti anni di distanza erano ben diversi da come li immaginavo. Il tempo inesorabilmente li aveva cambiati e non solo nel fisico, si respirava evidente il peso di scelte che avevano distrutto anche la loro vita. Carnefici ma anche vittime di una tragedia storica, della quale non sono stati gli unici registi e probabilmente gli unici responsabili. Certo, la vittima è per definizione innocente, e questo ruolo non può appartenere a un ex terrorista, ciò non significa che chi ha pagato il conto, chi ha cercato di riabilitarsi, non abbia diritto di reinserirsi pienamente nella società.

Non le sembra che nella società attuale si assista ad una generale deriva vittimaria, quella che Zigmunt Bauman ha chiamato «esaltazione narcisistica della sofferenza»?
Proprio non vedo il rischio di una deriva vittimaria e, pensando a Bauman, mi viene più logico il collegamento con il tema della memoria storica quando, nella Lingua materna, afferma: «Non credo che possa esistere qualche processo di pensiero senza esperienze personali». Proprio in questo senso lo scrivere la propria storia, da parte delle vittime, come sta avvenendo di recente, credo significhi e rappresenti un passaggio importante, una volontà di uscire da una dimensione privata del vissuto, del dolore, ed entrare in una dimensione pubblica che manifesta altresì la volontà di partecipare alla trascrizione di questa nostra storia recente.

Sfera pubblica vuole dire anche dimensione plurale del racconto. Come si concilia questa esigenza con le polemiche sulla eccessiva esposizione mediatica di alcuni ex appartenenti alla lotta armata (in genere quasi tutti fruitori della legislazione premiale)? Il presidente della Repubblica Napolitano ha addirittura chiesto che non venga loro più concessa la parola.
Il protagonismo di tanti ex terroristi si è manifestato in modo evidente, in una logica della spettacolarizzazione dell’informazione che non ha certo contribuito a scrivere sempre pagine di verità. Detto ciò, personalmente non mi preoccupa il problema di un presenzialismo mediatico degli ex terroristi: semmai mi sconcerta il comodo rimanere in silenzio di molti di essi, l’ambiguità di giudizio su quegli anni e sulle loro responsabilità, il loro sentirsi reduci di una guerra combattuta e persa, perpetuando convinzioni e atteggiamenti che possono avere un ruolo pericoloso nella cultura e nei riferimenti ideologici delle nuove generazioni.

Ma aver depoliticizzato le vicende degli anni 70, ricollocandole in una narrazione puramente criminale, non costituisce una offesa alla memoria delle vittime?
Questo Paese non potrà mai cambiare in meglio se non saprà affrontare con il necessario rigore storico quanto è accaduto negli anni Settanta. Cercando di fare verità su una storia che fu politica e non solo criminale, si può sperare di capire cosa successe e come quegli accadimenti abbiano condizionato la vita pubblica italiana. La storia di quegli anni è stata anche una storia di coperture, omissioni e connivenze. Comprendere cosa accadde nella società italiana rappresenta l’unica via per non dimenticare le vittime, tutte le vittime. Vittime del fenomeno brigatista, dello stragismo ma anche vittime della repressione dello Stato, che sono state spesso dimenticate con una logica della memoria che certo non fa onore alla nostra democrazia.

Lei si è impegnata molto per l’istituzione della giornata della memoria delle vittime del “terrorismo”. Celebrazione che cade ogni 9 maggio, data della uccisione di Moro. Che senso ha ricordare nello stesso giorno vicende del tutto opposte? Non si rischia così di scrivere la storia a colpi di voti parlamentari?
C’è una certa difficoltà a ricordare, specie a destra, che quel tremendo e ancora insoluto e impunito capitolo dello stragismo che ha insanguinato l’Italia è strettamente collegato alla storia degli anni Settanta e alla degenerazione terroristica, il che non significa che la legittimò. Il terrorismo fu barbarie non meno dello stragismo. La data del 9 maggio è stata il risultato di un faticoso percorso atto a fare sì che questa giornata fosse davvero un qualcosa di condiviso da maggioranza e opposizione. Le opzioni erano diverse ma solo attorno a questa data è stato possibile trovare un’intesa tra la quasi totalità delle forze politiche. La giornata della memoria a ricordo di tutte le vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice non poteva certo essere istituzionalizzata con una imposizione di maggioranza.

