Il Brasile respinge la richiesta d’estradizione di Battisti: l’anomalia è tutta italiana

Il Brasile, come la Francia, non costituisce affatto una eccezione sul piano del diritto internazionale. Ben sette paesi hanno respinto le richieste di estradizione avanzate dall’Italia nei confronti di militanti italiani inquisiti o condannati in base alla legislazione d’emergenza per appartenenza a formazioni politiche rivoluzionarie o fatti di violenza politica avvenuti nel corso degli anni 70 e 80.
Le uniche volte che l’Italia ha riavuto indietro dei fuoriusciti è stato grazie ad operazioni di pirateria internazionale, vere e proprie “consegne strordinarie” (sul modello delle extraordinary rendition), come fu nel caso di Paolo Persichetti, Rita Algranati e Maurizio Falessi.

di Oreste Scalzone
27 gennaio 2009

Si mescolano assieme le voci dei politici, degli opinion makers, degli uomini pubblici delle istituzioni, e quelle dei “familiari delle vittime” riuniti nelle corrispondenti associazioni.

Sette paesi nel mondo hanno sistematicamente risposto no, per più di un quarto di secolo, alle richieste di estradizione – avanzate dalla Repubblica Italiana – di “terroristi”, imputati o condannati, a seguito dei cosiddetti “anni di piombo”, per “terrorismo” ( in qualche caso di estrema destra, nel caso più diffuso, di estrema sinistra).

Ecco lista:

Francia con la cosiddetta dottrina Mitterrand, l’accoglienza, nella forma dell’asilo di fatto, concessa ad un migliaio di fuoriusciti dall’Italia, la non-estradizione di 92 persone sulle 94 sottoposte a procedimento di estradizione. Le eccezioni sono state Battisti – eccezione rimasta sulla carta -, e Paolo Persichetti, che purtroppo fu materialmente estradato perché sette anni dopo la firma di un decreto d’estradizione non a caso mai eseguito, lo Stato italiano nella persona del delinquente giudiziario – a meno che non si tratti d’idiozia – sostituto procuratore di Bologna Paolo Giovagnoli costruì una montatura poi miseramente caduta, inventandosi una pretesa spola per Persichetti tra Parigi e Bologna.

Brasile non ha estradato numerosi italiani, tra i quali basti ricordare, prima di Battisti, i casi di Valitutti, Lollo, Pessina, Mancini.

Canada che accolse Piperno respinto alla frontiera statunitense, dove si era recato in provenienza da Parigi per recarsi al Mit di Boston.

Gran Bretagna ha accolto un esponente della sinistra sotto inchiesta per la sua collaborazione con la rivista Controinformazione, oggi divenuto docente universitario. Ha rifiutato le richieste di estradizione di diversi esponenti neofascisti (perlopiù Terza posizione), tra cui Morsello e Fiore.

Grecia ha respinto le richieste di estradizione italiana avanzate nei confronti di Folini e Bianco.

Argentina non ha accolto la richiesta di estradizione avanzata nel 2002 nei confronti di Bertulazzi.

Nicaragua ha ritenuto irricevibile le domande di estradizione contro la cospicua colonia di fuoriusciti italiani degli anni 70. Il caso Casimirri è quello più noto.

Evitiamo di citare il contenzioso Italia/Giappone a proposito del caso Delfo Zorzi, perché c’è il fondato motivo di pensare ad accordi sottobanco, connivenze fra servizî, e simili…).

Le consegne straordinarie
Oltre al caso di Paolo Persichetti, un’altra eccezione rispetto a questo atteggiamento costante è rappresentata dalla rimessa brevi manu, e militari, all’Italia da parte del governo e dei servizi segreti dal’Algeria – via quell’altro Paese campione dei diritti umani e delle garanzie che è l’Egitto, di Rita Algranati e Maurizio Falessi (quest’ultimo per giunta con la pena già prescritta): una vera operazione di “kidnapping morbido”…
Si tratta dunque di ben altro che di una anomalia-Mitterrand: no, l’anomalìa che manifestamente appare è quella italiana. Ora, qual’ è quest’anomalia italiana, e perché diciamo che i kapataz istituzionali – politicanti in testa – dello Stato italiano strumentalizzano e in qualche modo fanno violenza morale agli stessi familiari delle vittime, seminando tra loro illusioni per altro infime, col rivoltante cinismo demagogico del populismo penale sul drittofilo della formazione di uno Stato Penale?
Fingono di non sapere che fa parte dei fondamenti del giuridismo moderno il carattere temporalmente finito della Giustizia penale. “Giustizia infinita” è nozione a fondamento teologico dei tribunali dell’Inquisizione, implica come presupposto la trascendenza. Il diritto/dovere assoluto dello Stato di individuare e punire – e delle parti civili di veder sempre designati, scovati, arrestati e puniti dei colpevoli – è nefasta utopia, conato assolutistico e totalitaristico da Stato etico.

Caso Battisti: il testo integrale della risposta di Lula a Napolitano

Il presidente brasiliano Luiz Inacio da Silva risponde al presidente della repubblica Giorgio Napolitano


«Rispettiamo l’ordinamento italiano ma l’asilo politico riconosciuto a Battisti è un nostro atto sovrano fondato su basi giuridiche interne e internazionali»

di LUIZ INACIO LULA DA SILVA

Signor Presidente, Giorgio Napolitano,

Ho l’onore di rispondere alla lettera di Vostra Eccellenza, del 16 gennaio, riferita alla decisione dello Stato brasiliano di concedere lo status di rifugiato politico al cittadino italiano Cesare Battisti.

“Vorrei, in questa occasione, esprimere a Sua Eccellenza la piena considerazione del potere giudiziario italiano e dello Stato democratico di diritto vigente in questo paese, ed affermare la mia fiducia nel carattere democratico, umanista e legittimo dell’ordinamento giuridico italiano.

“Chiarisco a Sua Eccellenza che la concessione della condizione di rifugiato al signor Battisti è un atto di sovranità dello Stato brasiliano. La decisione è basata nella Costituzione brasiliana (articolo 4°, X) nella Convenzione del 1951 delle Nazioni Unite relativa allo Statuto dei Rifugiati e nella legislazione brasiliana (Legge 9.474/97). La concessione dell’asilo e le considerazioni che la accompagnano sono ristrette ad un processo concreto, essendo state emesse con fondamento in elementi e documenti di un procedimento specifico.

“Voglio, in questa occasione, manifestare a Sua Eccellenza la mia fiducia che i legami storici e culturali che uniscono il Brasile e l’Italia continueranno ad ispirare i nostri sforzi tesi ad approfondire le nostre solide relazioni bilaterali nei più diversi settori.

* * * *


Senhor presidente, Giorgio Napolitano,

Tenho a honra de acusar o recebimento da carta de Vossa Excelência, de 16 de janeiro do corrente, referente a’ decisão do Estado brasileiro de conceder o estatuto de refugiado ao cidadão italiano Cesare Battisti.

Desejaria, nesta ocasião, expressar a Vossa Excelência a plena consideração do Poder Judiciário italiano e ao Estado Democrático de Direito vigente nesse país, bem como afirmar minha confiança no caráter democrático, humanista e legítimo do ordenamento jurídico italiano.

Esclareço a Vossa Excelência que a concessão da condição de refugiado ao senhor Battisti representa um ato de soberania do Estado brasileiro. A decisão está amparada na Constituição brasileira (artigo 4º, X) na Convenção de 1951 das Nações Unidas relativa ao Estatuto dos Refugiados e na legislação infraconstitucional (Lei 9.474/97). A concessão do refúgio e as considerações que a acompanharam restringiram-se a um processo concreto, tendo sido proferida com fundamento nos elementos e documentos constantes num procedimento específico.

Quero, nesta oportunidade, manifestar a Vossa Excelência minha confiança de que os laços históricos e culturais que unem o Brasil e a Itália continuarão a inspirar nossos esforços com vistas a aprofundar ainda mais nossas densas e sólidas relações bilaterais nos mais diversos setores.

