Note a margine di un dibattito infinito
di Vladimiro Satta*
L’Altro, 17 giugno 2009
Un passaggio del discorso pronunciato dal Presidente della Repubblica lo scorso 9 maggio, in occasione della Giornata della Memoria, ha suscitato una pubblica discussione storiografica tuttora in corso. Napolitano ha definito «fantomatico» il “doppio Stato”, locuzione che fu introdotta nel
panorama italiano degli studi venti anni fa da Franco De Felice a proposito dei fenomeni eversivi degli anni di piombo e, in seguito, fu replicata con modifiche nelle varianti chiamate “Stato parallelo”, “Stato duale” e simili. In molti casi, il “doppio Stato” e i suoi derivati sono stati raffigurati quali protagonisti di una storia dell’Italia repubblicana vista in termini di sequela di complotti orditi in seno alle istituzioni.
Tra i primi commenti al cenno presidenziale sul «fantomatico doppio Stato» si registra (11 maggio) il plauso di Pierluigi Battista, vicedirettore del Corriere della Sera, il quale lo ha salutato come una solenne bocciatura delle connesse teorie cospirative. Battista, nel suo pezzo, ha tratteggiato origini e lineamenti di quella che ha chiamato «misteriologia doppiostatista», ha elencato coloro che a suo avviso ne sono stati i maggiori esponenti e ha prospettato la possibilità che essa vada «in soffitta, almeno come storia ufficiale», se non anche come «fiction». Più sinteticamente e meno trionfalisticamente pure lo storico Giovanni Sabbatucci (Messaggero, 10 maggio) ha ripercorso il cammino della teoria del “doppio Stato” e se ne è augurato il definitivo tramonto. Su Liberazione (30 maggio) un altro storico, Marco Clementi, ha osservato che «uno studioso non può certo accontentarsi di una teoria senza riscontri (…) e i riscontri, per il doppio Stato, mancano», dopo che un redattore del quotidiano, Paolo Persichetti, aveva parlato d’inclinazione delle teorie complottistiche a disinteressarsi delle prove e, anzi, a spacciare le smentite per indizi di ulteriori cospirazioni contro la verità (21 maggio).
Alcuni fautori della tesi “doppiostatista” sono rimasti silenti, mentre altri hanno ribadito pienamente le loro convinzioni (senza pretese di completezza, segnalo: il 12 maggio L. Orlando, intervistato dal Corriere della Sera; il 13 maggio, G. De Lutiis su Liberazione, B. Gravagnuolo e M. Travaglio su Unità, F. Orlando su Europa; il 15 maggio, L. Grimaldi su Liberazione; poi di nuovo Travaglio, dapprima oralmente alla Fiera del Libro a Torino, il 16 maggio, e successivamente in forma scritta su Internet). Altri ancora, infine, hanno preso le distanze in vario modo rispetto alla teoria del “doppio Stato” e all’elenco redatto da Battista (G. Fasanella, lettera al Corriere della Sera, 12 maggio; G. Pellegrino, intervistato pure lui dal Corriere della Sera, 13 maggio; A. Giannuli, Liberazione, 4 giugno). Giannuli, in particolare, ha demolito «il mito» che le sconfitte della sinistra siano imputabili al “doppio Stato”; d’altro lato, asserendo che il “doppio Stato” non è un soggetto bensì «un processo», non è una doppia rete istituzionale mezza legale e mezza no, non è una sorta di cupola politico-criminale, non è la P2 né un servizio segreto misterioso e rinunciando ad attribuirgli il fine di «destabilizzare per stabilizzare» (conclusione che ancora compariva in un suo saggio del 2007), egli in pratica lo ha ridotto ad una mera astrazione priva di ragion d’essere, dai connotati a dir poco evanescenti, la cui identità poggia su un nome che non si addice ad «uno stato di fatto» né ad un «modo duplice di funzionare». Giannuli non ha intenzione di abbandonare del tutto il concetto di “doppio Stato”, ma arrivati a questo punto sarebbe più consequenziale farlo e guardare avanti.