71-rossa-2

Dopo aver criticato la decisione della Francia di annullare l’estradizione di Marina Petrella è stata ricevuta dal presidente Sarkozy, insieme ad altri familiari delle vittime. Perché ritenete una forma d’impunità la dottrina Mitterrand e invece tacete di fronte all’impunità sancita per legge in favore di collaboratori e dissociati? Solo il padre di Walter Tobagi e la vedova Montinaro hanno preso posizione contro. Perché questa indulgenza di fronte alla ragion di Stato?
La dottrina Mitterrand venne elaborata esaminando fascicoli processuali relativi a latitanti italiani rifugiatisi in Francia, ma non venne mai trasposta in alcun provvedimento avente una qualche efficacia o validità giuridica. Tale prassi veniva giustificata con una pretesa “non conformità” della legislazione italiana agli standard europei. Sarebbe utile ricordare che questo giudizio proveniva da un Paese che aveva abolito la pena di morte solo nel 1981 e la cui ultima esecuzione era avvenuta nel 1977, circa otto anni prima della formulazione della dottrina Mitterrand e che, solo nel 2000, creò una Corte d’assise d’appello sul modello italiano. È interessante ricordare un brano della sentenza del 2004 della corte di Cassazione francese riguardo l’estradizione di Battisti. In un preciso passo si chiarisce definitivamente che un giudice francese non può ergersi a censore della giustizia italiana, ma che soprattutto la procedura italiana è conforme agli standard europei. Sta di fatto che la vera e propria comunità di latitanti che si è formata sulle rive della Senna ha dato origine a una ferita che periodicamente torna a sanguinare. Personalmente vorrei che potesse rimarginarsi, ma non è un caso che i maggiori ostacoli ad una discussione sensata equilibrata e propositiva su questo tema li hanno posti, ad esempio, i difensori più accesi di Battisti. È un fatto che ogni qualvolta Scalzone ha rilasciato un’intervista si sono ridotte le possibilità ed il consenso ad una possibile discussione di provvedimento di indulto per quegli anni. Per quanto riguarda il carattere premiale delle leggi speciali di cui hanno usufruito pentiti e dissociati, è un aspetto che moralmente non mi ha mai entusiasmato anche perché non credo che abbia avuto un ruolo determinante nella sconfitta del terrorismo. E’ altresì evidente che per molti aspetti queste leggi non hanno certo accelerato il processo di crescita democratica del nostro paese. Ciò detto è opportuno chiedersi se è giusto tenere ancora in carcere chi è entrato con una condanna che la cultura dell’emergenza e le leggi speciali hanno moltiplicato.

Una soluzione per le eredità penali della lotta armata potrà esserci solo quando si avrà verità e giustizia. È questa la risposta che viene opposta a chi pone il problema della generazione politica più incarcerata della storia d’Italia. Ma la giustizia penale è stata esercitata: i processi hanno scritto la verità giudiziaria e le condanne, sovraccaricate dalle aggravanti delle leggi d’emergenza, sono state lungamente espiate nelle carceri speciali. Di quale “verità” si sta allora parlando? Quella storica non dovrebbe appartenere solo alla libera ricerca slegata da qualsiasi condizionamento?
Probabilmente le verità storiche potranno essere scritte quando non ci saranno più condizionamenti giuridici, ma è giusto chiedersi se per chiudere un periodo storico tormentato e difficile sia meglio rimuovere o tenere aperte le ferite. Poi arriva sempre una generazione che chiede spiegazioni su quello che è stato. Credo quindi che vada posto un problema di assunzione di responsabilità che non è mai appartenuta a molti degli ex terroristi, per non parlare dei latitanti. È vero anche che forse questa mancata assunzione di responsabilità è imputabile a uomini che poi sono divenuti in parte la nuova classe dirigente italiana. Nella storia del nostro Paese permane la difficoltà di fare i conti con il proprio passato.