Cordiais saudações

Caso Battisti, scontro tra Italia e Brasile per la concessione dell’asilo politico

Anni 70: «furono reati politici». Il ministro della Giustizia brasiliano Tarso Genro concede l’asilo politico a Cesare Battisti

Paolo Persichetti

Liberazione 16 gennaio 2009

Cesare Battisti, l’ex esponente dei Pac condannato all’ergastolo dalla giustizia dell’emergenza italiana e riparato in amnistiaj3pocvBrasile dopo l’estradizione concessa dalla Francia, non verrà estradato. Il ministro della Giustizia Tarso Genro, anch’egli con un passato di esiliato politico durante gli anni della dittatura e per questo rifugiatosi in Uruguay, gli ha concesso l’asilo politico (sarà libero entro 4 giorni). Decisione che ha capovolto il parere fornito a stretta maggioranza (tre contro due) dal Conare (l’organismo abilitato a fornire un avviso tecnico) il 28 novembre scorso. Arrestato a Copacabana il 18 marzo 2007, Battisti non era riuscito inizialmente a far valere le sue ragioni. Le prime tappe della procedura aveva preso una brutta piega. Insomma l’esito positivo della vicenda non sembrava affatto scontato. Il 2 aprile 2008, il procuratore generale, raccogliendo le pressioni diplomatiche e soprattutto degli ambienti giudiziari italiani, aveva espresso parere favorevole all’estradizione. Per questo la difesa aveva rinunciato a proseguire la sua battaglia sulla via strettamente giudiziaria, che prevedeva il ricorso al tribunale supremo federale (l’equivalente della nostra corte costituzionale), per interpellare direttamente il potere politico. Così in ragione dello “statuto dei rifugiati del 1951” e di una legge del 1997, il ministro della Giustizia ha ritenuto che esistessero tutti i requisiti richiesti per la concessione dell’asilo politico. Tra questi il fatto che gli episodi contestati a Battisti poggiassero tutti sulle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia, Pietro Mutti, lautamente remunerato con l’impunità, senza altri fondati elementi di prova; la presenza di una legislazione penale speciale, cioè di una giustizia d’eccezione che sovrasanziona i delitti politici e riduce le garanzie processuali e la sussistenza di un contesto storico caratterizzato da un conflitto sociale acceso. Il mantenimento, a distanza di tanti decenni, di un intento ultrapersecutorio che ha reso tabù qualsiasi chiusura politica delle eredità penali degli anni 70, avrebbe così suscitato quel rischio di «persecuzione politica», evocato per giustificare l’asilo, che tanto scandalo ha suscitato nel ceto politico-giudiziario italiano. A confortare la decisione è intervenuto anche il parere di Francesco Cossiga, già ministro degli Interni e presidente del consiglio negli anni più duri dello scontro tra istituzioni e sovversione di sinistra (nonché promulgatore della legislazione speciale). Alcuni decisivi passaggi della lettera dell’ex presidente della Repubblica sono stati ripresi nello stesso provvedimento emesso dal ministro Genro. Vi si può leggere infatti che «i sovversivi di sinistra venivano considerati nell’Italia degli “anni di piombo”, come semplici terroristi e talvolta criminali comuni. L’autore della lettera – conclude il provvedimento – sostiene, tuttavia, l’impropietà di questa classificazione attribuita al ricorrente». La decisione del Brasile, che si aggiunge a quella della Francia sul caso Petrella, rappresenta un smentita cocente delle arroganti pretese della magistratura e del ceto politico italiano. La dottrina Mitterrand ha trovato in questo modo una rinnovata legittimazione internazionale. L’italia con la sua eccezione giudiziaria resta sempre più sola.

Segue/1

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dalla-dottrina-mitterrand-alla-dottrina-pisanu/
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Su amnistia e dottrina Mitterrand vedi anche i seguenti link

Storia-della-dottrina-mitterrand
Una-storia-politica-dell’amnistia
un-kidnapping-sarkozien
retroscena-di-una-estradizione
exil-et-chatiment
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Sulla vicenda di Marina Petrella vedi anche i seguenti link

La Francia rinuncia all’estradizione di Marina Petrella
La figlia di Marina Petrella: “sono nata in un carcere speciale agli inizi degli anni 80, adesso voglio capire”
La Francia ha deciso di scarcerare Marina Petrella
Oreste Scalzone, quando si parla di confini dell’umanita vuol dire che se ne sta escludendo una parte
Marina Petrella ricoverata in ospedale ma sempre agli arresti
Peggiorano le condizioni di salute di Petrella
Lettera da Parigi della figlia di Marina Petrella
Marina Petrella sarà estradata, addio alla dottrina Mitterrand

La dissociazione politica dal terrorismo

Scheda giuridica sui dispositivi legislativi che configuramo le modaliità della dissociazione politica dal terrorismo e la collaborazione giudiziaria

Tre successivi interventi legislativi, concepiti all’interno delle misure speciali varate da governo e parlamento tra la fine degli anni 70 e la prima parte degli anni 80, definiscono progressivamente due particolari figure giuridiche, alle quali vengono riconosciute rilevanti sconti di pena, ipotesi di non punibilità, accesso facilitato alle misure alternative alla detenzione, liberazione n1035440415_221871_65533 condizionale e altri benefici, oltre che un regime penitenziario privilegiato: il collaboratore di giustizia, comunemente definito “pentito”, e il dissociato.

1) Col decreto legge n° 625 del 15 dicembre 1979 (Gazzetta ufficiale n° 342 del 17 dicembre 1979), convertito in legge nel febbraio 1980 (Gazzetta ufficiale n° 37 del 7 febbraio 1980) si introduce la prima formulazione della nozione di “dissociazione”, intesa a definire colui che «dissociandosi dagli altri, si adopera a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l’autorità di polizia e l’autorità giudiziaria nella raccolta di prove per l’individuazione o la cattura dei complici».

2) Nel maggio 1982, un secondo dispositivo legislativo molto più articolato (Gazzetta ufficiale n° 149 del 2 giugno 1982) introduce una distinzione tra la dissociazione (art. 2) e la collaborazione (art. 3). Può così avvalersi degli sconti di pena per la dissociazione colui che «renda piena confessione di tutti i reati commessi e si adoperi durante il processo per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato o per impedire la commissione di reati connessi». Viene invece considerato un collaboratore di giustizia colui che discioglie o recede dal gruppo, si consegna fornendo ogni informazione sulla struttura e sull’organizzazione dell’associazione o della banda, «rende piena confessione di tutti i reati commessi e aiuta l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l’individuazione o la cattura di uno o più autori di reati commessi per la medesima finalità ovvero fornisce comunque elementi di prova rilevanti per l’esatta ricostruzione del fatto e la scoperta degli autori dello stesso».

3) Il 18 febbraio 1987, viene varata invece un’ultima legge, Misure a favore di chi si dissocia dal terrorismo (Gazzetta ufficiale n° 43 del 21 febbraio 1987) nella quale si definisce, art. 1, «condotta di dissociazione dal terrorismo il comportamento di chi, imputato o condannato per reati aventi finalità di terrorismo o di eversione dell’ordinamento costituzionale, ha definitivamente abbandonato l’organizzazione o il movimento terroristico o eversivo cui ha appartenuto, tenendo congiuntamente le seguenti condotte: ammissione delle attività effettivamente svolte, comportamenti oggettivamente ed univocamente incompatibili con il permanere del vincolo associativo, ripudio della violenza come metodo di lotta politica».

Sabina Rossa e gli ex terroristi: siano liberi senza il sì di noi vittime

La proposta di legge. Il testo elimina la necessità del «sicuro ravvedimento»: sufficiente la rieducazione senza più le indagini psicologiche e la valutazione del rapporto tra condannati e parenti delle vittime