Qualcuno ha protestato contro Battista interpretando la sua soddisfazione alla stregua di un anatema contro i teorici del complottismo “doppiostatista” e leggendo le sue indicazioni nominative alla stregua di liste di proscrizione, perciò è bene puntualizzare che la libertà di continuare a pensarla diversamente dal Capo dello Stato, dal vicedirettore del Corriere della Sera o da chiunque altro non è minimamente in questione. E guai se lo fosse. Le critiche altrui possono dispiacere ed alle volte essere sommarie o ingiuste, ma non vanno dipinte come intimidatorie quando non lo sono, anche perché così facendo si renderebbe impossibile il sano confronto tra opinioni diverse. Fare nomi, di per sé, non equivale a stilare liste di proscrizione e anzi ha due pregi: offre ai lettori riferimenti utili per approfondire (se lo desiderano) e consente di dare a ciascuno il suo. A condizione, beninteso, di non commettere errori nell’attribuzione delle rispettive posizioni.
L’articolo di Battista tanto deprecato dai teorici della cospirazione contiene qualche inesattezza e tende ad appiattire le differenze tra i personaggi che cita: per fare un paio di esempi, Fasanella non fu consulente della Commissione parlamentare d’inchiesta su terrorismo e stragi, e la linea di Giannuli diverge sensibilmente dallo schema iniziale di De Felice. Inoltre, l’articolo ha il difetto di non spiegare perché il giornalista concordi con Napolitano e dissenta dai teorici del “doppio Stato”.
Dal canto mio, avendo in passato criticato estesamente le teorie del “doppio Stato” e simili, mi rallegro della dichiarazione del Quirinale. Trovo altresì opportuno che il Presidente abbia soggiunto: «per quante ombre abbiano potuto pesare sulla ricerca condotta in sede giudiziaria e per quante riserve si possano nutrire sulle conclusioni da tempo raggiunte, non si possono gettare indiscriminati e ingiusti sospetti sull’operato di quanti indagarono e in particolare sull’operato della magistratura, esplicatosi in molteplici istanze e gradi di giudizio». Non si dimentichino i successi, dunque, non si dia per scontato che tutti gli sbagli fossero dolosi, e si consideri che un conto è avere decenni per riflettere giovandosi del lavoro pregresso compiuto da inquirenti, tribunali, commissioni di inchiesta, studiosi e via dicendo, mentre altro conto è agire sul momento, magari con urgenza.
E’ dolorosamente vero che le conoscenze sullo stragismo sono tuttora alquanto lacunose e che il disastro aereo di Ustica nel quale perirono 81 persone è addirittura un mistero, essendo certo solo che non si trattò di guasto ai motori né di cedimento strutturale. Ma le istanze di più verità e più giustizia non si appagano con le fantasie. Il discorso complessivo sulla condotta dello Stato di fronte agli attacchi piovuti da destra e da sinistra dalla fine degli anni Sessanta agli Ottanta, la quale presenta luci ed ombre, va impostato partendo da un quadro della situazione che esamini contestualmente le forze attaccanti e gli strumenti di contrasto disponibili.
In Italia le offensive eversive furono, per ampiezza e articolazione, superiori agli analoghi fenomeni occorsi in altri Paesi democratici. Lo stragismo neo-nazifascista, il terrorismo rosso e lo spontaneismo armato nero furono prodotti genuini degli ambienti più estremisti della società italiana di allora. Sebbene parzialmente concomitanti, essi non formarono un blocco unico né si allearono fra loro. Sul versante statale, i primi tempi furono caratterizzati da impreparazione degli apparati –che erano strutturati prevalentemente in funzione di controllo dell’ordine pubblico, un altro fronte caldo- e arretratezza della normativa, che per inerzia del legislatore si protrassero fino alla metà del 1974; seguì una seconda fase, da metà del 1974 ai primi del 1978, segnata da interventi rilevanti ma ondivaghi, per certi aspetti persino contraddittori e, comunque, non sempre positivi nel breve termine, che interessarono sia l’assetto degli apparati repressivi, sia la normativa su ordine pubblico, libertà dei cittadini e relative garanzie; una terza ed ultima fase si aprì dopo la pesante sconfitta militare patita in occasione della vicenda Moro, allorché lo Stato seppe risalire la china e maturò la sua vittoria definitiva grazie al concorso di molteplici fattori, fra i quali la ricostituzione in versione rafforzata dei nuclei antiterrorismo dei Carabinieri al comando di Carlo Alberto dalla Chiesa e la legislazione che incoraggiò il cosiddetto pentitismo. L’emergenza eversiva legittimò norme e trattamenti giuridici di eccezione a difesa dell’ordine pubblico e della sicurezza che, tuttavia, non compromisero la libertà di espressione, il pluralismo politico e lo svolgimento di libere elezioni, una triade che rappresenta l’essenza delle democrazie. Anzi, i metodi con i quali l’Italia riuscì a debellare gli eversori furono più morbidi che in altri Paesi.