Nel libro scritto insieme a Giovanni Fasanella, Guido Rossa, mio padre, rivela che suo padre faceva parte di una cellula riservata messa in piedi dal Pci nelle fabbriche per sorvegliare e scovare i militanti e i fiancheggiatori delle Br. Questa confusione di ruoli che spinse un partito a confondere la lotta politica con l’attività investigativa, sovrapponendosi agli organi preposti dello Stato, non fu un tragico errore? Agendo in questo modo, Pci e sindacato non hanno snaturato il loro ruolo?
Chi fu interprete determinante di scelte terroristiche, chi subì “quell’abbaglio rivoluzionario” e oggi si vuole proporre con onestà intellettuale, non può continuare a manipolare ideologicamente la realtà. Il vero tragico errore fu il terrorismo, non solo perché si lasciò dietro una scia interminabile di sangue innocente ma anche, e storicamente questa è una responsabilità inalienabile, perché è stato un fattore di forte contrasto al processo di sviluppo democratico e sociale del nostro Paese. E di questo, ancora oggi, ne soffriamo le conseguenze. Un approfondimento credibile non può prescindere dall’individuare la complessità e la pericolosità di quegli anni e quanto fossero necessarie e vitali le strutture organizzative di vigilanza e di intelligence che il partito comunista si era dato a difesa di quell’Italia che seppe rendersi interprete di grandi pagine di lotta e partecipazione democratica. Operai, studenti, uomini e donne, semplici cittadini interpreti di quell’Italia democratica che seppe sconfiggere il pericolo golpista, lo stragismo e il terrorismo. Quell’Italia non rispose con la violenza ma vinse con la forza della democrazia e con il contributo determinante del sindacato e dell’allora partito comunista. Non a caso mio padre verrà a conoscenza di informazioni importantissime sui piani eversivi legati al golpe Borghese all’interno dell’Italsider Oscar Senigallia, come probabilmente era riuscito a individuare gran parte della catena di produzione della propaganda brigatista. D’altra parte è nella lettura di queste sue scoperte che si leggono i perché del suo assassinio. Nella ricostruzione del suo omicidio si delinea chiaramente che non fu né un errore, né una scelta individuale di Dura. Fu l’esecuzione di un ordine diverso da quello che era stato dato agli altri membri della colonna genovese. Un ordine dettato da un altro livello dell’organizzazione terroristica.

Cosa la spinge e dove ha trovato la forza per incontrare i brigatisti di ieri?
Certamente ciò che mi ha mosso è stato da un lato la ricerca di verità, ma dall’altro il recupero di un confronto mancato a mio padre, quel confronto con l’avversario che fa parte di quelle “leggi non scritte”, per le quali esiste sempre un rapporto diretto tra le persone protagoniste di un conflitto, ma nel momento in cui il nemico diviene simbolo, cessa del tutto di essere uomo per cui non è più avvertita l’esigenza del confronto. Un confronto negato, perché si è solo un bersaglio, neanche una vittima, perché non le è riconosciuto tale status. Una vittima, infatti, è per sua natura buona, gli obiettivi negli attentati compiuti dai terroristi venivano scelti perché percepiti come cattivi, quindi, per definizione destinati a perdere e scomparire. Quel confronto mancato che lo stesso Guagliardo ha così stigmatizzato: «Vedi, se tuo padre fosse ancora vivo, se lo avessimo colpito solo alle gambe, io avrei con lui un rapporto alla pari…».

Link
Ancora ergastolo per Vincenzo Guagliardo/

La battaglia di Sabina Rossa per l’uomo che sparò al padre

Sabina Rossa e gli ex terroristi siano liberi senza il sì di noi vittime

Sabina Rossa: “Scarcerate l’uomo che ha sparato a mio padre”

Spazzatura: “Sol dell’avvenir”, il film sulle Brigate rosse e i complotti di Giovanni Fasanella
Lotta armata e teorie del complotto
Ossessione cospirativa e pregiudizio storiografico

Sabina Rossa: «Scarcerate l’uomo che ha sparato a mio padre»

In un libro Sabina Rossa rivelava l’incontro con uno dei militanti delle Br che avevano sparato a suo padre. Oggi afferma: «Ha scontato la sua pena, deve essere scarcerato»