Giovanni Bianconi
Corriere della Sera
28 dicembre 2008

ROMA – Ha incontrato uno degli assassini di suo padre, e poi il giudice che deve decidere sulla scarcerazione di quell’uomo. Ha detto che il brigatista che nel gennaio 1979 sparò al sindacalista Guido Rossa oggi è un’ altra persona, e merita di lasciare la images10prigione dopo trent’ anni di reclusione. Quell’ uomo, l’ ex brigatista Vincenzo Guagliardo, è invece ancora dentro anche perché non ha voluto pubblicizzare l’incontro con la figlia di Rossa, né s’ è rivolto ad altre vittime ritenendo che fosse la forma migliore per rispettarle. E oggi Sabina Rossa, dopo il faccia a faccia con Guagliardo e altri ex militanti delle Brigate rosse fa un passo in più. Da deputato del Partito democratico, la figlia del sindacalista ucciso dalle Br ha presentato un disegno di legge per sostituire il «sicuro ravvedimento» richiesto dal codice penale per concedere la liberazione condizionale (e che per molti giudici, compresi quelli di Guagliardo, si misura proprio dal contatto tra carnefici e vittime) con una formula diversa: può uscire dal carcere prima del fine pena, e nel caso degli ergastolani dopo 26 anni, chi ha tenuto «un comportamento tale da far ritenere concluso positivamente il percorso rieducativo di cui all’ articolo 27 comma 3 della Costituzione». Niente più indagini psicologiche alla ricerca dei sintomi del «ravvedimento», quindi. E niente più valutazione del rapporto tra gli assassini e i parenti di chi è stato assassinato. «Le vittime non hanno bisogno di vedersi affidare il peso del destino di coloro che li ha colpiti – spiega la Rossa -. Se questi contatti avvengono, non devono essere sbattuti in tribunale per dimostrare qualcosa. Devono restare in un altro ambito, non diventare metro di giudizio per decidere se un detenuto merita di uscire oppure no». La liberazione condizionale è diventata materia delicata da quando hanno cominciato a chiederla gli ex terroristi, di sinistra e di destra, che non hanno usufruito degli sconti di pena concessi a pentiti e dissociati. Si tratta di ergastolani, condannati per omicidi, che compiuti i 26 anni di cella presentano istanza per tornare a una vita regolare fuori dalle galere, di solito quando già godono della semilibertà (all’ esterno di giorno e dentro di notte). La legge attuale prevede, appunto, che sia certificato il «sicuro ravvedimento», ma Sabina Rossa lo considera un requisito «troppo aleatorio». Per alcuni giudici, un fattore discriminante è stato proprio il comportamento del condannato nei rapporti con i familiari delle persone uccise; cioè se avesse o meno «dimostrato solidarietà nei confronti della vittima, interessandosi delle sue condizioni e facendo quanto è possibile per lenire il danno provocatole». E’ successo così che chi aveva preso contatti con i parenti delle vittime, di solito attraverso delle lettere inviate tramite gli avvocati, è stato considerato «ravveduto» ed ha lasciato il carcere definitivamente, mentre chi non l’ ha fatto s’ è visto negare questa possibilità. Nel caso di Guagliardo, il giudice ha detto no proprio in assenza di quei contatti, nonostante l’ incontro con Sabina Rossa fosse già avvenuto. Ma l’ ex br non ne ha parlato, sostenendo di considerare il silenzio «la forma di mediazione più consona alla tragicità della quale si è macchiato». Ora Sabina Rossa, protagonista di questa vicenda in qualità di figlia dell’ uomo ucciso da Guagliardo, ritiene che «una simile interpretazione della norma, che chiama in causa direttamente le vittime del reato e o loro familiari, si presti a grandi difficoltà applicative e lasci grande spazio a disomogeneità legate all’ intrinseca difficoltà di lettura profonda della relazione tra images-2condannato e vittima». Anche perché ogni magistrato decide come crede, e in passato sono state liberati pure ex terroristi che non si sono mai rivolti ai parenti dei loro «bersagli». Di qui la proposta di modificare la legge, e di ancorare l’ eventuale scarcerazione a criteri più oggettivi e meno discrezionali. «Senza andare a scandagliare l’ animo delle persone», dice ancora la deputata del Pd, che attribuisce a questa iniziativa un significato più ampio. «Vorrei che fosse – spiega – un ulteriore passo verso il superamento dei cosiddetti “anni di piombo”, che non può avvenire mettendo una pietra sul passato o attraverso il silenzio. Le leggi premiali hanno messo in libertà degli assassini senza che scontassero una vera pena, mentre c’ è chi dopo trent’ anni è ancora in carcere pur non avendo più nulla a che fare con la persona che fu. E’ un paradosso, che sarebbe bene superare con misure meno discrezionali possibili».

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Ancora ergastolo per Vincenzo Guagliardo

La battaglia di Sabina Rossa per l’uomo che sparò al padre
Sabina Rossa: “Cari brigatisti confrontiamoci alla pari”
Sabina Rossa: “Scarcerate l’uomo che ha sparato a mio padre”

Sabina Rossa: «Cari brigatisti, confrontiamoci “alla pari”»

«Senza rancore, senza reticenze, per chiudere quegli anni dobbiamo raccontarli»

Paolo Persichetti
Liberazione
5 dicembre 2008

Per almeno due interi decenni, gli 80 e i 90, il tema del complotto, la cosiddetta dietrologia, ha dominato l’approccio dei media e della società politica nei confronti della storia della lotta armata. Una forma di occultamento piuttosto che di reale comprensione. Alle soglie del 2000 la chiave di lettura cospirativa si è affievolita, in verità senza scomparire del tutto, come un serpente dalle mille teste. L’attenzione maggiore si è portata invece verso i familiari delle vittime, o meglio una parte di quella realtà. Le testimonianze del dolore e i percorsi della sofferenza sono diventati aspetti centrali del racconto pubblico e del discorso politico. 71-rossaMa se la dietrologia era fuorviante, il dolore, da solo, non riesce a narrare per intero quegli anni. È possibile uno sforzo ulteriore, un passaggio alla lucidità storica? Non “memoria condivisa”, come sostengono alcuni, ma storia aperta, libera, fatta di confronti. Storia con le sue metodologie, dove, per esempio, la dimensione della sofferenza può trovare posto in una indagine sulle mentalità.
 Eppure una discussione del genere, qui in Italia, fino ad ora non è sembrata nemmeno pensabile. Questa intervista a Sabina Rossa, la figlia di Guido Rossa, il militante del Pci ucciso nel corso di un’azione realizzata nel 1979 dalla colonna genovese delle Brigate rosse, è un tentativo di infrangere il tabù. Intanto sgomberando il campo da malintesi e inesattezze: quando lo si vuole, un confronto – estraneo alle logiche dell’emenda e del ravvedimento proposto in sede penitenziaria – è possibile tra ex appartenenti alla lotta armata, non dissociati e non pentiti, e familiari delle vittime. Si tratta di un inizio, anche perché le regole dell’intervista hanno confini angusti. Alcune delle risposte sollecitano obiezioni importanti che richiederebbero una discussione più approfondita. Ci saranno altre occasioni per farlo. Per ora vale sottolineare due fatti: Sabina Rossa è una donna che ha cancellato il rancore dal suo orizzonte culturale e ha avuto il coraggio di incontrare le persone condannate per l’omicidio di suo padre, senza tenere conto dei consueti presupposti legati a comportamenti dettati dalla legislazione premiale. È una innovazione importante. Il suo è un percorso che segue un modello laico di elaborazione del lutto, un tragitto che apre ad una grammatica del confronto e della analisi di quegli anni più feconda.
Tutto ciò introduce una ulteriore conseguenza: lo Stato e la società politica non hanno più alibi e tornano ad esser direttamente chiamati in causa di fronte alle loro responsabilità istituzionali.

Nel libro Spingendo la notte più in là, Mario Calabresi scrive, «la reclusione dei condannati non ci ha mai restituito nulla, non è mai stata una consolazione[…] abbiamo sempre provato fastidio quando ci veniva chiesto di dare o meno il via libera a una scarcerazione o una grazia, perché rifiutiamo questa idea medievale che i parenti di una vittima decidano della sorte di chi è ritenuto colpevole». Parole in netta controtendenza rispetto all’attuale processo di “privatizzazione” della giustizia che vede lo Stato ritrarsi dietro i familiari delle vittime. Sempre più viene chiesto di trasformarvi in giudici dell’esecuzione penale delle persone condannate, quasi che dall’astrazione della civiltà giuridica moderna si stia tornando all’era primitiva della regolazione pregiuridica. Questo percorso a ritroso non rischia di essere una trappola?
L’esigenza di ottenere giustizia non è un fatto privato ma un bene collettivo che tende a ricostruire quell’ideale di comunità, quel sistema di regole che vengono infrante quando è commesso un atto criminoso. Altro è l’interpretazione che le numerose sentenze danno all’accertamento del fondamentale requisito del “sicuro ravvedimento” del condannato (vedi art. 176 cp). Queste interpretazioni chiamano in causa le vittime e i loro familiari poiché al condannato viene richiesto «un fattivo instaurarsi di contatti, quale indice di manifestazione di quelle forme di interessamento per le sorti delle persone offese con l’intendimento di ripararne le conseguenze dannose in relazione al fatto commesso». Ritengo che questa sia una richiesta assurda. Per i condannati è ovvio il possibile uso strumentale finalizzato unicamente all’ottenimento del beneficio. Per le vittime è una pesante incombenza della quale non hanno certamente bisogno e che spesso va a riaprire ferite non rimarginate. Resta il fatto che questo percorso è ad uso discrezionale dei magistrati del Tribunale di sorveglianza. A volte viene posto come condizione irrinunciabile, in altre non viene affatto valutato, mettendo in essere ingiuste sperequazioni. Il caso di Vincenzo Guagliardo (ex brigatista in carcere da 32 anni, condannato per l’uccisione di Guido Rossa. Insieme alla moglie, Nadia Ponti, si sono visti rifiutare la liberazione condizionale per non aver mai voluto pubblicizzare l’incontro con Sabina Rossa, Ndr.), a mio giudizio può rappresentare un esempio emblematico dei limiti di questa normativa, anche perché personalmente ho rispetto di chi, con riservatezza, rimanendo in silenzio, compie un proprio percorso di rieducazione e reinserimento. Tuttavia credo che sarebbe necessario valutare l’opportunità di un intervento legislativo che riconduca a criteri oggettivi la valutazione per la concessione della libertà condizionale.