Passando ad analisi differenziate dei risultati conseguiti contro i nemici di turno, si nota che furono diseguali: maggiori contro il terrorismo rosso e contro lo spontaneismo armato nero, minori contro lo stragismo, un po’ perché quest’ultimo era più sfuggente, e un po’ perché esso talvolta usufruì di protezioni, attestate da episodi di slealtà degli apparati nei confronti della magistratura inquirente. Si trattò di favoreggiamenti a posteriori che, quantunque intrinsecamente gravi, non equivalgono a responsabilità dirette né a complicità nell’ideazione, preparazione o esecuzione degli attentati. Il Sid, quando nel 1973 negò alla magistratura le informazioni sul Giannettini da essa richieste, travalicò le comprensibili esigenze di copertura del suo collaboratore, i cui legami con il Servizio furono poi rivelati dal Ministro della Difesa Andreotti nel 1974. De Lutiis, nel 1997, scrisse che l’iniziale copertura del Giannettini, a suo avviso avallata dai politici, dipese dal fatto che «nell’attuazione dell’eccidio [di Piazza Fontana] era in qualche modo coinvolto un settore istituzionale dello Stato e dunque un possibile esecutore o intermediario non poteva essere abbandonato, rischiandosi in tal caso il disvelamento dell’intera catena di comando della strage». Se fosse stato così, però, non si capirebbe perché nel 1974 Andreotti abbia rovesciato la decisione di un anno prima. E’ più ragionevole supporre che, seppure tardivamente, l’opportunità di collaborare alle indagini su un crimine quale la bomba di Piazza Fontana abbia finalmente prevalso sulla tutela di una fonte del Servizio. In questo e negli altri casi del genere non ravviso le catene di comando dirette dalla Nato evocate da De Lutiis su Liberazione, e non le ravvisò neppure la magistratura che respinse le corrispondenti ipotesi in sede giudiziaria.
Comunque, lo stragismo cessò più per il fallimento dei propri obiettivi politici e per lo scioglimento del Movimento Politico Ordine Nuovo e di Avanguardia Nazionale che per l’azione di contrasto svolta da forze di polizia e servizi segreti.
Concludo associandomi a Fassino e a Tranfaglia (cfr. Ansa e varie) nel dire che la gestione del Ministero dell’Interno negli anni Novanta da parte di Napolitano non merita il biasimo di Travaglio. L’attuale Presidente, all’epoca, diede piena collaborazione alla magistratura e alla Commissione Stragi, adoperandosi per recuperare e fornire tutta la documentazione possibile. Per quanto riguarda la Stragi valgano gli apprezzamenti tributati a Napolitano di cui è rimasta traccia nei resoconti e nelle relazioni periodiche sull’attività della Commissione.
* Documentarista della ex-Commissione Stragi
Link
Dietrologia e doppio Stato nella narrazione storiografica della sinistra italiana-PaoloPersichetti
La teoria del doppio Stato e i suoi sostenitori – Pierluigi Battista
La leggenda del doppio Stato – Marco Clementi
Italie, le theme du complot dans l’historiographie contemporaine – Paolo Persichetti
I marziani a Reggio Emilia – Paolo Nori
Ci chiameremo la Brigata rossa
Spazzatura, Sol dell’avvenir, il film sulle Brigate rosse e i complotti di Giovanni Fasanella
Lotta armata e teorie del complotto
Caso Moro, l’ossessione cospirativa e il pregiudizio storiografico
Il caso Moro
Storia della dottrina Mitterrand
rapporti, modi di comportarsi di quel periodo). Mughini avanza l’ipotesi che Sofri non sia colpevole diretto, ma che sapesse. E che conosca i nomi di chi uccise Calabresi. Tesi che già in passato aveva sostenuto. Personalmente questa ricostruzione non mi convince. Penso che Sofri sia innocente. E constato che, in ogni caso, contro di lui non sono state raccolte prove, e i processi che si sono conclusi con la sua condanna erano processi indiziari, tutti fondati sulle dichiarazioni di un pentito (non verificate e non verificabili) il quale in cambio della condanna di Adriano Sofri ha ottenuto per se la libertà dopo pochissimi mesi di prigione (pur essendo stato condannato come autore materiale dell’uccisione).
polemiche che l’accolsero all’indomani della sua emanazione, in occasione della proclamazione della Repubblica, il 22 giugno 1946. In questa direzione, infatti, è rivolta la recensione che lo storico Sergio Luzzato ha scritto sul Corriere della Sera del 19 aprile scorso. Una vera requisitoria contro l’uomo dalla stilografica con l’inchiostro verde, accusato di aver spalancato le porte delle carceri a fascisti e saloini imprigionati subito dopo la Liberazione. Colpevole ancora una volta della sua «proverbiale doppiezza» per aver disconosciuto la responsabilità di quella misura – come lui stesso scrisse – «giusta nelle intenzioni ma sbagliata nell’applicazione», a causa dell’uso politico che ne fece la Dc e dell’interpretazione distorta fornita dalla magistratura.