Giorgio Ferri
Liberazione
, giovedì 16 ottobre 2008

Sabina Rossa, la figlia di Guido Rossa, l’operaio dell’Italsider di Cornigliano, sindacalista della Cgil e militante del Pci ucciso nel corso di un’azione realizzata dalla colonna genovese delle Brigate rosse, ha chiesto alla magistratura di sorveglianza di riconsiderare la decisione che ha portato al rifiuto di concedere la libertà condizionale a Vincenzo Guagliardo, 31 anni di carcere sulle spalle, anche lui ex operaio della Fiat, poi della Magneti Marelli, e membro del gruppo di fuoco che la mattina del 24 mini_sabina_rossagennaio 1979 colpì suo padre. «Ho incontrato Vincenzo Guagliardo quando era in regime di semilibertà e credo di poter testimoniare a favore del suo ravvedimento», ha dichiarato la senatrice del Pd, aggiungendo di voler «parlare con il giudice perché possa riconsiderare la sua decisione». Guido Rossa venne colpito dopo aver denunciato e fatto arrestare dai carabinieri un altro operaio, Francesco Berardi, suo compagno di lavoro, sospettato di diffondere volantini delle Br in fabbrica e poi morto suicida nel carcere speciale di Cuneo. L’episodio fu uno dei momenti più drammatici e laceranti della storia di quegli anni. Mise a nudo la profondità di un conflitto che arrivava fin nel cuore più rosso e combattivo della classe operaia e segnò uno dei punti di crisi maggiore nella strategia brigatista.
La scelta di colpire Rossa fu molto dibattuta all’interno delle Br, consapevoli dei rischi politici che quell’azione comportava per la loro organizzazione. Dopo aver scartato per ragioni operative l’ipotesi del rapimento incruento, i brigatisti optarono per il ferimento ma qualcosa andò male quella mattina. L’inchiesta giudiziaria accertò che Guagliardo aprì il fuoco solo per ferire il sindacalista. Dietro di lui Riccardo Dura intervenne nuovamente colpendo Rossa, questa volta mortalmente forse perché questi nel tentativo di sottrarsi aveva spostato il baricentro del suo corpo. In un comunicato dell’esecutivo i brigatisti parlarono di errore. La morte di Rossa suscitò viva emozione nel Paese e i funerali furono l’occasione per un grande cordoglio di massa. La colonna genovese non si riprese più dopo quell’episodio.
Sabina Rossa era adolescente quando morì suo padre e in un libro pubblicato nel 2006, Guido Rossa, mio padre (Rizzoli Bur), rievoca il doloroso percorso della memoria, la riscoperta del padre attraverso chi l’aveva conosciuto e con lui aveva vissuto la fabbrica, la lotta politica, il clima di «guerra civile contro il terrorismo», la grande passione per l’alpinismo. Un libro molto sincero, che non nasconde nulla e svela anche aspetti rimasti sconosciuti. Un percorso del lutto che la porta a voler incontrare anche le persone condannate dalla giustizia per la morte del padre. Una passaggio difficile ma a cui Sabina Rossa, mostrando grande forza e coraggio, non si sottrae.
Il libro si apre con la telefonata a Vincenzo Guagliardo, che interpella subito con un «tu», quasi fosse una figura familiare. Finalmente dava una voce, una consistenza materiale a una figura che per decenni aveva accompagnato i suoi pensieri, le sue angosce, la sua rabbia, i suoi incubi, la voglia di sapere.
Il libro riporta i passaggi registrati della telefonata, l’imbarazzo ma anche la cordialità umana del detenuto. «Tu hai un debito con me, non puoi rifiutarti di incontrarmi» dice Sabina, e Guagliardo accetta. Sabina Rossa racconta per un intero capitolo quel viaggio nell’hinterland sperduto della metropoli milanese, dove Vincenzo Guargliardo, insieme alla moglie Nadia Ponti, anche lei pluridecennale prigioniera politica delle Br e in attesa in questi giorni di una risposta della magistratura sulla richiesta di libertà condizionale, si recava ogni mattina per lavorare in una cooperativa che trasferisce le pagine dei libri in linguaggio braille per i ciechi.
Nell’ordinanza che il 23 settembre scorso il tribunale di sorveglianza di Roma ha emesso per motivare il rigetto della domanda di liberazione condizionale non c’è però alcuna traccia di questo episodio. A Guagliardo, sia pur riconoscendo la positività del «percorso trattamentale» realizzato, si contesta paradossalmente «la scelta consapevole di non prendere contatti con i familiari delle vittime allo scopo di “ricevere il perdono o una ricompensa”, reputando il silenzio “la forma di mediazione più consona alla tragicità della quale si è macchiato”».
Qui emerge l’assurdità dell’intera vicenda, talmente assurda da essere paradigmatica dello stallo che ormai blocca la concessione delle libertà condizionali nei confronti degli ultimi prigionieri politici ultraventennali, se non trentennali, rimasti. Il detenuto Guagliardo non si è sottratto alla richiesta di Sabina Rossa, l’ha incontrata ma non ne ha fatto sfoggio o mercimonio. Non l’ha raccontato, né ufficializzato con delle lettere da depositare nel fascicolo di una «osservazione scientifica della personalità» che più cieca di così non può essere, che non è nemmeno al corrente dei libri distribuiti in tutte le più grandi librerie d’Italia, recensiti nei grandi quotidiani nazionali e dibattuti in numerose trasmissioni televisive. Gli operatori carcerari e i magistrati non sanno, non leggono, non vedono, non sentono o forse fanno finta, ma denunciano «l’assenza di reale attenzione verso le vittime».
Qui si tocca un nodo di fondo, lo stesso affrontato in una lettera scritta nel luglio scorso da Marina Petrella, ma resa nota solo ieri e pubblicata da Le Monde, «il dolore delle vittime mi ha sempre accompagnato. Il pudore nel manifestarlo e il rifiuto di ricavarne un qualunque guadagno personale sono state sempre le uniche ragioni che hanno fatto ostacolo alla sua espressione».
Il tema del perdono, o comunque della mediazione riparatrice o riconciliatrice attiene alla sfera privata, non a quella dello Stato. La giustizia moderna si è costruita regolamentando innazitutto “il fai date”, la vendetta privata, con il Si membrum rupsit… presente nelle XII tavole romane, per arrivare ad un giudizio che si fonda sulla terzietà tra le parti. Oggi assistiamo ad una sorta di deregulation della giustizia penale: la parte pubblica si annulla e demanda la soluzione giudiziaria alla parte lesa gravandola di un peso immane.