Il carcere «non deve costituire un nostro risarcimento», ha detto in una intervista aggiungendo di essere contraria all’ergastolo. Tra i familiari delle vittime non siete in molti a pensarla in questo modo.
Quella dei familiari delle vittime è una platea molto vasta, fatta di percorsi personali, intimi, nei quali interagiscono molteplici fattori: psicologici, etici, culturali che possono dare quindi risposte diverse, non sempre condivisibili, ma comunque degne del massimo rispetto. Personalmente ogni volta che ho incontrato ex terroristi, anche chi partecipò all’uccisione di mio padre, ho sempre cercato l’uomo che sta dietro il reato, ho sempre voluto, anche se con difficoltà, capire la sua vicenda umana, la sua storia, il perché delle sue scelte. Ho incontrato uomini, donne, che a tanti anni di distanza erano ben diversi da come li immaginavo. Il tempo inesorabilmente li aveva cambiati e non solo nel fisico, si respirava evidente il peso di scelte che avevano distrutto anche la loro vita. Carnefici ma anche vittime di una tragedia storica, della quale non sono stati gli unici registi e probabilmente gli unici responsabili. Certo, la vittima è per definizione innocente, e questo ruolo non può appartenere a un ex terrorista, ciò non significa che chi ha pagato il conto, chi ha cercato di riabilitarsi, non abbia diritto di reinserirsi pienamente nella società.

Non le sembra che nella società attuale si assista ad una generale deriva vittimaria, quella che Zigmunt Bauman ha chiamato «esaltazione narcisistica della sofferenza»?
Proprio non vedo il rischio di una deriva vittimaria e, pensando a Bauman, mi viene più logico il collegamento con il tema della memoria storica quando, nella Lingua materna, afferma: «Non credo che possa esistere qualche processo di pensiero senza esperienze personali». Proprio in questo senso lo scrivere la propria storia, da parte delle vittime, come sta avvenendo di recente, credo significhi e rappresenti un passaggio importante, una volontà di uscire da una dimensione privata del vissuto, del dolore, ed entrare in una dimensione pubblica che manifesta altresì la volontà di partecipare alla trascrizione di questa nostra storia recente.

Sfera pubblica vuole dire anche dimensione plurale del racconto. Come si concilia questa esigenza con le polemiche sulla eccessiva esposizione mediatica di alcuni ex appartenenti alla lotta armata (in genere quasi tutti fruitori della legislazione premiale)? Il presidente della Repubblica Napolitano ha addirittura chiesto che non venga loro più concessa la parola.
Il protagonismo di tanti ex terroristi si è manifestato in modo evidente, in una logica della spettacolarizzazione dell’informazione che non ha certo contribuito a scrivere sempre pagine di verità. Detto ciò, personalmente non mi preoccupa il problema di un presenzialismo mediatico degli ex terroristi: semmai mi sconcerta il comodo rimanere in silenzio di molti di essi, l’ambiguità di giudizio su quegli anni e sulle loro responsabilità, il loro sentirsi reduci di una guerra combattuta e persa, perpetuando convinzioni e atteggiamenti che possono avere un ruolo pericoloso nella cultura e nei riferimenti ideologici delle nuove generazioni.

Ma aver depoliticizzato le vicende degli anni 70, ricollocandole in una narrazione puramente criminale, non costituisce una offesa alla memoria delle vittime?
Questo Paese non potrà mai cambiare in meglio se non saprà affrontare con il necessario rigore storico quanto è accaduto negli anni Settanta. Cercando di fare verità su una storia che fu politica e non solo criminale, si può sperare di capire cosa successe e come quegli accadimenti abbiano condizionato la vita pubblica italiana. La storia di quegli anni è stata anche una storia di coperture, omissioni e connivenze. Comprendere cosa accadde nella società italiana rappresenta l’unica via per non dimenticare le vittime, tutte le vittime. Vittime del fenomeno brigatista, dello stragismo ma anche vittime della repressione dello Stato, che sono state spesso dimenticate con una logica della memoria che certo non fa onore alla nostra democrazia.

Lei si è impegnata molto per l’istituzione della giornata della memoria delle vittime del “terrorismo”. Celebrazione che cade ogni 9 maggio, data della uccisione di Moro. Che senso ha ricordare nello stesso giorno vicende del tutto opposte? Non si rischia così di scrivere la storia a colpi di voti parlamentari?
C’è una certa difficoltà a ricordare, specie a destra, che quel tremendo e ancora insoluto e impunito capitolo dello stragismo che ha insanguinato l’Italia è strettamente collegato alla storia degli anni Settanta e alla degenerazione terroristica, il che non significa che la legittimò. Il terrorismo fu barbarie non meno dello stragismo. La data del 9 maggio è stata il risultato di un faticoso percorso atto a fare sì che questa giornata fosse davvero un qualcosa di condiviso da maggioranza e opposizione. Le opzioni erano diverse ma solo attorno a questa data è stato possibile trovare un’intesa tra la quasi totalità delle forze politiche. La giornata della memoria a ricordo di tutte le vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice non poteva certo essere istituzionalizzata con una imposizione di maggioranza.

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Dopo aver criticato la decisione della Francia di annullare l’estradizione di Marina Petrella è stata ricevuta dal presidente Sarkozy, insieme ad altri familiari delle vittime. Perché ritenete una forma d’impunità la dottrina Mitterrand e invece tacete di fronte all’impunità sancita per legge in favore di collaboratori e dissociati? Solo il padre di Walter Tobagi e la vedova Montinaro hanno preso posizione contro. Perché questa indulgenza di fronte alla ragion di Stato?
La dottrina Mitterrand venne elaborata esaminando fascicoli processuali relativi a latitanti italiani rifugiatisi in Francia, ma non venne mai trasposta in alcun provvedimento avente una qualche efficacia o validità giuridica. Tale prassi veniva giustificata con una pretesa “non conformità” della legislazione italiana agli standard europei. Sarebbe utile ricordare che questo giudizio proveniva da un Paese che aveva abolito la pena di morte solo nel 1981 e la cui ultima esecuzione era avvenuta nel 1977, circa otto anni prima della formulazione della dottrina Mitterrand e che, solo nel 2000, creò una Corte d’assise d’appello sul modello italiano. È interessante ricordare un brano della sentenza del 2004 della corte di Cassazione francese riguardo l’estradizione di Battisti. In un preciso passo si chiarisce definitivamente che un giudice francese non può ergersi a censore della giustizia italiana, ma che soprattutto la procedura italiana è conforme agli standard europei. Sta di fatto che la vera e propria comunità di latitanti che si è formata sulle rive della Senna ha dato origine a una ferita che periodicamente torna a sanguinare. Personalmente vorrei che potesse rimarginarsi, ma non è un caso che i maggiori ostacoli ad una discussione sensata equilibrata e propositiva su questo tema li hanno posti, ad esempio, i difensori più accesi di Battisti. È un fatto che ogni qualvolta Scalzone ha rilasciato un’intervista si sono ridotte le possibilità ed il consenso ad una possibile discussione di provvedimento di indulto per quegli anni. Per quanto riguarda il carattere premiale delle leggi speciali di cui hanno usufruito pentiti e dissociati, è un aspetto che moralmente non mi ha mai entusiasmato anche perché non credo che abbia avuto un ruolo determinante nella sconfitta del terrorismo. E’ altresì evidente che per molti aspetti queste leggi non hanno certo accelerato il processo di crescita democratica del nostro paese. Ciò detto è opportuno chiedersi se è giusto tenere ancora in carcere chi è entrato con una condanna che la cultura dell’emergenza e le leggi speciali hanno moltiplicato.