Al tempo stesso però, come accade per le amnistie francesi del 1951 e del 1953, anch’esse accolte da furiose polemiche, di cui si ebbe testimonianza nel confronto tra Mauriac e Camus, l’applicazione concreta della clemenza viene influenzata dai nuovi scenari geopolitici scaturiti dalla fine del conflitto. La “guerra fredda” spinge i paesi occidentali a rompere il fronte resistenziale e recuperare buona parte del personale compromesso con i passati regimi, per poter garantire una continuità dell’apparato statale in funzione anticomunista. Dietro la «riconciliazione» non ci sono ireniche spinte morali alla concordia ma un cinico calcolo strategico. In previsione dello scontro, il centro-destra democristiano e la sinistra comunista cercano di rafforzarsi reclutando nel passato. In questo modo l’amnistia da luogo ad un singolare paradosso: essa non è più un’occasione per la ricomposizione del corpo politico ma un espediente che perpetua la divisione, seppur in forma nuova, alimentando quella guerra civile fredda che, dopo la parentesi consociativa degli anni 70, vedrà assumere, alla fine del 1989, i connotati di una «guerra civile legale». In realtà, alcuni regi decreti del 44 e del 45 avevano già introdotto alcune misure amnistiali che non tutelavano affatto le azioni della Resistenza armata. Ed è innanzitutto per sanare queste carenze che Togliatti vara un provvedimento molto più organico ed ampio, che estende il beneficio anche ai nemici sconfitti purché incolpati solo di delitti politici, lasciando al giudice il compito dell’accertamento dell’indole politica del reato. Il tutto in un’ottica, come poi spiegò Mario Bracci, uno dei 18 ministri del dicastero De Gasperi che approvarono il provvedimento, che accertasse «le responsabilità dei singoli», evitando la logica delle responsabilità storiche e collettive, che avrebbe finito per imporre l’emarginazione e la persecuzione indiscriminata e non quel «rapido avviamento del paese a condizioni di pace politica e sociale», auspicate dallo stesso Togliatti. E sarà proprio questo il punto dolente del suo provvedimento. Una sorprendente dimostrazione d’angelismo politico o forse, in realtà, di quella precoce volontà di costruire un rapporto privilegiato con la magistratura, ritenuta un vettore di progresso in ragione del mito riformatore dell’azione giudiziaria. Invece, dando prova di un accurato zelo persecutorio, i magistrati della Cassazione, in gran parte reduci del regime, grazie a capziose interpretazioni giurisprudenziali, rovesciarono completamente le intenzioni del legislatore, applicando una clemenza di massa nei confronti dei fascisti, ben 10.034 di loro vennero amnistiati, ed escludendo sistematicamente i Resistenti che si videro riconoscere il beneficio solo in 153 casi. Lo stesso governo dovette promulgare, tre mesi dopo, un decreto che introduceva il divieto di emettere mandati di cattura o revocava quelli già spiccati contro i partigiani (Santosuosso e Colao, Politici e Amnistia, Bertani 1986).

gli interrogatori di persone arrestate nell’ambito delle indagini sul terrorismo sono giunte al sindacato. Il sindacato dei lavoratori della polizia, pur condividendo il convincimento di quanti ritengono ingiustificabili tali pratiche, esprime la propria preoccupazione per l’orientamento delle inchieste in corso che tendono alla individuazione di responsabilità di singoli appartenenti alle forze dell’ordine, non tenendo conto del clima che ha suscitato tali episodi, e di cui molti devono sentirsi direttamente o indirettamente responsabili.