Link
Prospero Gallinari chiede la liberazione condizionale e lo Stato si nasconde dietro le parti civili

Ancora ergastolo per Vincenzo Guagliardo

La battaglia di Sabina Rossa per l’uomo che sparò al padre
Sabina Rossa: “Gli ex terroristi siano liberi senza il sì di noi vittime
Sabina Rossa: “Cari brigatisti confrontiamoci alla pari”

La Francia rinuncia all’estradizione di Marina Petrella

Sarkozy recupera la dottrina Mitterrand

Paolo Persichetti

Liberazione 14 ottobre 2008


Il presidente della repubblica francese Nicolas Sarkozy ha chiesto al suo primo ministro François Fillon di ritirare il decreto di estradizione firmato il 3 giugno 2008 nei confronti di Marina Petrella, l’ex brigatista riparata in Francia nel 1993. È quanto comunicato nella giornata di domenica da una nota dell’Eliseo, dopo che il Journal du dimanche aveva anticipato la notizia.
L’annullamento del decreto chiesto dal capo dello Stato francese è stato possibile grazie all’applicazione della «clausola umanitaria», iscritta in calce alla convenzione europea sulle estradizioni del 1957, firmata proprio a Parigi. La notizia era nell’aria da tempo. Infatti, nonostante la scarcerazione per motivi di salute avvenuta lo scorso mese di agosto e il ricovero presso l’ospedale psichiatrico saint-Anne di Parigi, le condizioni della Petrella non erano affatto migliorate. Arrestata nei locali del commissariato di Argenteuil nell’agosto 2007, dove era stata convocata per delle questioni amministrative, le sue condizioni d salute erano progressivamente precipitate.
In una intervista rilasciata al quotidiano Le Figaro del 30 settembre, il suo avvocato Irène Terrel spiegava che solo da poco la sua cliente aveva accettato di alimentarsi con una sonda, cessando così di perdere peso. Tuttavia il suo quadro clinico perdurava molto grave, come spiegavano i medici. Lo stesso Sarkozy ha avuto modo di precisare che prima di prendere la decisione finale ha parlato col medico curante della Petrella, il professor Rouillon. Il primario del servizio medico che ha accolto l’esule italiana ha ribadito che la profonda depressione di cui è sofferente è tale da mettere in pericolo la sua sopravvivenza.
Nell’intervista, l’avvocato Terrel lasciava intendere di aver riscontrato «una volontà politica di avanzare nella soluzione del caso». L’esito positivo della vicenda è stato preannunciato mercoledì scorso all’interessata dalla consorte di Sarkozy, Carla Bruni, insieme alla sorella, Valeria Bruni Tedeschi, entrambe personalmente impegnate nella soluzione del caso, ma solo sabato 11 la notifica ufficiale è pervenuta direttamente in ospedale.
Nonostante le autorità di Parigi abbiano più volte ribadito che la scelta di rinunciare all’estradizione sia stata dettata «unicamente dalle condizioni di salute» della Petrella e che si tratti dunque di una scelta singolare, è innegabile la portata politica che la decisione riveste. Al di là del gossip che circonda alcuni aspetti della vicenda e delle ragioni umanitarie che si attagliano al caso specifico, la rinuncia all’estradizione rappresenta una svolta significativa che ripristina la situazione antecedente al 2002. Dopo due anni di presidenza Sarkozy ha stabilizzato il suo potere. L’opposizione è ben lontana dall’insidiarlo, nel frattempo ha interamente riformato il comparto della sicurezza. Eliminati i renseignements généraux, che l’avevano danneggiato, a capo della polizia, dei servizi interni ed esterni, ha piazzato uomini fidati. Difficile che si riapra il dossier dei rifugiati italiani senza il suo accordo. In passato invece non aveva esitato ad utilizzarli per farsi strada. È stato Il primo ad infrangere con successo la dottrina Mitterrand.