Una soluzione per le eredità penali della lotta armata potrà esserci solo quando si avrà verità e giustizia. È questa la risposta che viene opposta a chi pone il problema della generazione politica più incarcerata della storia d’Italia. Ma la giustizia penale è stata esercitata: i processi hanno scritto la verità giudiziaria e le condanne, sovraccaricate dalle aggravanti delle leggi d’emergenza, sono state lungamente espiate nelle carceri speciali. Di quale “verità” si sta allora parlando? Quella storica non dovrebbe appartenere solo alla libera ricerca slegata da qualsiasi condizionamento?
Probabilmente le verità storiche potranno essere scritte quando non ci saranno più condizionamenti giuridici, ma è giusto chiedersi se per chiudere un periodo storico tormentato e difficile sia meglio rimuovere o tenere aperte le ferite. Poi arriva sempre una generazione che chiede spiegazioni su quello che è stato. Credo quindi che vada posto un problema di assunzione di responsabilità che non è mai appartenuta a molti degli ex terroristi, per non parlare dei latitanti. È vero anche che forse questa mancata assunzione di responsabilità è imputabile a uomini che poi sono divenuti in parte la nuova classe dirigente italiana. Nella storia del nostro Paese permane la difficoltà di fare i conti con il proprio passato.

Nel libro scritto insieme a Giovanni Fasanella, Guido Rossa, mio padre, rivela che suo padre faceva parte di una cellula riservata messa in piedi dal Pci nelle fabbriche per sorvegliare e scovare i militanti e i fiancheggiatori delle Br. Questa confusione di ruoli che spinse un partito a confondere la lotta politica con l’attività investigativa, sovrapponendosi agli organi preposti dello Stato, non fu un tragico errore? Agendo in questo modo, Pci e sindacato non hanno snaturato il loro ruolo?
Chi fu interprete determinante di scelte terroristiche, chi subì “quell’abbaglio rivoluzionario” e oggi si vuole proporre con onestà intellettuale, non può continuare a manipolare ideologicamente la realtà. Il vero tragico errore fu il terrorismo, non solo perché si lasciò dietro una scia interminabile di sangue innocente ma anche, e storicamente questa è una responsabilità inalienabile, perché è stato un fattore di forte contrasto al processo di sviluppo democratico e sociale del nostro Paese. E di questo, ancora oggi, ne soffriamo le conseguenze. Un approfondimento credibile non può prescindere dall’individuare la complessità e la pericolosità di quegli anni e quanto fossero necessarie e vitali le strutture organizzative di vigilanza e di intelligence che il partito comunista si era dato a difesa di quell’Italia che seppe rendersi interprete di grandi pagine di lotta e partecipazione democratica. Operai, studenti, uomini e donne, semplici cittadini interpreti di quell’Italia democratica che seppe sconfiggere il pericolo golpista, lo stragismo e il terrorismo. Quell’Italia non rispose con la violenza ma vinse con la forza della democrazia e con il contributo determinante del sindacato e dell’allora partito comunista. Non a caso mio padre verrà a conoscenza di informazioni importantissime sui piani eversivi legati al golpe Borghese all’interno dell’Italsider Oscar Senigallia, come probabilmente era riuscito a individuare gran parte della catena di produzione della propaganda brigatista. D’altra parte è nella lettura di queste sue scoperte che si leggono i perché del suo assassinio. Nella ricostruzione del suo omicidio si delinea chiaramente che non fu né un errore, né una scelta individuale di Dura. Fu l’esecuzione di un ordine diverso da quello che era stato dato agli altri membri della colonna genovese. Un ordine dettato da un altro livello dell’organizzazione terroristica.

Cosa la spinge e dove ha trovato la forza per incontrare i brigatisti di ieri?
Certamente ciò che mi ha mosso è stato da un lato la ricerca di verità, ma dall’altro il recupero di un confronto mancato a mio padre, quel confronto con l’avversario che fa parte di quelle “leggi non scritte”, per le quali esiste sempre un rapporto diretto tra le persone protagoniste di un conflitto, ma nel momento in cui il nemico diviene simbolo, cessa del tutto di essere uomo per cui non è più avvertita l’esigenza del confronto. Un confronto negato, perché si è solo un bersaglio, neanche una vittima, perché non le è riconosciuto tale status. Una vittima, infatti, è per sua natura buona, gli obiettivi negli attentati compiuti dai terroristi venivano scelti perché percepiti come cattivi, quindi, per definizione destinati a perdere e scomparire. Quel confronto mancato che lo stesso Guagliardo ha così stigmatizzato: «Vedi, se tuo padre fosse ancora vivo, se lo avessimo colpito solo alle gambe, io avrei con lui un rapporto alla pari…».

Link
Ancora ergastolo per Vincenzo Guagliardo/

La battaglia di Sabina Rossa per l’uomo che sparò al padre

Sabina Rossa e gli ex terroristi siano liberi senza il sì di noi vittime

Sabina Rossa: “Scarcerate l’uomo che ha sparato a mio padre”

Spazzatura: “Sol dell’avvenir”, il film sulle Brigate rosse e i complotti di Giovanni Fasanella
Lotta armata e teorie del complotto
Ossessione cospirativa e pregiudizio storiografico

Baader Meinhof: la Germania volta pagina

La lezione tedesca: liberazione condizionale senza richiesta di pentimento per gli ultimi detenuti della Raf

Paolo Persichetti

Liberazione 26 novembre 2008

La Germania chiude o forse, sarebbe meglio dire, schiude i suoi anni di piombo. Il via libera alla scarcerazione di Christian Klar, concessa due giorni fa dalla corte di appello di Stoccarda, porta lo Stato federale tedesco verso il definitivo azzeramento degli strascichi penali ancora aperti della stagione della lotta armata. A differenza di quelle passate, queste ultime scarcerazioni riguardano i prigionieri che hanno rifiutato di pentirsi o dissociarsi. 197029
Ex militante della Rote armee fraktion (Raf), Klar uscirà dal carcere il 3 gennaio 2009 al maturare del ventiseiesimo anno di detenzione (forse anche prima, se le riduzioni di pena legate alla buona condotta lo consentiranno), 7 dei quali passati in totale isolamento. Klar aveva ottenuto la possibilità di uscire in permesso già dalla primavera scorsa.
In realtà la parola fine potrà dirsi soltanto dopo la liberazione di Birgit Hogefeld, arrestata nel 1993, ed unica a restare ancora detenuta dopo la liberazione condizionale concessa a Klar. Esponente dell’ultima fase della storia politico-militare della Raf (la cosiddetta “terza generazione”, definizione che però viene rigettata dai membri del gruppo autodiscioltosi nel 1998, i quali hanno sempre messo l’accento sull’unità del percorso della loro organizzazione), la Hogefeld è liberabile a partire dal 2011.
Per anticipare la sua uscita Klar aveva fatto richiesta di grazia, ma nel maggio 2007, dopo le polemiche suscitate dalla concessione della liberazione condizionale a Brigitte Mohnhaupt, altro membro della Raf con 24 anni di carcere sulle spalle, il presidente della Repubblica, Horst Köeler, rispose negativamente. Un polverone mediatico fu sollevato dalla stampa di destra a causa di un suo messaggio di solidarietà inviato ad una conferenza su Luxenburg-Liebknecht, tenutasi a Berlino nel gennaio dello stesso anno, nel quale Klar auspicava una società futura senza capitalismo. Campagna mediatica che chiedeva una esplicita dichiarazione di pentimento come condizione necessaria alla scarcerazione. Tuttavia ciò non ha impedito che nell’agosto successivo fosse concessa la liberazione condizionale anche a Eva Haule, dopo 21 anni di carcere.
Incassato il rifiuto della grazia, Klar ha continuato a difendere il proprio diritto di tacere (da intendersi come il rifiuto di sottomettersi a dichiarazioni pubbliche di pentimento) e non fare mercanteggiamenti per uscire. Il 15 agosto 2008 è sopraggiunta una importante decisione della Corte federale che ha chiarito come il diritto al silenzio sia compatibile con terrorlistel’ammissione ai benefici di legge. Questa sentenza ha così definitivamente sbloccato la situazione.
Il sistema penale tedesco, infatti, non prevede che la pena dell’ergastolo venga scontata a vita. Se i giudici ritengono che il comportamento del recluso sia tale da escludere il permanere di una sua pericolosità sociale, l’accesso alla libertà vigilata per una durata di 5 anni, passati i quali la pena è estinta, è ammessa una volta scontati 15 anni di pena, salvo nei casi in cui in sede di condanna venga stabilito un tetto più alto, in ragione della particolare «gravità della colpa». Tetto di reclusione incomprimibile che nel caso di Klar era stato fissato a 26 anni, ovvero allo scadere del 3 gennaio 2009.
A differenza dell’ordinamento italiano, il sistema tedesco non prevede il requisito del ravvedimento, la concessione della liberazione condizionale è dunque valutata sulla base del comportamento oggettivo, esternato nel corso degli anni di detenzione dal soggetto, e non sulla scorta di una presunta analisi del suo foro interiore. Prassi che in Italia si è consolidata in una giurisprudenza dei tribunali di sorveglianza (in più casi censurata dalla Cassazione) che da luogo ad ipocrite procedure di richiesta di scuse e domande di perdono nei confronti dei familiari delle vittime per via epistolare, il più delle volte da queste giustamente rinviate al mittente. L’esperienza dimostra però che all’autorità giudiziaria non interessa l’esito finale di questo tentativo di mediazione, quanto l’atto in sè, inteso come una vera e propria forca caudina, un gesto che di riparatore ha ben poco. In realtà è solo una forma di assoggettamento al sovrano, essenza moderna dei vecchi autodafé, cerimonia di degradazione pubblica, umiliazione dell’intelligenza, etica a buon mercato, grado infimo della coscienza.5490138
Anni di piombo era il titolo che la regista Margarethe Von Trotta scelse per il suo film realizzato nel 1981. Ispirato alla storia di Gudrun Ensslin, militante della Raf uccisa nel carcere di Stammhein nel 1977, quel titolo voleva indicare la cappa plumbea gettata sulle speranze, il germogliare di idee, libertà, conquiste sociali che la rivolta degli anni 70 aveva suscitato. Col tempo l’espressione ha assunto il significato opposto, trasformandosi nel sinonimo della rivolta stessa ridotta al piombo cupo delle armi. Oggi ciò che resta di quella cappa soffocante, le mura e il ferro delle prigioni, almeno in Germania cominciano a fondersi.
In Italia il piombo tiene ancora.