(il Sindacato Autonomo di Polizia): ” Non ci sono state torture ai terroristi arrestati. Se qualche episodio di violenza fosse avvenuto, sarebbe un fatto isolato. I responsabili, una volta accertata la loro colpa, dovrebbero essere puniti secondo la legge. Nella polizia non ci sono aguzzini o squadre speciali, ma solo persone normali e padri di famiglia. […]
prigione dopo trent’ anni di reclusione. Quell’ uomo, l’ ex brigatista Vincenzo Guagliardo, è invece ancora dentro anche perché non ha voluto pubblicizzare l’incontro con la figlia di Rossa, né s’ è rivolto ad altre vittime ritenendo che fosse la forma migliore per rispettarle. E oggi Sabina Rossa, dopo il faccia a faccia con Guagliardo e altri ex militanti delle Brigate rosse fa un passo in più. Da deputato del Partito democratico, la figlia del sindacalista ucciso dalle Br ha presentato un disegno di legge per sostituire il «sicuro ravvedimento» richiesto dal codice penale per concedere la liberazione condizionale (e che per molti giudici, compresi quelli di Guagliardo, si misura proprio dal contatto tra carnefici e vittime) con una formula diversa: può uscire dal carcere prima del fine pena, e nel caso degli ergastolani dopo 26 anni, chi ha tenuto «un comportamento tale da far ritenere concluso positivamente il percorso rieducativo di cui all’ articolo 27 comma 3 della Costituzione». Niente più indagini psicologiche alla ricerca dei sintomi del «ravvedimento», quindi. E niente più valutazione del rapporto tra gli assassini e i parenti di chi è stato assassinato. «Le vittime non hanno bisogno di vedersi affidare il peso del destino di coloro che li ha colpiti – spiega la Rossa -. Se questi contatti avvengono, non devono essere sbattuti in tribunale per dimostrare qualcosa. Devono restare in un altro ambito, non diventare metro di giudizio per decidere se un detenuto merita di uscire oppure no». La liberazione condizionale è diventata materia delicata da quando hanno cominciato a chiederla gli ex terroristi, di sinistra e di destra, che non hanno usufruito degli sconti di pena concessi a pentiti e dissociati. Si tratta di ergastolani, condannati per omicidi, che compiuti i 26 anni di cella presentano istanza per tornare a una vita regolare fuori dalle galere, di solito quando già godono della semilibertà (all’ esterno di giorno e dentro di notte). La legge attuale prevede, appunto, che sia certificato il «sicuro ravvedimento», ma Sabina Rossa lo considera un requisito «troppo aleatorio». Per alcuni giudici, un fattore discriminante è stato proprio il comportamento del condannato nei rapporti con i familiari delle persone uccise; cioè se avesse o meno «dimostrato solidarietà nei confronti della vittima, interessandosi delle sue condizioni e facendo quanto è possibile per lenire il danno provocatole». E’ successo così che chi aveva preso contatti con i parenti delle vittime, di solito attraverso delle lettere inviate tramite gli avvocati, è stato considerato «ravveduto» ed ha lasciato il carcere definitivamente, mentre chi non l’ ha fatto s’ è visto negare questa possibilità. Nel caso di Guagliardo, il giudice ha detto no proprio in assenza di quei contatti, nonostante l’ incontro con Sabina Rossa fosse già avvenuto. Ma l’ ex br non ne ha parlato, sostenendo di considerare il silenzio «la forma di mediazione più consona alla tragicità della quale si è macchiato». Ora Sabina Rossa, protagonista di questa vicenda in qualità di figlia dell’ uomo ucciso da Guagliardo, ritiene che «una simile interpretazione della norma, che chiama in causa direttamente le vittime del reato e o loro familiari, si presti a grandi difficoltà applicative e lasci grande spazio a disomogeneità legate all’ intrinseca difficoltà di lettura profonda della relazione tra
condannato e vittima». Anche perché ogni magistrato decide come crede, e in passato sono state liberati pure ex terroristi che non si sono mai rivolti ai parenti dei loro «bersagli». Di qui la proposta di modificare la legge, e di ancorare l’ eventuale scarcerazione a criteri più oggettivi e meno discrezionali. «Senza andare a scandagliare l’ animo delle persone», dice ancora la deputata del Pd, che attribuisce a questa iniziativa un significato più ampio. «Vorrei che fosse – spiega – un ulteriore passo verso il superamento dei cosiddetti “anni di piombo”, che non può avvenire mettendo una pietra sul passato o attraverso il silenzio. Le leggi premiali hanno messo in libertà degli assassini senza che scontassero una vera pena, mentre c’ è chi dopo trent’ anni è ancora in carcere pur non avendo più nulla a che fare con la persona che fu. E’ un paradosso, che sarebbe bene superare con misure meno discrezionali possibili».