Al di là delle polemiche ciò che in Italia non si riesce a comprendere è il fatto che in Francia l’asilo è un valore costituzionale iscritto nella tradizione giuridica, dalla costituzione del 1789 a quella della quinta repubblica. Che in Sarkozy si fosse fatta strada una consapevolezza diversa del problema, più politica e meno strumentale, lo si era capito già dai passaggi della lettera a Berlusconi in cui chiedeva a questi di farsi latore della domanda di grazia per la Petrella. La distanza pluridecennale dai fatti contestati, 27 anni, venivano letti come un tempo sufficiente lungo per storicizzare un’epoca di conflitto, quale che fosse il giudizio portato su di essa.
Resta da capire quanto il clima sia cambiato in Italia. Non ci sono state fino ad oggi reazioni ufficiali del governo. «Gli italiani sono stati sempre tenuti al corrente, non credo ci sia mai incomprensione quando c’è una ragione umanitaria», ha spiegato lo stesso Sarkozy. Reazioni sono venute da alcune associazioni delle vittime e sindacati di polizia vicini alla destra. Tra le fila della politica reazioni sparpagliate un po’ su tutti i fronti per censurare la rinuncia all’estradizione, in buona compagnia con quanto dichiarato in Francia dalla vicepresidente del Fronte Nazionale, Marine Le Pen, che ha ironizzato sulla decisione. Ad ognuno gli amici che merita.