Francia, la magistratura congela la chiusura degli anni di piombo

Per una intervista al settimanale l’Express, sospesa la semilibertà a Jean-Marc Rouillan, cofondatore di Action directe

di Paolo Persichetti

Liberazione 10 ottobre 2008

La sintesi di una intervista anticipata mercoledì 1 ottobre sul sito internet del settimanale L’Express è costata la sospensione della semilibertà a Jean-Marc Rouillan, cofondatore di Action directe, il gruppo armato dell’estrema sinistra francese attivo negli anni 80. La misura sospensiva emessa dal magistrato di sorveglianza è intervenuta su richiesta della procura generale di Parigi, titolare in materia di antiterrorismo, che ha domandato la revoca della misura prim’ancora che il testo integrale dell’intervista apparisse nelle edicole.
Dal 2 ottobre Rouillan è di nuovo rinchiuso nel carcere marsigliese delle Baumettes, da dove usciva ogni mattina per raggiungere il suo posto di lavoro presso la casa editrice Agone, in attesa che il prossimo 16 ottobre il tribunale di sorveglianza si pronunci sulla legittimità della richiesta di revoca. All’ex militante di Action directe, la cui domanda di liberazione condizionale doveva essere esaminata il prossimo dicembre, la procura contesta alcune frasi contenute nell’intervista uscita in contemporanea anche sulle pagine di Libération il 2 ottobre. L’anticipazione dell’Express ha bruciato sui tempi il quotidiano parigino che non ha mancato di sollevare una piccola polemica rilevando il carattere «un po’ delinquenziale» di chi dietro la frenetica caccia allo scoop ha innescato un artificioso caso mediatico sulla pelle di un ergastolano. Ed in effetti l’intera vicenda puzza di strumentalizzazione costruita ad arte.
Secondo la procura, Rouillan avrebbe «infranto l’obbligo di astenersi da qualsiasi tipo d’intervento pubblico relativo alle infrazioni per le quali è stato condannato». Condizione che gli era stata imposta al momento della concessione della semilibertà nel dicembre 2007, dopo aver trascorso 20 anni di reclusione tra isolamento e carceri speciali. Il suo avvocato, Jean-Louis Chalanset, contesta però questa interpretazione che considera «infondata giuridicamente». E non ha tutti i torti perché gran parte delle risposte fornite dall’ex esponente di Ad riguardano, in realtà, la sua adesione al processo costituente del Nuovo partito anticapitalista che sta raccogliendo attorno a se la galassia della sinistra sociale e antagonista francese. Ingresso di cui aveva parlato la stampa la scorsa estate dopo un incontro avuto con Olivier Besancenot, il porta parola della Lcr che da mesi svetta nei sondaggi ed ha promosso questo processo d’unificazione.
«Dopo 22 anni di carcere – dichiara l’ex membro di Ad – ho bisogno di parlare, di apprendere di nuovo dalle persone che hanno continuato a lottare in tutti questi anni (…) la mia adesione è una scelta individuale». Che lo scandalo suscitato dalle sue parole sia il prodotto di una manipolazione emerge chiaramente dal raffronto dei due diversi resoconti realizzati dai giornalisti che l’hanno incontrato, Michel Henry di Libération e Gilles Rof dell’Express. Nel testo apparso su Libération vengono riportate delle affermazioni estremamente posate. Rouillan spiega come s’immagini «semplice militante di base. L’epoca dei capi è finita. Sono entrato nell’Npa per imparare dagli altri. Vorrei che dimenticassero chi sono». Ben 11 delle 20 domande riportate sull’Express insistono sulle ragioni di quest’adesione, dunque sul presente, non sul passato. Rouillan non si sottrae però a domande più difficili e spiega a Libération che seppur «assumo pienamente la responsabilità del mio percorso, non incito però alla violenza (…) se lanciassi un appello alla lotta armata commetterei un grave errore». Quando viene incalzato precisa che «il processo della lotta armata per come si è manifestato dopo il 68, nel corso di un formidabile slancio di emancipazione, non esiste più». E di fronte alle ulteriori, e a questo punto tendenziose insistenze del giornalista dell’Express, puntualizza che «quando ci si dice guevarista [il riferimento è a un’autodefinizione di Besancenot, Ndr] si può rispondere che la lotta armata è necessaria in determinati momenti storici. Si può avere un discorso teorico senza per questo fare della propaganda all’omicidio». Nel resto dell’intervista descrive sommariamente la sua concezione conflittuale della lotta politica e il senso di smarrimento di fronte ai disastrosi mutamenti della società scoperti dopo l’uscita dal carcere. Ricorda infine che degli ultimi 4 prigionieri di Ad, una di loro è morta e due sono gravemente malati, risultato dei durissimi anni di detenzione subiti.
Insomma nonostante lo sforzo di fargli dire dell’altro, Rouillan è chiaro. Tuttavia la procura e subito dietro i commentatori della stampa di destra come di sinistra, la presidente di Sos-attentats, un’associazione di vittime del terrorismo, hanno duramente stigmatizzato le sue parole denunciando l’assenza di rimorsi, la mancanza di una richiesta di perdono, intimando a Besancenot di liberarsi di una presenza ingombrante, equivoca, «ripugnante».
Eppure se ci si sofferma qualche istante sull’intervista, ci si accorge che Rouillan non ha fatto altro che attenersi alle prescrizioni del magistrato: «Non ho il diritto di esprimermi sull’argomento… – dice – ma il fatto che non mi esprima è già una risposta. È evidente che se mi pentissi del passato potrei esprimermi liberamente. Ma attraverso quest’obbligo al silenzio s’impedisce alla nostra esperienza di tirare un vero bilancio critico».
Il direttore della redazione dell’Express, Christophe Barbier, alla notizia dell’intervento della procura ha reagito spiegando che se il bilancio di Action directe è «indifendibile», Rouillan è comunque «un cittadino che continua a pagare il suo debito con la società» e ha «diritto alla libertà di espressione». Gilles Rof, il giornalista freelance che ha ceduto il suo pezzo all’Express, si è detto «scioccato» dalla reazione della magistratura e dal cortocircuito mediatico che ha deformato le affermazioni di Rouillan, rivelando che questi per ben due volte in passato aveva rifiutato l’intervista per alla fine accettare a condizione di rileggerne il testo prima della pubblicazione. «Non ha mai detto che non esprimeva rimorso per l’uccisione di Georges Besse [il presidente-direttore generale della Renault ucciso nel 1986, Ndr]. Anzi ha riscritto con cura la risposta per dire che non aveva il “diritto di esprimersi” non che non poteva esprimersi». Benché non avesse concordato domande sui fatti oggetto della condanna, Rof sostiene che evitare l’argomento avrebbe posto una questione di credibilità all’intervista.
Niente di quanto abbia fatto Rouillan durante la semilibertà, o detto nell’intervista, risulta reprensibile. Tra i requisiti previsti dalla legge francese non vi è alcun obbligo di regret, ovvero d’esprimere ravvedimento. Le condizioni poste riguardano invece la verifica della cessata pericolosità sociale e gli obblighi civili di risarcimento. In realtà Rouillan quando sottolinea che il silenzio imposto sui fatti sanzionati dalla legge impedisce la possibilità di una vera rielaborazione critica e pubblica del proprio percorso, mette il dito nella piaga. Sono gli ostacoli frapposti al lavoro di storicizzazione, che presuppone un dibattito pubblico senza esclusioni e preclusioni, che impediscono il processo di oltrepassamento relegando un periodo storico negli antri angusti dei tabù sacralizzati, dell’indicibile se non nella forma dell’esorcismo che ha solo due forme espressive: l’anatema o il pentimento. Qualcosa di simile sta accadendo anche in Italia, dove il paradigma del complotto che ha imperversato per due decenni è stato soppiantato dalla demonizzazione pura e semplice. Così oggi Rouillan rischia di essere ricacciato negli inferi del fine pena mai sulla base di una mancata abiura. Delitto teologico che già ha fatto parlare alcuni di «reato d’opinione reinventato» (Daniel Schneiderman su Libération del 6 ottobre).
Questo intervento della magistratura sembra dare voce al dissenso di una parte degli apparati, e probabilmente di una parte dello stesso ministero della Giustizia, verso la politica messa in campo nei confronti dei residui penali dei conflitti politico-sociali degli anni 70-80. Infatti, dopo una iniziale politica di segno opposto, Nicolas Sarkozy è sembrato rendersi conto – forse anche sulla scia della vicenda Petrella – dell’utilità che poteva rappresentare la chiusura degli «anni di piombo». Sono altre le emergenze che preoccupano il presidente francese. Le nuove politiche sicuritarie si indirizzano altrove: migranti, banlieues, integralismo islamico. I residui penali del novecento rappresentano una zavorra anche per la visibilità sociale dei vecchi militanti incarcerati, sostenuti da una parte della società civile che ne chiede da tempo la scarcerazione. Così il 17 luglio scorso è stata concessa la liberazione condizionale a Nathalie Ménigon, anche lei membro di Action directe e con diversi ergastoli, in semilibertà da un anno. Prima di lei, Joëlle Aubrun, arrestata nel 1987 con Rouillan, Ménigon e Georges Cipriani, aveva ottenuto negli ultimi mesi di vita la sospensione della pena a causa delle gravi condizioni di salute.
Nel quadro delle prescrizioni indicate dalla nuova legge sulla «retenzione di sicurezza» (vedi Queer del 13 luglio 2008), Georges Ibrahim Abdallah, Régis Schleicher, Georges Cipriani, Max Frérot, Emile Ballandras, tutti prigionieri politici con oltre 20 anni di carcere sulle spalle, sono stati concentrati nell’istituto penitenziario di Fresnes, nella periferia sud di Parigi, dove è presente il centro d’osservazione nazionale incaricato di valutare la pericolosità sociale dei detenuti prima che questi vengano ammessi al regime in prova della semilibertà e successivamente in libertà condizionale.
A questo punto la decisione che dovrà prendere la magistratura di sorveglianza il prossimo 16 ottobre non investe solo la sorte di Rouillan, ma il destino dell’intera “soluzione politica”. Intanto oggi e domani si tiene a Parigi un convegno di studi organizzato da uno degli istituti universitari più prestigiosi, la grande école di science po, sostenuto dall’istituto culturale italiano, il comune di Parigi, dedicato a «L’Italia degli anni di piombo: il terrorismo tra storia e memoria». Che sia utile a far riflettere i giudici?