La Francia ha deciso di scarcerare Marina Petrella

Finisce l’incubo dell’ex Br, in pessime condizioni di salute

di Paolo Persichetti

Liberazione 6 agosto 2008

Dopo una battaglia di 11 mesi e 24 giorni, dopo che il corpo stesso di Marina Petrella è sceso in lotta deciso ad affrontare l’estrema resistenza, quello sciopero della vita che la stava lentamente spegnendo, ultima disperata vendredi_28_mars_5 evasione dal fine pena mai, la chambre d’accusation della corte d’appello di Versailles ha deciso ieri la sua scarcerazione per ragioni di salute. L’ex militante delle Br da oltre un decennio rifugiata in Francia grazie alla protezione della dottrina Mitterrand è stata rimessa in libertà sotto controllo giudiziario.
Non potrà lasciare il territorio francese, dovrà sottoporsi alle cure mediche necessarie nell’ospedale saint- Anne di Parigi, dove era stata ricoverata il 23 lugio scorso. Se il suo stato di salute lo consentirà, una volta dimessa dovrà sottostare all’obbligo di domicilio presso l’abitazione familiare e firmare periodicamente presso il commissariato di zona. «Questo risultato è solo un primo passo», ha dichiarato la figlia Elisa Novelli, nata in un carcere speciale italiano all’inizio degli anni 80 e in prima fila nella battaglia contro l’estradizione della madre. «Il nostro impegno proseguirà con la richiesta al presidente Sarkozy di ritirare il decreto applicando la clausola umanitaria prevista nella convenzione europea sulle estradizioni», ha poi concluso. Ora la piccola Emma, la seconda figlia della Petrella nata in Francia, potrà rivedere la madre. Forse non subito viste le condizioni di salute dell’esiliata italiana arrivata a pesare 39 kg. «L’ho trovata estremamente indebolita, si direbbe che sia invecchiata di 20 anni. Mi ha guardato negli occhi e mia ha detto: “lo sai che sarà dura, ma avranno soltanto il mio cadavere. Non porteranno via nient’altro”», ha raccontato Hamed ad una radio parigina, il compagno che aveva finalmente potuto rendergli visita per la prima volta dopo tre mesi.
La decisione era nell’aria da alcuni giorni, dopo il cordoglio suscitato dalla scomparsa di uno degli avvocati di Marina Petrella, Jean-Jacques De Félice, figura storica del foro di Parigi sempre in prima fila nella difesa dei sans papiers e dei senza tetto, membro del comitato di difesa dell’Fln ai tempi della guerra d’Algeria. A smuovere le acque è stata anche la ferma presa di posizione del professore Frédéric Rouillon, titolare della cattedra di psichiatria presso l’università René-Descartes che in passato aveva denunciato la presenza di gravi errori nelle scelte terapeutiche impiegate sulla fuoriuscita. Sulle pagine del quotidiano Libération del primo agosto, il responsabile del servizio dove la Petrella è in cura, aveva spiegato che il ricovero d’urgenza della paziente era avvenuto disattendendo quanto previsto dalla legge. Per questo motiva domandava una sua rapida scarcerazione affinché potesse essere sottoposta ad un trattamento terapeutico efficace. Non c’è stata, quindi, nessuna particolare sorpresa quando nella serata di lunedì 4 agosto le agenzie hanno diramato la notizia che il giorno successivo sarebbe stata discussa la rimessa in libertà, su richiesta della stessa procura generale che annunciava anche il suo orientamento favorevole alla scarcerazione.
Se è vero che questa decisione non influisce minimamente sulla proseguio della procedura d’estradizione, il Consiglio di Stato deve infatti ancora pronunciarsi sul ricorso sospensivo depositato dall’avvocato Irène Terrel, tuttavia segnala un evidente cambio di rotta del potere politico francese.
Un cambio di strategia che si era già palesato con le dichiarazioni rese dal presidente della repubblica francese a conclusione del vertice del G8 in Giappone e con l’invio di una lettera al primo ministro Berlusconi, nella quale si chiedeva al governo italiano di farsi latore di una domanda di grazia presso il Quirinale. Gli argomenti esposti da Sarkozy sono andati col tempo affinandosi dopo la confusione iniziale. Soprattutto l’ospite dell’Eliseo ha insistito ripetutamente sull’insensatezza di sanzioni penali, per giunta infinite, che restano ancora pendenti a distanza di decenni dai fatti incriminati.
Che Sarkozy sia in qualche modo tornato sui suoi passi, lo dimostra anche la politica globale messa in campo negli ultimi tempi sull’intera materia dei residui penali dei conflitti politico-sociali che hanno segnato la fine del Novecento. È di questi giorni, infatti, la concessione della liberazione condizionale a Nathalie Ménigon, membro di Action directe in semilibertà da un anno, arrestata nel 1987 e condannata a diversi ergastoli. Dopo Joëlle Aubrun, liberata a seguito delle sue gravi condizioni di salute e deceduta nel frattempo, e Jean-Marc Rouillan, messo in semilibertà da alcuni mesi, Sarkozy ha deciso la chiusura degli «anni di piombo» francesi. Tutti i militanti legati alla stagione della lotta armata svoltasi in Francia tra la fine degli anni 70 e gli anni 80 sono stati concentrati nell’istituto penitenziario di Fresnes, nella periferia sud di Parigi, dove è presente il Centro d’osservazione nazionale incaricato di valutare la pericolosità sociale dei detenuti prima che questi vengano ammessi al regime di prova della semilibertà e successivamente in libertà condizionale. Sono altre le emergenze che preoccupano il presidente francese. Le nuove politiche securitarie si indirizzano ormai contro i migranti, i residui penali del Novecento rappresentano solo una zavorra anche per la visibilità sociale dei vecchi militanti incarcerati, sostenuti da una parte della società civile che ne chiede da tempo la scarcerazione. Solo in Italia il passato divora il futuro e si nutre di vendette senza fine. Come è accaduto per Rita Algranati estradata nel 2004 per scontare l’ ergastolo.