Giustizialismo e lotta armata

Secondo Sofri l’uccisione di Calabresi si distinguerebbe dai successivi atti di lotta armata avvenuti nel corso degli anni 70-80 perché aveva un contenuto morale che alla lotta armata per il comunismo mancava
Risponde Scalzone che difficilmente una vendetta, un atto di giustizialismo politico, può rivendicare una superiorità morale


Caro Sofri, uccidere Calabresi fu giustizialismo politico

di Oreste Scalzone
Liberazione
2 ottobre 2008

12 dicembre 1969 terrore di Stato, banca popolare di piazza Fontana dopo la strage

L’incontro patrocinato dal segretario dell’Onu in occasione del Memory day in favore delle «vittime del terrorismo» ha fatto saltare i nervi ad Adriano Sofri. In nome di una indistinta nozione della figura di vittima si è tenuta nelle scorse settimane una cerimonia attorno alla quale sono state raccolte vicende molto diverse tra loro, distanti e persino opposte nello spazio, nel tempo, financo nella loro fenomenologia, morfologia e eziogenesi, come i morti delle Twin Towers, gli scolari trucidati a Beslan, i morti delle stragi di piazza Fontana o l’uccisione del commissario di polizia Luigi Calabresi, per fare solo alcuni esempi.

Il commissario di polizia Luigi Calabresi

Il commissario di polizia Luigi Calabresi

Condannato per quest’ultimo episodio, ma da sempre proclamatosi innocente, Sofri non ha sopportato l’accostamento. “Io terrorista, alla stregua dei sequestratori di Beslan? No, non ci sto!”. È stato questo il senso della sua indignata reazione per un qualcosa che esplicitamente ferisce il suo onore. Sofri ha giustamente contestato che un episodio come l’uccisione di Calabresi, arrivato al culmine di una sequenza che vide la morte dell’innocente Giuseppe Pinelli e la montatura contro gli anarchici con l’incriminazione di Pietro Valpreda, possa essere messo sullo stesso piano della strage di piazza Fontana, accorpato addirittura a massacri di bambini e deportazioni a volte vicine al genocidio. Sul Foglio del 13 settembre ha sollevato la pietra dello scandalo affrontando la semantica di una delle parole più stregate al mondo: «terrorismo». Termine tra i più compromessi, multiuso, impiegato essenzialmente per delegittimare, mostrificare, demonizzare l’avversario piuttosto che per definire un particolare uso della violenza. Occasione per questo di un infinito autismo comunicativo. Si potrebbe forse obiettare che non ha molto senso rincorrere sul terreno della stigmatizzazione linguistica chi bombarda o ordina martellamenti d’artiglieria e poi rivendica virtuose illibatezze, senza mancare di dare del terrorista ai ragazzini col cappuccio che lanciano sassi, rompono qualche vetrina o riempiono i muri di tag. Da alcuni anni una direttiva europea considera terrorismo il pirataggio informatico o la semplice occupazione illegale di piazze e edifici pubblici. Di fronte a ciò, è lecito chiedersi se si possa passare la vita lasciandosi ipnotizzare nel tentativo di raddrizzare i torti semantici, di (ri)prendersi la ragione rispetto a un intreccio infinito di mascalzonate statali d’ogni tipo…? Forse a questo punto l’unica cosa possibile è fare un’operazione di radicale Jugitzu semantico, come quella realizzata dai movimenti afro-americani, quando decisero di svuotare l’aggressività coloniale e razzista dello stigma negro appropriandosi essi stessi di quella definizione.

Giuseppe Pinelli, innocente morto all'interno della questura di Milano

Giuseppe Pinelli, anarchico ucciso nella questura di Milano

La parola terrorismo nasce sulla base di una autodefinizione del rivoluzionarismo statalista-borghese nel drittofilo del diritto di resistenza e del «diritto-dovere a insorgere con le armi alla mano contro il despota e l’usurpatore». Teorie, come quella del tirannicidio, finemente elaborate dai gesuiti spagnoli del 600, Birenbaum e altri, per argomentare la legittimità dell’attentato contro la persona dell’imperatore, se questi entrava in conflitto con l’autorità papale. Dottrine poi riprese con fedeltà mimetica da quello che potremmo chiamare legittimismo del futuro prossimo venturo, di parte repubblicana; e poi di nuovo, alla rovescia, dal legittimismo tradizionalista anti-repubblicano. Termini, dunque, di doppia matrice, cattolica apostolica romana prima e poi – nella teologia politica, con perfetta spinta alla ritorsione mimetica – giacobina. Tanto che potremmo parlare con pertinenza di concetto catto-giacobino.
Che una traccia di filiazione con questa matrice ci sia anche nei vendicatori anarchici – dopo Felice Orsini e gli attentatori della «propaganda attraverso il gesto», i Gaetano Bresci, i Giovanni Passannante, i Sante Caserio, non deve stupire più di tanto.  La stessa relazione conduce alle azioni dei populisti, gli amici del popolo, i Narodniki dell’attentato a Stoljpin; o ancora ai nazionalisti – e, se vogliamo distinguere il nazionalismo conculcato e irredentistico da quello già al potere, nazionalitarî; e ancora più in generale ai movimenti caratterizzati da ideologia-passione identitaria nutrita di martirio. La realtà è che le idee delle classi dominanti costituiscono un reticolo concettuale da cui non ci si libera sollevandosi per il codino, come il barone di Munchausen…

Pietro Valpreda, anarchico vittima della montatura giudiziaria

Pietro Valpreda, anarchico vittima della montatura giudiziaria

Per contro, non a caso il termine è ereditato senza complessi dal filone della sinistra della socialdemocrazia russa, i bolscevichi, e dal loro successivo costituirsi in Komintern. Quasi inevitabile riscontro degli effetti suscitati dalla contraffazione, oltreché lavorista e statalista, teorizzata da Ferdinand Lassalle. Nel programma di Gotha si stabiliva infatti una retrospettica filiazione non certo con l’Associazione internazionale dei lavoratori e la Comune di Parigi, ma proprio col giacobinismo, con certi passaggi dottrinari, in particolare di Robespierre e Saint-Just.
D’altronde Trotsky non ha complessi quando risponde con l’opuscolo Terrorismo e comunismo al pamphlet Comunismo e terrorismo di Kautsky. Nei resoconti delle sessioni del Komintern si dà documentazione dei dibattiti sull’opportunità di ricorrere in talune circostanze a combinazioni e dosaggi di terrore come ingrediente dell’azione. In alcuni suoi passi Lenin argomenta la necessità di instaurare forme di terrore poliziesco, anche come antidoto e argine a una violenza spontanea insorgente, che altrimenti avrebbe fatto scorrere fiumi di sangue ancor più grandi (vengono in mente in questo caso Bronte, la repressione spietata gestita da Bixio, e altrove le osservazioni di Foucault – nel Dialogo con i maoisti e in Microfisica del potere – sulla violenza rivoluzionaria che quando si istituzionalizza in tribunali e carceri si trasmuta nel suo contrario).
Ma queste cose Adriano Sofri le conosce meglio di me. Cionondimeno si è lasciato andare ad una stucchevole danza del ventre rivendicando non l’esistenza di una differenza (quella sì, fondata su una diversità di strategie e tattiche nell’uso della violenza politica, oltreché sugli obbiettivi), ma la presenza di una superiorità morale, di una qualità che distinguerebbe la vicenda Calabresi dai successivi atti di lotta armata avvenuti nel corso degli anni 70. A suo avviso il movente dell’indignazione – che per civetteria definisce «privata», ma che vuolsi chiamare civile – sarebbe stata moralmente superiore – e per questo esente dall’infamia d’essere una pratica ritenuta terrorista – a qualsivoglia altra motivazione politica, come quella legata alla pedagogia della «lotta armata per il comunismo». Egli sembra suggerire una definizione della categoria di terrorismo a partire dal movente, per cui l’omicidio ingenerato da indignazione civile ne sarebbe esente e dopo ripetute contorsioni, correzioni, rettificazioni e sfumature via, via aggiunte, arriva anche a precisare quanto da sempre sostenuto dal marchese di Lapalisse: esiste una violenza che non è violenza politica (vedi la strage di Erba), e una violenza politica che non è terrorismo (Corriere della sera del 16 settembre).
Addirittura per rafforzare il suo ragionamento cerca appoggi nelle parole dei giudici che lo hanno condannato, interpretando la mancata applicazione dell’aggravante per «fini di terrorismo ed eversione dell’ordine costituzionale» come il riconoscimento, anche da parte della magistratura, della natura «privata» e non eversivo-terroristica dell’omicidio Calabresi. Argomento, questo, ribadito con ancora maggiore nettezza da Giuliano Ferrara sul Foglio del 22 settembre: «Chi ha ucciso il commissario non aveva un piano terroristico per attaccare il cuore dello Stato, bensì vendicare la morte dell’anarchico Pinelli. Sono due cose completamente diverse, il terrorismo e l’assassinio di Luigi Calabresi».

volantino

volantino

Errore davvero macroscopico, visto che le leggi speciali dell’emergenza sono state varate sette anni dopo l’attentato, e che dunque la magistratura non poteva qualificare retroattivamente l’uccisione di Calabresi come un atto di sovversione dell’ordinamento costituzionale (come d’altronde avvenne anche per il sequestro Sossi e altri episodi analoghi fino al rapimento Moro), o applicare l’articolo 280 del codice penale, riscritto sempre nel 1979, (attentato con finalità di terrorismo o eversione), piuttosto che il generico 575, omicidio di diritto comune.
Come se non bastasse, nel tentare un parallelo Sofri non trova di meglio che richiamare una delle azioni gappiste più importanti della Resistenza: l’uccisione di Giovanni Gentile. Un episodio che nulla ha di “esclusivo” ma che si iscrive nella strategia della lotta armata urbana condotta dai Gap. Insomma se uno dei requisiti del terrorismo è quello di avere una strategia, e dunque una sua riproducibilità nella azioni – come pare voler suggerire Sofri –, quello dei Gap era terrorismo anti-nazifascista, né più né meno, come si è ritenuto che fosse – a partire da un certo momento in poi – per Prima linea e le Brigare rosse.
Toccherà agli storici futuri stabilire se la lotta armata degli anni 70 lo fu davvero, perché dal punto di vista del diritto non esiste una definizione universalmente riconosciuta, a meno che non si voglia prendere per buona quella offerta dai testi dell’Fbi o del Pentagono. Ciò che invece suscita sconcerto è il fatto che una vendetta, come l’uccisione di Calabresi, qualcosa che si apparenta ad una supplenza soggettiva della giustizia statale, all’epoca per giunta rifiutata da Sofri stesso, una sentenza di morte applicata sulla base di una colpevolezza stabilita sulla scorta di una vox populi, senza nemmeno la farsa di un processo popolare e addirittura considerata oggi un “errore giudiziario”, come lo stesso Sofri scrive, possa essere ritenuta un gesto più nobile degli attentati successivi.
Quello che già allora molti di noi ritennero una forma di giustizierismo politico ci fa orrore, tanto più quando in quell’episodio si arriva ad intravedere un segno del torvo giustizialismo impregnato del paradigma della colpa che sarebbe arrivato 36 anni dopo.
Scriveva Lissagaray, il comunardo che riuscì a scrivere una storia al presente della Comune di Parigi: «Chi diffonde tra il popolo false leggende rivoluzionarie, e lo diletta di storie cantanti, è altrettanto nocivo che il geografo che indirizzi ai naviganti delle carte nautiche che mentono».

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Neanche il rapimento Sossi fu giudicato terrorismo

Quando il rapimento Sossi non veniva giudicato un atto di terrorismo

L’aggravante di eversione dell’ordinamento costituzionale fu introdotta solo nel 1979

Paolo Persichetti
Liberazione 2 ottobre 2008

Una legislazione antiterrorista e un diritto penale politico speciale in senso proprio nascono soltanto alla fine del 1979. Spiega Luigi Ferrajoli, nel suo ormai classico Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale, che nel 1979 si opera un rovesciamento della strategia antiterrorista condotta dallo Stato. È la magistratura, non più la polizia, che ne assume per intero la supplenza. Vengono così rivitalizzati gli ampi strumenti normativi già presenti nel codice Rocco e introdotti nuovi dispositivi che daranno il via alla stagione dell’emergenza. Con il decreto-legge del 15 dicembre 1979, n. 625, convertito nella legge n. 15 del 6 febbraio 1980, viene introdotta la circostanza aggravante della «finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico» (successivamente corretta con la dizione “ordinamento costituzionale”). La nuova aggravante comporta un aumento di pena pari alla metà della pena edittale del reato base e l’esclusione delle attenuanti, oltre a modificare i criteri di cumulo di più circostanze aggravanti nel senso di un sostanziale aumento della quantità di pena irrogabile. Lo stesso decreto introduce nuove fattispecie criminose come «l’attentato per finalità terroristiche o di eversione» (nuovo testo dell’articolo 280 del codice penale) e «l’associazione con finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico» (articolo 270-bis del codice penale).
Tutti i reati con movente politico commessi prima dell’entrata in vigore della nuova aggravante antiterrorista vennero giudicati in base alla normativa preesistente, sulla scorta del principio di irretroattività della legge penale. Considerati episodi di natura eversiva solo dal punto di vista socio-storico ma non giuridico. Così avvenne per il sequestro Sossi (1974) che diede luogo a un’accesa disputa giurisprudenziale. Da una parte chi riteneva andasse inquadrato nella fattispecie del «sequestro semplice» e chi invece configurava nelle richieste politiche delle Br delle finalità di natura estorsiva. Analogo trattamento ebbero i reati politici commessi fino al 1979 (ivi compreso l’attentato a Coco) fatta eccezione per quelli ritenuti di «natura permanente» e protrattisi oltre la data di entrata in vigore delle nuove disposizioni di legge.

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Giustizialismo e lotta armata